QUESITO : Ci scrive un nostro lettore che ha avuto una brutta sorpresa nella cassetta della posta, ha ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox, e vuole sapere come fare per fare un ricorso, perchè ritiene di non aver mai commesso la violazione.
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Siccome non vengono rubati solo cani ma le casette di campagna sono continuamente prese di assalto da ladri che oltre a partare via qualche attrezzo fanno ingenti danni. Faccio questa domanda: per mettere un sistema di video sorveglianza c’è bisogno di permessi o si può fare liberamente?
Non se ne può più! ho subito due furti in tre mesi. Il valore di quello che hanno rubato è poco ma hanno spaccato di tutto e versato in terra olio e vino. Tanta fatica e poi in una notte ti sparisce tutto.
ti rispondo con le parole del Garante della privacy:
“…gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio il controllo dell’accesso alla propria abitazione). Questi impianti, ove perseguano effettivamente tale scopo, non rientrano nell’ambito di applicazione della legge sulla riservatezza essendo il trattamento effettuato a fini personali.
Tuttavia vanno comunque rispettati alcuni obblighi: le riprese devono essere limitate al solo spazio antistante tali accessi, evitando forme di videosorveglianza su aree circostanti che potrebbero limitare la libertà altrui. Le informazioni raccolte, inoltre, non devono essere comunicate o diffuse ad altri….”” Fonte: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/46822
grazie della risposta.
Essendo in campagna l’unico rischio è che qualche coppietta si fermi davanti al cancello ma con il cartello di avviso (ne ho visti anche in un supermercato) questo rischio non c’è. Le uniche riprese sarebbero su chi entra nella proprietà privata. Poi chi entra per rubare non passa dal cancello quindi sarebbe inutile riprenderlo.
Pensandoci, è obbligatorio mettere il cartello “area video sorvegliata”?
due consigli, ma personali…. io non metterei la telecamera al cancello di ingresso, li ci metterei solo il cartello della videosorveglianza, così fa da deterrente… mentre metterei le telecamere ai punti di accesso all’immobile, con relativo allarme con avviso via sms, e se puoi metterci una linea telefonica, userei telecamerine che si collegano direttamente ad internet e che tu puoi guardare ovunque ti trovi anche con il cell… così puoi venir avvertito se qualche cosa non va, puoi guardare anche dallo smartphone o dal tablet o pc chi c’è … e poi decidere se chiamare i cc … a Braccagni c’è una società che può innstallarti questi impianti.
Grazie di nuovo mi informerò
leggo sul IL Tirreno una notizia che se fosse vera farebbe nascere un motto insurrezionale:
http://www.provincia.grosseto.it/rassegna/text.php?text=t311452&trova&tc#.UTh46tZE74h
ma quello che c’è scritto in questo articolo a me risulta del tutto sbagliato poichè a leggere le norme, se non prendo un abbaglio, risulterebbe tutto il contrario, infatti
secondo le leggi e gli articoli citati nell’articolo de Il Tirreno la legge così come oggi modificata esclude dall’applicazione delle sanzioni proprio le sterpaglie e le potature, ecco l’articolo corretto dal Decreto legislativo 205-2010 citato Articolo 185
(( (Esclusioni dall’ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
b), paglia, sfalci e potature, nonche’ altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in
pericolo la salute umana.
Da notare che la parte IV della norma è quella che prevede le sanzioni, allora mi chiedo e chiedo a chi legge, dove è la norma che prevede queste benedette sanzioni penali o amministrative? Io non riesco a trovarla ed ho trovato tutto il contrario, posso sbagliarmi, e mi correggo se mi citate le norme giuste, quelle citate sulla stampa e che creano allarmismo dicono il contrario di quello che gli si vuol far dire. Ricordo a chi legge che la parte IV della norma va dall’art. 177 al 266… e questi articoli, tutti questi articoli, proprio in virtù del nuovo testo dell’articolo 185 come modificato dall’art. 13 del Dlgs 205-2010 non si applicano alle potature, paglia e sfalci……
Io sono sempre quella che chiede la verità….. questa è vera o è una bufala……
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=438694299519721&set=a.103621746360313.14905.102539193135235&type=1&ref=nf
mezza bufala… perchè anche senza questa legge http://www.gazzettaufficiale.it/moduli/DL_181012_179.pdf
la multa dopo la scadenza della polizza te la potevano sempre fare, infatti per il codice della strada non importa se ci sono i 15 giorni di copertura anche dopo la scadenza. Invece riguardo alla copertura in caso di sinistro, la cosa ha una qual certa verità, ma attenzione…. intanto bisogna leggere la polizza e di solito c’è scritto che l’assicurazione copre anche per i successivi 15 giorni dopo la scadenza, e se c’è scritto nella polizza… vale…. poi nel caso non ci sia scritto, ma questo valeva anche prima, il danneggiato ha sempre la possibilità di rivolgersi, per i danni alla persona, al fondo di garanzia che opera quando manca l’assicurazione al veicolo che lo ha investito…. quindi come sempre, come si è sempre fatto, leggere il contratto che si firma, perchè non c’è più la proroga tacita… ma bisogna rinnovarlo per forza ogni anno, e domandare sempre che ci sia la clausola di copertura dei danni causati entro i 15 gg dalla scadenza anche se non si è rinnovata la polizza…
ho scritto legge ma per ora è un decreto legge, non una legge, per diventare legge ci vuole una legge di conversione.
Tante Grazie sei sempre molto esauriente.
Dontella la notizia è vera, ma l’articolo dice anche che occorre consultare un professionista, e che manca ancora la conferma della giurisprudenza di legittimità, per adesso ci sono sue pronunce di merito. Cioè due commissioni tributarie provinciali, in ogni provincia c’è una commissione tributaria, in italia sono oltre 200; quindi puoi capire che due su più di 200 è una percentuale che non garantisce che anche altre commissioni, se sollecitate con un ricorso, la pensino in quel modo.
sempre nell’articolo si evidenziano aspetti anche molto tecnici, cosa che purtroppo i cittadini che non hanno conoscenze in materia tribuataria e soprattutto procedurale-tribuaria, non possono cogliere fino in fondo. Ne si presta, la materia, a fare annunci validi per tutte le situazioni, ogni caso è un caso a se e va valutato dall’avvocato o dal commercialista abilitato a fare questi ricorsi.
Per farti un esempio tieni presenti questi aspetti, che non sono però esaustivi potendo, in ogni caso, esserci risvolti specifici che portano, se valutati in modo consciente, a decisioni diverse.
– la ccartella che ti arriva per posta direttamente dall’ente è considerata inesistente
1) attenzione, perchè non sempre la cartella che arriva per posta, secondo questa giurisprudenza (che non è legge ma solo opinione di due commissioni tributarie su più di 200) è da considerare inesistente, ma solo quelle spedite direttamente dall’ente senza rispettare le modalità previste per la ‘notifica’ dalla legge tributaria. Ad esempio se arriva per posta ma a spedirla è un ufficiale giudiziario la cosa va bene… ma come si distingue la cosa? Di solito dal codice della raccomandata con ricevuta di ritorno, perchè di fatto la raccomandata la porta sempre il postino, sia che l’abbia ricvuta dall’ufficiale giudiziario o dall’ente.
– se per caso la commissione tributaria della tua provincia non la considerasse inesistente, ma semplicemente nulla o peggio annullabile, occorre valutare cosa fare, perchè se la impugni con un ricorso, a quel punto potrebbero anche ritener sanata la nullità o l’annullabilità, che son cose diverse dall’inesistenza. Per cui l’esperto di solito consiglia di conservare la ricevuta e la cartella notificata e di aspettare senza far nien te, poi quando arriva la notifica dell’azione esecutiva contro chi non ha pagato, il pignoramento, le ganasce…. uno impugna e fa annullare tutto… ma ci potrebbero essere controindicazioni, dipende chi sei, perchè nel caso che la procedura esecutiva inizi contro una azienda o un lavoratore autonomo, questo poi non ha più diritto di lavorare per la PA , e se avanza soldi da questa fanno compensanzioni, e finisce anche nell’elenco dei cattivi pagatori e quindi le banche annullano fidi e aperture di credito… tutto anche se poi fai annullare la cartella… e quindi poi procedure su procedure per farti cancellare dai cattivi pagatori e infine ecc…ecc….
allora che fare, anche qui valutare la propria situazione personale, e soprattutto l’entità del pagamento che viene richiesto
– se veramente il pagamento va fatto, se non c’è possibilità di puntare sulla sua prescrizione, per cui una causa può far passare tempo che rende ppoi inesigibile quel credito, allora conviene paagare… ma se ad esempio i soldi non ci sono, per rpen dere una annetto o due di tempo, sempre che la cartella sia di un importo alto , si può tentare la strada dell’impugnazione…
e così via, sono così tante le sfumature anche piccole ma che personalmente incidono in modo sostanziale sulle varie ipotesi in cui ci si può trovare, che solo analizzando la situazione con un avvocato o un commercialista abilitato a fare ricorsi e che si intende di queste cose, si può dare una risposta abbastanza coerente… anche se non esaustiva perchè ripetiamo, abbiamo due sole pronuncie di commissioni tributaire di primo grado, manca la giurisprdenza di secondo grado e poi quella finale della cassazione cioè di legittimità, che , essendo questa una questione di procedura e non di merito sostanziale, diventa più che opportuna per togliere molti dubbi.
Personalmente condivido le due pronunce ed invito chi si trovi in quelle situazioni a consultare un esperto, che avrà una soluzione adatta a ciascuna situazione personale. scusate gli errori di battitura, ma dal cellulare con questi tasti intelligenti può succedere di tutto
è vera questa storia che dobbiamo fare?
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=478548545491760&set=a.266225286724088.77764.240152065998077&type=1&relevant_count=1&ref=nf
il comune ha messo on-line una guida per l’IMU la potete scaricare a questo link
http://web.comune.grosseto.it/comune/fileadmin/user_upload/uffici/tributi/modulistica/IMU_Comune_di_Grosseto_1.pdf
Sapete a che cosa va incontro chi trasporta vino, prodotti alcoolici birra e altro del genere? Il D.lgs 26 ottobre 1995, n. 504 prevede reclusione e diverse migliaia di euro di sanzione, questa violazione è reato, per cui vi segnaliamo i limiti entro cui queste sostanze possono essere trasportate senza violare la legge ed incorrere in sanzioni:
Art. 11
Si considerano acquistati per uso proprio (quindi esenti da documento di accompagnamento e pagamento dell’accisa) i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantita’ superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni
di cui all’art. 10 (documento di trasporto e pagamento accisa). Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalita’ di trasporto atipico. E’ considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali (2) o dall’eventuale bidone di scorta, di capacita’ non superiore a 10 litri, nonche’ il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.
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(1) Sono considerati “serbatoi normali” i serbatoi installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli sia,
all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati “serbatoi normali” i serbatoi di gas installati su
veicoli a motore che consentono l’utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche’ i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli.
(2) E’ considerato “contenitore per usi speciali” qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro
Se veramente è sicuro di non aver commesso l’infrazione, o se ha dei dubbi sulla regolarità della contestazione, la prima cosa da fare è rivolgersi all’autorità che gli ha spedito la contestazione (notificato), se sono i vigili urbani deve recarsi al comando della polizia municipale.
Deve chiedere di visionare la foto scattata dall’autovelox, e tutto quanto riguarda la sua infrazione. Se dopo aver visto la foto riconosce di aver sbagliato, meglio pagare, altrimenti se ne chiede una copia pagando i relativi diritti.
Leggendo il verbale che è stato notificato per posta, troverà scritti i termini per fare ricorso, se non c’è scritto niente, il verbale è nullo ; altrimenti nel rispetto dei termini per il ricorso, può scegliere se chiedere al Prefetto di annullare la sanzione oppure di andare davanti al giudice di pace.
In entrambi i casi la prima cosa da verificare è se il luogo dove è stata rilevata l’infrazione è inserito nell’elenco delle strade emanato periodicamente dalla Prefettura, e che indica dove si possono fare i rilevamenti della velocità con autovelox, se la strada non risulta inserita, la multa sarà nulla; seconda cosa da fare è andare sul posto dove è stata scattata la foto e verificare se effettivamente c’è un cartello visibile che limita la velocità; anche in questo caso se il cartello fosse oscurato da qualche frasca, la sanzione è annullabile, così come, se il cartello è stato posto senza la necessaria delibera sindacale, la sanzione non può essere comminata e se ne può chiedere l’annullamento.
Se si sceglie di andare davanti al Prefetto, il cittadino può fare da solo il ricorso, e se gli viene accolto non dovrà pagar niente, ma se viene rigettato, il Prefetto condanna al pagamento del doppio della sanzione comminata. In ogni caso l’ordinanza con cui il Prefetto rigetta il ricorso, potrà poi essere impugnata davanti al giudice competente per materia, il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione.
Se si sceglie di andare davanti al giudice di pace, si dovrà pagare un contributo unificato che di solito è di 37 euro, cui occorre aggiungere il contributo (volontario) per la notifica… e poi fare una vera e propria causa con udienze e prove. Occorre allegare al ricorso il verbale da fare annullare e gli altri eventuali elementi di prova, importante, nel ricorso chiedere sempre la sospensione della sanzione.
per vedere come scriver il ricorso sia al prefetto che al giudice di pace consultare:
al prefetto: http://www.ricorsi.net/formulario/formulario/ricorso-al-prefetto.html
al giudice di pace: http://www.ricorsi.net/formulario/formulario/ricorso-al-giudice-di-pace-avverso-verbale-di-accertamento.html
per altre informazioni non c’è altro da fare che chiedere di nuovo, e noi appena possibile vi daremo un consiglio.
Dal sito del Ministero della giustizia e dell’interno si possono avere altre importanti informazioni che vi invito a leggere:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/ricorsi/Violazioni_del_codice_della_strada.html
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_6_3.wp