La Strega del Padule …

… ha fatto il lifting?

La leggenda ci offre nuove storie, l’ignaro viandante ha incrociato lo sguardo con quello della Strega del Padule. Questa volta il malcapitato corrisponde ai Consiglieri Regionali che hanno votato la Legge n. 21, del 21 maggio 2012, di modifica agli artt. 141 e 142 della Legge Regionale 66/2011 (legge finanziaria).

La nuova normativa consente alcune tipologie di intervento a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di messa in sicurezza idraulica e sia dimostrato che non aumenta il rischio nelle aree circostanti.
Fra le opere consentite troviamo:
  • ampliamento di opere pubbliche;
  • impianti e opere accessorie (compresa la modifica e l’ampliamento dell’esistente) per la depurazione degli scarichi idrici, per lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento e il recupero di rifiuti;
  • impianti per la produzione di energia da FER;
  • nuovi edifici rurali, ampliamento o modifica dell’esistente;
  • addizioni volumetriche ad edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia;
  • demolizione e ricostruzione di volumi esistenti;
  • tutte le opere e gli interventi sottoposti a SCIA, compresi gli interventi specificamente disciplinati dal RU, da piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumentriche, tipologiche, formali e costruttive (caso piuttosto difficile ma non impossibile).
Le opere di messa in sicurezza, comprensive di quelle necessarie per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno, sono definite in uno specifico progetto allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), oppure presentato e valutato nel procedimento di rilascio del permesso a costruire. La realizzazione di tali opere costituisce presupposto per la regolarità degli interventi.
Il progettista assevera le opere, quindi è il diretto responsabile.
Il progetto delle opere di messa in sicurezza idraulica deve essere depositato presso l’Autorità di Bacino (struttura regionale competente), prima di avviare i lavori per la realizzazione dell’intervento edilizio. In seguito, il direttore dei lavori certifica la regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica e trasmette il relativo atto al comune e alla struttura regionale competente che opera controlli a campione nell’ordine del 20%.
La mancata esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’intervento edilizio comporta l’applicazione delle sanzioni previste per le opere realizzate senza permesso a costruire o in assenza di SCIA.
La mancata trasmissione del certificato di regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica, da parte del direttore dei lavori, comporta la sanzione di 258,00 Euro.
Sembra che la norma consenta in primo luogo di superare problematiche relative a progetti di opere pubbliche e di trattamento rifiuti (pare che un inceneritore fosse bloccato dall’ex art. 142), interventi dove è sicuramente più facile trovare soldi per finanziare le opere di difesa idraulica e qui viene meno il proposito della legge finanziaria, ossia il risparmio di denaro pubblico.
Vengono concessi interventi in area agricola, sicuramente meglio di prima quando tutto era vietato, ma quanto possono costare le opere di difesa idraulica, di un vasto territorio, ad una piccola o media azienda? Come potrà garantire la sicurezza del territorio intorno? Credo che il piccolo agricoltore non farà nulla!
Invece, cosa può fare un ipotetico speculatore? Progettata la sua opera (inceneritore? Polo industriale?), si rivolge ad un anziano ingegnere (almeno di 75 anni) e si fa progettare (lautamente pagato) le opere di difesa idraulica che da computo metrico ammonteranno, per esempio, a 20 milioni di Euro, dimostrando che non ci sono rischi per il territorio intorno e quindi anche per la popolazione. Tanto sa già che di tutto questo non sarà realizzato nulla, perchè depositerà il progetto alla struttura regionale confidando di non cadere in quel 20% soggetto a controllo, intanto il Comune gli rilascia il permesso a costruire perchè non è titolato al controllo del progetto idraulico. A questo punto il direttore dei lavori non deposita il certificato di regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza, tanto se la cava con una multa di 258,00 €, così viene realizzata l’opera, quando chi di dovere si accorgerà che le opere di difesa idraulica non sono state realizzate sarà troppo tardi e l’opera sarà in piedi. Il Comune avvierà tutte le procedure per sanzionare chi ha costruito, ma intanto l’opera è lì e procurerà sicuramente guai alla popolazione ed al territorio. Sicuramente arriverà in fondo al procedimento, dopo decenni, cavandosela con una multa e avendo sanata la sua opera, risparmiando così la quasi totalità di quei 20 milioni di Euro che avrebbe dovuto investire in difesa del territorio e dei cittadini.
Tutto, naturalmente, graverà sulle nostre tasche e sulla nostra salute, alla faccia della bontà dell’art. 142 della legge finanziaria regionale del 2011.
Abbiamo un po’ romanzato ma non ci giurerei troppo, di sicuro è stato … un buon lifting.

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