RACCOLTA FUNGHI: OCCHIO ALLE REGOLE

All’inizio della stagione di raccolta dei funghi è opportuno ricordare le regole dettate dalla Legge Regionale n. 16/1999 “Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei”

La raccolta dei funghi epigei è soggetta ad autorizzazione, costituita dalla ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana, riportante la causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore. La ricevuta deve essere esibita, insieme ad un documento di riconoscimento.

Gli importi da pagare per i residenti in Toscana variano a seconda del tipo di autorizzione:

  • 13 euro per l’autorizzazione semestrale;
  • 25 euro per l’autorizzazione annuale.

Il periodo decorre dalla data di versamento. Gli importi sono ridotti del 50% per i residenti nei territori classificati montani.

I non residenti in Toscana possono scegliere fra l’autorizzazione giornaliera a 15 euro, quella settimanale (7 giorni consecutivi) a 40 euro o l’annuale a 100 euro. I versamenti possono essere effettuati in qualsiasi momento dell’anno e il periodo di fruizione deve essere riportato nella causale.

Non è soggetto ad autorizzazione, e quindi al pagamento, chi effettua la ricerca in boschi di sua proprietà; chi effettua la ricerca nel territorio del Comune di residenza; chi ha meno di 14 anni ed effettua la raccolta accompagnato da un maggiorenne in possesso dell’autorizzazione.

Il limite di raccolta giornaliero per persona è di 3 kg, salvo singoli esemplari di peso superiore; il limite sale a dieci kg per la raccolta effettuata dai residenti nei territori classificati montani nell’ambito del Comune di residenza.

La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l’accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta stessa. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto.

Nella raccolta è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l’uso di sacchetti o buste in plastica.

 Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la raccolta e commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:

  1. 4 cm per il genere Boletus Sezione Edules (porcini);
  2. 2 cm per l’ Hygrophorus marzuolus (Fr.: Fr) Bres. (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (Fr.: Fr.) Singer (= Tricholoma georgii) (prugnolo)

Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all’aria.

È vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

Buona raccolta e, soprattutto, buonsenso!


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