02 – Prima Distinctio

PRIMA DISTINCTIO

INCIPIT PRIMA DISTINCTIO DE REGIMINE COMMUNIS

Primam distinctionem in nomine eius qui cuncta creavit incipiemus que continebit omnia que ad regimen et gubernationem communis Montispescalis pertinet, ponentes in ea distincte electiones officialium cum pertinenziis suis prout post presen initium succedet et hic per ordinem seriose continebitur.

1 – De iuramento vicari

Perchè de le cose più degne si vuole fare principio, e la presente distinczione contiene le eleczioni de gli officiali, et ciascheduni sei mesi per lo magnifico et potente signore nostro commune di Siena si manda al reggimento di Montepescagli uno vicario il quale debba essere valente notaio de l’Università et collegio de Notari de la città di Siena, acciò che il reggimento suo passi senza suspizione, perchè il vicario che tiene luogo di signoria et rapresenta e nostri magnifici signori a tutte l’altre cose debba precedare, porremo prima adunque el giuramento suo el quale nel principio del suo officio, per lo priore de priori tenendosi el volume de presenti statuti in mano et esso vicario co la mano sua le scripture corporalmente toccando, si prestarà ne la forma infrascripta la quale per esso vicario si debba leggiare et come è scripta et per lui sarà giurato, così si debba observare. Io, che so per li nostri magnifici et potenti signori, signori priori et governatori del comune et capitano di popolo de la città di Siena electo et mandato per vicario a la comunità di Montepescali, giuro a le sancte di Dio evangelia, el castello, commune et huomini di Montepescali tenere, guardare et salvare ad honore et stato del magnifico et potente commune di Siena et de magnifici et potenti signori, signori priori et capitano di popolo sopradetti et di tucti quelli che per ordine succedaranno ne la signoria predetta et di tutto el presente reggimento, il quale l’onnipotente Dio per sua grazia et dono perpetualmente degni mantenere et acrescere, operando ogni mio potere et ingegnoli huomini d’esso commune conservare ne la grazia et dileczione d’essa magnifica signoria, l’officio del mio vicariato et de la mia rectoria tucto el tempo del mio reggimento giustamente et ragionevolmente exercitare, la republica del commune di Montepescali fermamente conservare et essa con tutto mio potere aumentare et tutto el popolo d’essa in pace et tranquillità governare secondo la forma de presenti statuti et dove per li presenti statuti proveduto non fusse, secondo la forma degli statuti di Siena et se per essi statuti del commune di Siena proveduto non fusse, secondo la ragione commune, et tutti e presenti statuti et altri ordenamenti che per l’avenire per utile del detto commune giustamente si faranno, mantenere et ad executione mandare, le cose e beni del dicto commune et de le speziali persone d’esso che salve sieno procurare et i beni del commune predetto, se alcuni a le mani mie perverranno, al camarlengo d’esso commune o veramente ad altri, legiptimamente ricevendoli, dare, rendare et consegnare et non adomandare nè ricevare dal dicto commune nè da singulari persone alcuna cosa se non solamente el mio salario dal nostro signore commune di Siena ordenato et quello che da questi presenti statuti m’è conceduto o quello più et meno che da la magnifica signoria predetta sarà ordenato et consentito, le cose et beni de pupilli et orfani et anco le vedove et le cose loro defender et loro ne le loro ragioni confermare, giusta mio potere. oltra questo, a li officiali d‘esso commune sarà favorevole et essi non impedirà che il loro officio non operino. ma maggiormente li sollecitarò a fare quello che al loro officio s’apparterrà come meglio cognoscerà per bene et utilità del detto commune. et i consigli, che dal commune mi saranno domandati, dricti et giusti li darà quanto più et meglio cognoscerà ad honore bene et utilità del commune predetto. et generalmente tutte le cose che il mio officio raguardarà et per alcuno modo a me s’apparterrà con sollecitudine, bene et lealmente farà, posposta ogni mia propria utilità et tutte le cose che buoni proponimenti ‘anno ad impedire come è amore, hodio, prego, et prezzo et ogni altra humana grazia.

2 – De la electione de priori camarlengo et scriptore

Da qui adietro ne la electione de priori, camarlengo et scriptore del comune di Montepescali varii modi et forme si sono observati. Al presente, per più habilità del nostro commune, veduto quanto Montepescali è mancato et la communità è venuta in piccolo numero, a la electione de priori, camarlengo et scriptore d’esso commune questo modo et ordine diamo, che l’ultimo officio de priori che sarà del presente bossolo et successivamente di tutti l’altri, sieno tenuti et debbano nel mezo del tempo del loro priorato, eleggiare dodici savi et discreti huomini e quegli XII insieme codecti priori debbano eleggiare quelli huomini lo parrà che nel consiglio generale et ne la radocta si debbano scontrinare. et poi che electi gli aranno, siano essi priori tenuti fare radunare el loro et del commune maggiore consiglio et in esso consiglio dire come el bossolo de priori è votio et di necessità è che di nuovo si debba fare et rifornire et perchè per li nuovi statuti è provveduto che anco in simile modo s’elegga lo scriptore, el quale insieme co priori et camarlengo sia legato in una pallotta essi priori, camarlengo et scriptore, nel consiglio tale per loro radunato si debba eleggiare in questo modo, cioè: che tutti gli uomini electi, come decto è, del corpo di tutta la comunità, in esso maggiore consiglio per essi priori et dodici huomini a uno a uno si mectano a scontrino a lupini bianchi et neri et li scontrini cupertamente mectare si debbano ne le presentia di tucto el consiglio in uno cartoccio. et facti tutti li scontrini e a uno a uno messi ne cartocci in segreto per modo che non si possa cognoscere, tutti e detti cartocci si mectano in una capsetta et chiusa et suggellata diesi et accomandisi la chiave d’essa a misser lo piovano el quale la tenga per infino a tanto saranno chiamati gli accoppiatori, e quali dieno essare due huomini segreti da doversi per li priori a segrete voci eleggiare nell’orecchia del vicario in questo modo che ognuno de priori elegga quello huomo che a lui piace et quando n’avaranno tanti electi che due ve ne sieno che abbiano due voci o più, quelli rimangano riveditori de li scontrini segreti et accoppiatori et consequentemente el vicario la chiave si debbi fare dare dal piovano e a essi due essa consegnare in segreto per modo che alcuno non se ne advegga, a quella ora gli piacerà, co la cassetta insieme ove sono gli scontrini, da quali insieme col vicario riveduti li scontrini et trovati tutti quelli che sono venti per le due parti debbino essere imbossolati in priori camarlenghi et scriptori et veduti li scontrini et in quanto numero e venti sono rimasti, reformino la comunità di Montepescali per quello tempo veggono potere ponendo in ogni pulizia quattro huomini per priori, uno per camarlingo che non sappia leggiare et uno per scriptore che sappia leggiare et scrivare. et ciascheduna pulizia così ordenata debbano … in cera bianca con trementina, et tante ne facciano quante se ne possono fare, lassandone sciolti alcuni come a la discrezione loro parrà secondo comprendaranno bisogni, veduto per quanto tempo la communità è reformata. e quali sciolti del bossolo trarre i … si debbano in luogo di chi fusse morto o absente o avesse giusto impedimento. L’officio de quali priori camarlengo et scriptore duri tre mesi et non più, e trare si debbano quindici d’ innanzi a l’entrata dello officio loro.

3 – De l’officio de priori et di quello che a esso s’appartiene

E PRIORI del commune et huomini di Montepescali debbano esserte anteposti a tutti gli altri officiali del detto commune et nel principio del loro officio, in su presenti statuti debbano giurare, a la sancte di Dio evangelia, corporalmente toccando le scripture, d’attendere al governo et mantenimento del commune et singulari huomini di Montepescali et la conservazione et aumento de le chiese et luoghi piatosi de la terra di Montepescali predetto et de le possessioni et cose del commune et a la difesa de le ragioni d’esse chiese et luoghi piatosi et del predetto commune, et tutte quelle cose fare al loro officio s’appartiene per forma de presenti statuti et che per lo maggiore consiglio co la radocta lo sarà commesso, et generalmente el loro officio fare bene et lealmente et con sollecitudine, rimosso ogni bene proprio et amore, timore,hodio,prego et prezzo et ogn’altra humana grazia. et perchè in tutte le cose el modo et ordine si debba observare,risedare debbano in priore ciascheduno una volta el mese in questo modo: che ‘l primo, scripto nel breve che si trarrà, sia priore de priori octo dì et quello che sarà scripto doppo lui, risegha septe dì, el terzo risegha octo dì, el quarto et ultimo sia priore tutto el resto del mese, et nel sicondo mese, el primo che risedette octo dì, risegha septe dì, el sicondo che risedette septe dì, risegha octo et questo ordine tengano tutto el tempo dell’officio loto sì che e priori vengano agugliati più et meglio che si può, et nel consiglio, in chiesa et in qualunque luogo essendo tutti,el luogo più perheminente tenga el priore maggiore et a lato a lui, quello che doppo lui succede nel priorato et colui che è uscito del priorato segha dappoi a tutti, et durante el tempo del priorato, non si possa el priore maggiore absentare del castello de Montepescali a la pena di soldi dieci per ogni volta, salvo che, se legiptima cagione avesse, approvata dal vicario et da suoi compagni, con loro licenza rilassata la voce et l’officio suo in uno de compagni, senza pena si possa absentare per quello tempo gli sarà conceduto per debito di loro officio debbano cura solemne avere sopra tutte quelle cose del commune che veggono sia di bisogno et quelle vengono per loro medesimi potere governare, quelle terminino difiniscano, l’altre proponghano ne li loro consigli come vedranno bisognare. Cioè quelle che fussero di poca importanza, nel consiglio minore et quelle che ìussero di maggiore importanza,nel maggiore consiglio cioè cioè la radocta, et proposte l’aranno, quello che per li detti consigli sarà deliberato, ad execuzione dieno mandare. Sieno tenuti ancora per debito di loro officio eleggiare tutti gli officiali del detto comune per quello et con quello salario che ne presenti statuti si contiene salvo che quelli che per altro modo per forma d’essi statuti fusse proveduto, et similemente dieno e priori che risederanno in kalende gennaio et in kalende luglio, nel principio del loro officio, quando eleggieranno gli altri officiali, eleggiere quindici savi et discreti huomini in consigleri del minore consiglio, per tempo di sei mesi, questo inteso che in esso consiglio non debbano eleggiere padre et figliuolo nè fratelli carnagli nè nipoti nè cognati aventi per moglie due sorelle carnali, de quali,se nessuno ne fusse electo, de due l’uno quale piacerà più a priori, si debba rimuovere et in luogo suo,un altro rimectare che non sia parente infono a terzo grado d’alcuno de detti consiglieri et similemente e priori che risedaranno ne detti tempi di gennaio et di luglio, dieno eleggiere del corpo de la communità dicessepte huomini e da più che scegliare sapranno, e quali sieno et esser debbano, per tempo di sei mesi, de la radocta cioè del maggiore conseglio,et de consiglieri del precedente consiglio minore possano rifermare quelli che lo parrà, gli occhi aperti tengano e detti priori et per debito di loro officio guardino che e presenti statuti sieno observati da tutte le persone et maximamente dal vicario,et se alcuna persona fusse indebitamente et contro la forma de presenti statuti gravata, a le spese del commune essa persona sieno tenuti defendare se fusse tale che da sè non si potesse defendare et se bisognasse a Siena, infino la quanità di cento soldi possano spendare et se maggiore spesa bisognasse, senza deliberazione del maggiore consiglio fare non si possa.et se tale persona gravata, fusse sì agiata che a le sue proprie spese si potesse difendare, sienle date lectare et imbasciadori a le sue spese et prestati e presenti statuti et ogni carta di commune che li fusse bisogno, sieno anco essi priori giudici d’appellaggioni d’ogni sentenzia che desse el notaio de la camparia et de li strahordenari, el quale officio è per li presenti nuovi statuti conceduto al vicario a quali ogni condempnato possa ricorrire et provocare, et citate le parti et proceduto ne le cagioni, se troveranno tale appelante acere ricevuto ingiustizia, revochino essa sentenzia, et se giustizia gli è stata ministrata, cotale sentenzia et condempnagione confermino, et debbano ogni cagione, infra el termine di dieci dì, aver terminata et come la diffiniranno, così si debba mectare ad execuzione et niente poi vi si possa opponare, sieno tenuti ancora e priori che d’ogni tempo risederanno, tutti e servigi che riceveranno al tempo loro, et che durante el tempo del loro officio per loro comandamento si faranno al commune per alcuna persona, fare pagare per lo camerlengo del commune de la pecunia d’esso commune, et se pagare no si potessero, almeno per mano del vicario li facciano scrivare nel libro de servigi, prima esse spese stanziate nel consiglio maggiore del detto commune et altrimenti pagare non si debbano per lo camerlengo nè scrivare nel libro de servigi. Et se contrafacessero, caggiano in pena di soldi diece et di loro pecunia sieno tenuti pagare a chi dovesse avere.el vicario li debba costringere, usciti saranno d’officio, a pagare con effecto, a quello che cotale servigio avesse facto, tutto quello chè per esso servigio dovesse avere et laetta pena di facto al commune.finito che averanno el loro officio, stare debbano a sindacato socto e sindichi che saranno electi per lo commune, a quali, di ciò che averanno avuto a fare,rendare debbano buona et dricta ragione. et si troverrà che essi abbiano in alcuna cosa fallito, da detti sindichi dieno essere condempnati in quello che determinano e presenti statuti, et possano spendare de la pecunia del commune predecto, durante el tempo del loro officio, infino la quantità di lire dieci di denari. et abbino per loro salario soldi quaranta per uno e quagli avere non possano nè il camerlengo dare lor debba per infino a tanto che saranno sindacati.

4 – Dell’auctorità del consiglio minore

E conseglieri del minore consiglio, che sono in numero di quindici et insieme co priori dicennove, ogni volta che per deliberazione de priori, ne la casa del commune, a suono di campana, voce di banditore o richiesta di messo, in condecente numero si radunarannno, sopra le proposte che lo saranno facte per li priori possano deliberare ciò che a loro pare, vincendosi per le due parti di quegli che si ritrovarano nel detto consiglio et perchè, obstanti a le volte certi impedimenti, tutto el numero non si può avere, ogni ora che in numero di quindici si ritrovaranno, in esso numero computati e priori, si possa reformare come se tutto il numero intero vi si ritrovasse et quello che per le due parti di quindici si octiene, vaglia et tenga per piena ragione. et possasi in esso minore consiglio tutti e salari non determinati per forma di statuto fare et determinare et ogni cagione di commune determinare et deliberare et quello che in esso consiglio si delibererà, vaglia et tenga per piena ragione come se facto fusse da tutto el commune di Montepescali. Salvo che per esso minore consiglio non si possa ponare nè dazio nè presta nè vendere nè donare cose di commune nè alcuna cosa fare contra la forma de presenti statuti nè a essi derogare nè fare rilasso a alcuna persona, commune, collegio o università et se si facesse non vaglia nè alcuna meriti execuzione.

5 – Dell’auctorità del maggiore consiglio

El consiglio de la radocta, in numero di dicessette, ne la casa del commune, per deliberazione de priori, a suono di campana et voce di banditore o richiesta di messo radunato, insieme co priori et conseglieri del minore consiglio, facta a loro proposta per li priori sopra le cose per loro deliberate, possano tutte le cose del commune et ogni cagione, nulla reservactione facta, deliberare et determinare, dummodo minore numero di vintiquattro, computati e priori et consiglieri del consiglio minore, non sia ma se ventiquattro o più in essa convocazione si ritrovaranno, quello che per le due parti si vincerà valglia et tenga per piena ragione si come tutta la comunità di Montepescali vi si ritrovasse. questo non di meno inteso che in donare di quello del commune o in relassare o in derogare a alcuno statuto, per le tre parti si debba venciare et se contra si facesse non valglia possano anco e detti conseglieri del consiglio maggiore, se proposta lo sarà facta, fare ordini et provisioni come a loro parrà per bene, honore et utile del commune di Montepescali et ponarvi quelle pene vorranno e quali ordini et provisioni vagliano per quello tempo vorranno. et scrivare si debbano in uno libro di membrana et vagliano et execuzione meritino quanto e presenti statuti, si veramente che a essi statuti non contradicano et se pure contradicessero, prima si debba derogare a quello capitolo et farne mensione nel detto ordine et reformagione o provisione la quale derogazione octenere si debba per le tre parti de conseglieri che si ritrovaranno nel detto consiglio. Le quali innovazioni et ordini bandire si debbano publicamente et altrementi non meritino alcuna execuzione.

6 – Dell’officio del carmarlingho

L’OFFICIO del carmarlengo del commune di Montepescali, el quale sarà de la capsetta tracto insieme co priori, duri tanto quanto l’officio d’essi priori cioè tre mesi. el quale sia et essere debba nel detto tempo ritenitore et conservatore de le cose del commune de le quali nel principio del suo libro. ricevute le averà dal suo precessore, debba far fare inventario et esse scrivare al suo scriptore et se durante el tempo del suo officio alcuna più el commune ne comprasse o essa per alcuno altro modo acquistasse, la debba aggiugnare al detto inventario. et debba ricevare et a le sue mani pervenire tutti e denari de le condempnagioni che si riscotaranno al tempo suo et ogni denaro si riscotesse del libro del kaleffo o di qualunque altro libro di commune, salvo che quegli che sono deputati per pagare al commune di Siena, le tasse et tassagioni, salari d’officiagli, el palio, el sale et altri incarichi di commune e quali pervenire debbano agli officiali che si eleggono sopra le rendite del commune a quali appartiene essi incarichi pagare et di ciò che riceverà ne debba tenere buono contio et a sua entrata fare scrivare per mano del suo scriptore, pena soldi cinque di danari per ogni posta rilassasse et ad restituzione del doppio di quello avesse defraudato ma se per evidente errore et chiaro si comprehendesse avere obmessa la posta et non messo a entrata, el giudicio de la quale cosa rimanga nel petto de sindichi suoi, in nessuna pena caggia et in simile pena venga se alcuna cosa occultasse che ne lo inventario non ponesse et dall’altra parte debba de la pecunia et avere del detto commune, che a le sue mani perverranno, pagare le spese d’esso commune per quello modo che deliberato sarà per li priori et ciò che per tale modo pagarà, per lo suo scriptore faccia nel suo libro mectare a uscita. et innanzi che cominci a administrare et exercitare el suo officio, giurare debba ne le mani del vicario el suo officio bene, puramente et lealmente fare, ogni subspizione et cagione avesse ad impedire dovere et ragione, rimossa, et abbia per suo salario nel detto tempo lire cinque di danari senesi et sia tenuto ogni mattina venire a casa del commune et tanto stare quanto sarà bisogno ad exercitare el detto suo ofticio nè prima partirsi che expedite averà le faccende appartenenti all’officio suo, a la pena di soldi cinque per ogni volta, et ne la fine, deposto el suo officio, de le cose per lui operate in esso officio, a sindichi che saranno electi a sindicare gli officiali del suo tempo, assegnare debba buona, vera, dricta et leale ragione et a loro giudicio obbedire et restituire et pagare tutto quello che da loro nel sindicato predetto sarà giudicato.

7- Dell’officio de lo scriptore

L’OFFICIO de lo scriptore duri tanto quanto quello del camerlingho, et per debito di suo officio, debba scrivare l’entrate prima et consequentemente l’uscite del camerlingo nel libro suo,ordenatamente et chiaro, sì che ciascuno possa vedere et trovare le ragioni del commune et anco di quelli che vi saranno scripti et de facti loro in esso libro farà menzione, et sia tenuto ogni mattina che ‘l vicario risederà a banco a tenere ragione, tanto stare in corte apo el detto banco, quanto per lo vicario si sedarà, pena soldi cinque per ogni mattina non vi stesse, da ritenerla del suo salario, el quale avere non debba per infino a tanto sarà sindacato, et debba fare mectare et chiaramente vedere che per li litiganti si mecta nel ceppo del commune quello per le richieste decime et altri acti civili che per li presenti statuti è ordenato, et anco avere riguardo che de gli atti che si faranno, per chi adomanda et per chi si difende si paghi che per lo presente statuto è taxato et non più, et vedere che ‘l vicario scriva nel libro suo ne la margine dinanzi agli acti quello ne riceve et per che ragione e chi abbi convincto debba restituire le spese facte per l’actore et similemente se per l’actore si domandasse lo indebito, debba rifare le spese al convenuto, ciascuno si debba fare scrivare al vicario in uno foglio le spese paga,acciocchè chiaramente si vegga quello che è speso et giustamente si possa domandare la restituzione, et debba el detto scriptore, nel principio del suo officio, giurare a le sancte di Dio evangelia, corporalmente toccando le scripture, el suo officio drictamente fare con pura fede et sollecitudine, ogni macula, suspizione et macchinatione rimossa, et secondo la forma del presente capitolo et degli altri che del suo officio facessero menzione, et abbi et avere debba la pecunia del commune per suo salario lire dieci di denari senesi, et deposto el suo officio stare debba a sindacato socto e sindichi del commune electi a sindicare lui et gli altri officiali et de gesti suoi assegnare debba buona et pura ragione, determinato ancora che se alcuno fusse tracto scriptore et non potesse risedere, possa in suo luogo, con deliberazione del minore consiglio, un altro ponare in luogo suo nulla vacazione obstante.

8- Dell’officio de due massari sopra le rendite del commune

PERCHE’ la ragione de le cose passate fanno ammaestrati gli uomini de le cose avenire et gi&agravre; fu tempo che per mala cura, essendo tutte l’entrate del commune ne le mani del camarlengo et come denari di qualunque cagione venivano a chi prima veniva si davano, et non facendone conserva, venivano e termini di dovere pagare le tasse et tassagioni al commune di Siena et anco el palglio a l’opera sancte Marie, e denari del sale a la dogana, e salari degli officiali a la fine del tempo de gli offici loro, a quali termini el pi delle volte la borsa del commune si trova votia, et per esse cagioni el commune si soctometteva a l’usure et in fiorini quattromilia o circa, poco tempo è che ‘l commune di Montepescali si trovò in debito et con grandissima pena et grandi disagi, in longo tempo se ne uscì, fu ordenato, et noi statutari esso ordine confermiamo, che acciò che in simile inconveniente mai più non si venga, ciascheduno anno, all’entrata di septembre, per li priori et consilglio minore, a solempne scontrino, eleggiare si debbano due savi, docti et experti huomini sopra tutte le rendite del commune, salvo che de denari di condempnagioni et di kaleffo e quali tutti debbano venire ne le mani del camarlengho. L’officio de quali due duri per tempo d’uno anno, da cominciare in kalende octobre, de quali l’uno di loro sia scriptore, l’altro sia camarlengho et retenitore de la pecunia, biado et d’ogni altra entrata di commune cioè di denari di paschi, di bandite, che si vendessero, del fitto del forno, el grano de la molenda del mulino del commune et denari o altre cose d’ogni entrata et rendita di comune, salvo che quelle che reservate sono al camarlengo nominato di sopra. Le quali tutte entrate che ricevarà debba partitamente al detto suo scriptore nel libro suo fare scrivare et d’esse tenere buono conto, et di tutte esse entrate che ricevarà, principalmente pagare se ne debbano gli incarichi del commune come sono tasse et taxagioni, el palio, salari di podestà o capitani et di vicari et del resto, se avanzo vi sarà, pagare fra gli uomini de la terra quello che dovessero avere dal commune et in altra cagione nullo denaro d’esse entrate possino spendare senza licenzia del consiglio minore. et non possano vendare alcuna bandita nè altra cosa di commune senza licenzia et deliberazione del detto consiglio, et di tutto quello pagara’ debba tenere buono contio et per lo suo scriptore fare mectare a sua uscita, pena a detti officiali soldi quaranta per uno se alcuna de le predette cose contrafacessero et tutto quello facessero contra el presente capitolo sia di neuno valore. E stare debba esso camarlengo a sindicato socto e sindichi electi per lo commune del mese di lulglio, da quali debba essere sindicato per infino a octo dì dicembre et in quel mezo da la fine dell’officio suo a kalende dicembre possa riscuotare et pagare come se nell’officio fusse, et a detti sindichi assegnare debba buona vera et leale ragione. stare debba anco a sindicato lo scriptore socto e detti sindichi et a loro dell’officio suo assegnare vera, leale et buona ragione, et debbano avere per loro salario lire dodici er uno.

9 – De la electione de viari et del loro officio

PRIORI che risederanno in kalende gennaio debbano et sieno tenuti eleggiere tre buoni, savi et proveduti huomini fra quali sia uno almeno che sappia leggiare et scrivare. e quali sieno et essere debbano viari del commune di Montepescali per tempo d’uno anno, l’officio de quali sia di rivedere tutte et ciascune vie dentro dal castello di Montepescali et di fuore ne la corte et suo distrecto et ponti et tutte quelle cose che all’uso del popolo sono deputate et qualunque truovano bisogni acconciare, quelle riparare debbono come veggono essare di necessità per quello modo che melglio et più habile veranno potersi fare al quale modo ciascuno debba aconsentire et obedire, a quella pena piacerà a loro di ponare, non passando però la quantità di soldi quaranta. Et tutti quelli che sono vicini a esse vie, e quali l’avessero ingombre o occupate, al comandamento loro le debbano sgombrare et a debito modo reducere et quello avessero soprapreso rilassare infra termine che da essi viari sarà a loro assegnato socto la pena che ne li statuti si contiene. et sieno tenuti essi viari, una volta el mese, le decte vie, ponti et fonti rivedere acciocchè per negligenzia l’acconcime loro non rimanga, socto pena di soldi dieci per uno per ogni mese obmectessero in non vederle. debbano ancora et per debito di loro officio sieno tenuti fare rifare et racconciare le fosse del piano et anco, se a loro parrà, mectarne di nuovo in quelli luoghi ove vedessero fussero necessarie. Sieno anco tenuti ciascuno anno nel tempo de la state dividere el prato del commune et ad ogni capo famiglia, con quello modo che a loro parrà, assegnare la parte sua, come da qui a dietro e stato usato, ponendo a ciascuno d’incarico uno staio di grano el quale ciascuno a loro, o a chi da detti viari sarà deputato debba dare et assegnare, del quale grano, o veramente di quello varrà, debbano pagare le spese de lavorii et acconcimi ordeneranno fare. Ciò che mancasse, da due de le rendite lo de essere supplito se la valuta del detto grano non bastasse a quello facessero fare fare, e quali, per vigore di questo capitolo, infino la quantità di cinquanta lire lo debbano dare senza altra deliberazione doversi fare dagli opportuni consigli del detto commune. anco perchè assai volte accade che per lo grande caro dell’acqua per le bestie, ne la state, per gli uomini di Montepescali si fanno nell’acqua del piano certe steccaie per esse acque ritenere per abbeverare le bestie loro et poi, nel tempo del verno, per non essere esse steccaie guaste, el piano viene ad allagare et guastare le lavoriere et anco el pasco, a obviare a tale inconveniente, sieno tenuti essi viari, a chiunque vorrà fare alcuna ritenuta d’acqua nel piano o in altro luogo de la corte di Montepescali, assegnare luogo ove la debba fare che meno sia dampnoso, nel quale luogo ciascuno con loro licenzia fare possa essa ritenuta la quale senza pena vi possa tenere per tutto el mese di septembre et non più, a la pena che ne lo statuto si contiene. salvo che se di septembre succedesse grande asciutto, essi viari possano prorogare el tempo a levare via essa steccaia quanto, veduto el tempo, lo parrà et quanto lo piacerà ve la possano tenere, ma quando da essi viari o per parte loro lo sarà comandato, levare la debbano, socto medesima pena, et se colui che l’avesse facta in tutti e decti casi non la levasse, e detti viari a le sue spese la debbano fare levare et anco ne la pena dev’essere condempnato, questo sempre inteso che ne la fossa maestra del rispollo infino al padule per neuno modo steccaia nè alcuno ritenimento d’acqua si possa fare nà con licenzia negrave; senza, socto medesima pena a chi ve la facesse et a viari se licenzia ne dessero, debbano anche detti viari, quando bisogno sarà, comandare a tutti quelli che verrà a caso che l’acqua del vicino ricevano per mantenimento de le vie et del piano et se caso avenisse che tali possesioni, che dovessero tale acqua ricevere, fussero di chiese, spedali o d’altri luoghi piatosi, a lavoratori loro o fictaiuoli si debba comandare et per tutti e casi appartenenti a esso officio, e lavoratori et fictaiuoli de luoghi pietosi sieno tenuti a fare tutto quello che tocasse a fare a tagli luoghi, a le spese de le posessioni o de fructi o de ficti d’essi luoghi pietosi. sieno anco e detti viari giudici competenti di tutte le differentie o questioni che nascessero per vicinanza di gronde o simili cose e di termini fosse messe o che di nuovo si mettessero et di confini da uno vicino a uno altro, de le quali o di quelle che da esse pendessero a loro appartenga el cogoscerne et esse abbiano a giudicare et terminare come lo parrà et meglio cognosceranno doversi, a quali giudicii et terminationi ciascuno debba rimanere contento nè da esse si possa appellare ma senza alcuna exceptione ferme stieno et piena meritino execuzione, et abbiano da litiganti, de le cose andaranno a vedere et giudicii daranno, simili salari che conceduti sono a li stimatori de dampni dati, et a quelle cose le quali per debito di loro officio sono tenuti attendare debbano et esse fare con ogni sollecitudine, oltra la pena a loro imposta di sopra, se nell’altre cose negligenti saranno, perdano el loro salario in pena di soldi dieci et abbiano per loro salario de la pecunia del comune lire IIII per uno el quale avere non debbano per infino a tanto saranno sindicati. et innanzi che esso officio a exercitare comincino cioè quando saranno electi, giurare debbano ne le mani del vicario o vero del priore se ‘l vicario non fusse ne la terra, le scripture corporalmente toccando, el detto loro officio fare bene et lealmente, con sollecitudine et con purità, ogni bene proprio et ogni amore, hodio, prego et prezzo e ciascun’altra humana grazia, et finito el loro officio, stare debbano a sindicato socto e sindichi del comune electi ciascuno anno in kalende gennaio. a quali de gesti per loro, durante e detto loro officio, debbano assegnare vera buona et pura ragione et per le loro buone operationi da essi sindichi dieno essare commendati et absoluti et se alcuna cosa avessero facta contro la forma de la loro electione o se negligenti fussero stati et comesso avessero quello erano tenuti di fare per debito di loro officio, sieno da essi sindichi condempnati secondo la forma de presenti statuti.

10 – De la electione de soprastanti sopra el pane, vino et carne et sopra sorreggiare l’arti et pesi et misure

PROVVEDITORI dell’arti, adrittatori de le misure et pesi et sindicatori de le carni, pesce et pane dieno essare due savi et discreti huomini da doversi eleggiere due volte l’anno, cioè in kalende gennaio et in kalende luglio, da priori ne detti tempi residenti. e quali, durante el tempo del loro officio, debbano essare proveditori dell’arti in dare modo et regola, che tutte l’arti che si fanno in Montepescali si faccino bene et drittamente et non sieno macchinate, mixte o correcte né archimiate per alcuno modo et qualunque, in esse arti fare, fusse in errore trovato, l’abbino a fare condempnare al vicario ne la pena da lo statuto ordenata. et dieno rivedere misure et pesi cioe’ stateie, bilance, staia, quarti, mezzi quarti, metà delle mezette, terzaruoli et opertucci et generalmente ogni misura et peso co le quali o vero co quali alcuna cosa si vende o compra et quelli trovassero non dricti, debbano fare adrictare et condempnare chi gli tenesse et a loro torgli et fargli adrictare a le loro spese. et sieno tenuti, ogni semmana, una volta, rivedere le misure de le taverne et altre misure et pesi et con loro menare el vicario et si ambedue non vi potessero essere, uno col vicario basti, a la pena di soldi due per uno per ogni semmana che non rivedessero, la quale el vicario di facto lo faccia pagare nel ceppo del commune. debbino anco porre pane, carne, pesce et oglio che si vendarà ad minuto per gli huomini et persone di Montepescali e i pregi che si debbano vendare e quagli ogni venditore debba observare socto la pena de lo statuto et non debbino nel castello et borgo di Montepescali lassare vendare carni morticinè putride nè mactate, a la pena de lo statuto. et abbino per loro salario del detto tempo soldi … di denari senesi per uno et, deposto el loro officio, stare debbino a sindicato socto e sindichi del commune da quagli debbino essere absoluti o condempnati come cognosceranno doversi fare.

11 – De la electione de li extimatori de le tenute date per la corte

DUE prudenti huomini et experti, per li priori, in kalende gennaio et in kalende lulglio residenti, eleggiere si debbino e quagli sieno stimatori de le tenute che per debiti da debitori a loro creditori si daranno overo per la corte lo saranno adiudicate, e quagli, a ogni petizione di chi arà bisogno del loro officio, per comandamento del vicario dieno a corte venire et le tenute concedute dal vicario extimare giusta et degnamente lo cognosciaranno vagliano et se fussero tali cose che per loro non fussero cognosciute nè che a loro paresse de la valuta avere buona notitia, pigliare ne debbino consiglio da quegli dai quagli migliore informatione ne possono avere. et se caso advenisse che avessero ad extimare cose loro proprie o di actenenti in luogo di colui a cui toccasse, per lo vicario si elegga un altro el quale insieme col compagno suo la detta tenuta debba stimare, et abbino per loro salario de le cose stimate, dentro nel castello di Montepescali, denari due per lira di quello che esse cose stimaranno et di quello di fuori, denari quattro per lira salvo che de le cose da sei lire in giù abbino denari dodici per stima, de le cose minutie, come di vinti soldi o da indi in giù, con discretione si paghino come insieme col vicario deliberranno.

12 – De la electione de li extimatori de dampni dati

STIMATORI de dampni dati sieno et essere debbino tre intendenti huomini de lavori de le terre et de le vigne et delgli altri lavori che s’appartengono a lavoratori, e quagli, due volte l’anno, per li priori si dieno eleggere cioè in kalende gennaio et in kalende lulglio, e quali andare debbino a stimare tutti e dampni dati per persone o per bestie o per fuoco che fusse messo da chiunque fusse o per alcuno altro modo ne la corte di Montepescali o veramente ne le corti circustanti, et a le loro stime, lodi et iudicii, ciascuno debba rimanere contendo et da loco sententia o stima non si possa appellare ma executione meriti, senza alcuna exceptione, se già da le parti di concordia, non procedesse. Le quagli, se da la stima degli stimatori del comune si voranno partire, licito sia a loro potere fare remisione in cui vorranno et quello che, la seconda volta, per loro sarà lodato et giudicato, rimanga fermo. et abbino fra uno miglio presso al castello soldi II et da inde in là soldi III per ogni miglio andaranno più a lunga, intendendosi un miglio ne l’andare et nel tornare. possa anco chi riceverà dampno in certe necessità che non potesse avere li stimatori, come sarebbe essendo stato uno dampno nel biado et co gli huomini fusse andato a segarlo et perdarebbesi el tempo de segatori ad andare per gli stimatori et in simili casi di necessità, fare stimare el dampno dato a quelle persone intendenti che saranno nel luogo o vicini al detto luogo, dai quagli avutosi per lo vicario el loro iudicio per sacramento, prima per lo vicario a loro dato, a esso iudicio si debba stare et quello per tagli huomini, chiamati da chi ricevarà il dampno, lodato, observare si debba per chi arà dato esso dampno come se lodato et stimato fusse da li stimatori del commune, questo sempre inteso et dichiarato che a tale stima fare, non debba essere parente nè fante di chi tale dampno arà ricevuto nè anco compagno a la lavoriera nè persona che utile o dampno ne li segua, et per esse stime scrivere, tanto abbia el vicario quanto ànno ambedue e detti stimatori.

13 – De la electione de paciari

PERCHE’ la fragilità humana è tanta che spesse volte c’inchina a offendare l’uno l’altro et chi è offeso desidera vendicarsi et la vendetta fatta trahe le persone a fare continue, peggio et maggiore offesa inverso di chi s’è vendicato et cosìinfinito verrebbesi a multiplicare in grandi inconvenienti, se con utile et salutevole rimedio non si provedesse, a tali casi obviare, aviamo ordenato che ogni anno, in kalende gennaio, per li priori che allora resederanno, si debbino eleggiere due savi et discreti huomini d’età di trenta anni che sieno paciari et concordiatori fra gli huomini et persone di Montepescali. e quagli ogni volta che sentiranno alcuna discordia essere nata in Montepescali, fra qualunque fusse, o veramente fusse stata facta alcuna ingiuria o offesa, subito si debba operare ogni loro potere et sapere in concordare le parti discordanti et mectare pace fra l’offeso et chi avesse ingiuriato; che se bisogno fusse, possano richiedere al vicario el braccio suo acciò fare fare, et se alcuna de le parti stesse pertinace, la debbi costrignere a fare pace et tutte le parti sue interporre che concordia segua et se per fare non si potesse, costringha le parti a dare ricolte di non offendare, facendo fare tregua per quello tempo che a esso vicario, insieme co detti due paciari, parrà doversi fare. et per queste cagioni possa el vicario imponere quelle pene che a lui parrà le quagli ciascheduno debba di fatto pagare, se a comandamenti et deliberationi loro contrafacesse et obbediente non fusse et duri l’officio loro per tempo d’uno anno.

14 – De la electione de gli operari de le chiese et del loro officio

OPERARI due per ciascheduna chiesa di Montepescali ogni anno, in kalende gennaio, quegli, che più acti saranno a tale officio, e priori, che in quello tempo saranno, debbino eleggere per tempo d’uno anno. e quagli dieno ne le mani loro ricevere tutti e legati che sapranno o trovaranno essere stati facti a la chiesa loro et tutte l’entrate de le cose dell’opera de la chiesa a loro ricevere et a le mani loro reducere et d’essi tenere buonoconto, ponendo a loro entrata ciò che è in sacrestia, in chiesa et ne la casa del rectore cioè de le cose d’essa chiesa et, come le cose sacquistano accrescere a lo inventario. et tutta la pecunia, grano, vino et olio et ogni altra cosa che a le loro mani perverrà, spendare in bene, mantenimento et adornamento de la chiesa loro et se caso advenisse che al tempo loro essa la pecunia non si spendesse, consegnare la debbino a loro necessori, et di quello a le loro mani verrà et per loro si spenderà assegnare debbino buona leale vera et pura ragione a sindichi del detto commune, sotto de quagli dieno stare a sindicato come gli altri officiagli del commune predetto.

15 – De gli imbasciadori et del loro salario

L’IMBASCIADORI molte volte è necessario mandare a Siena et in più luoghi come le cagioni richieggono. a quagli, electi per li priori overo per lo consiglio, determiniamo, per lo tempo staranno, sieno dati de la pecunia del commune dal camarlengo gli infrascripti salarii. andando a cavallo abbino per la persona loro, per lo cavallo et per la provenda soldi XXIIII el dì et se il dì che andarà, tornarà a casa, gli sia ritenuto soldi sei per la provenda et solo abbia soldi diciotto, se più di uno dì starà, abbia, come detto è, soldi XXIIII per dì et l’ultimo dì torna a casa, gli sieno ritenuti per la sopra detta cagione soldi sei. a quegli che andassero a piei, de la pecunia del comune dal camarlengo sieno dati soli XIIII el dì, salvo se guerra fusse o carestia. allora et in quel caso si debba dare per salario a quello che andarà a cavallo o a piei quello sarà deliberato per lo minore consiglio.

16 – Del salario de gli uomini saranno mandati in exercito o altro luogho

HUOMINI mandati dal commune di Montepescali per comandamento de nostri magnifici signori di Siena o per comandamento de loro officiagli o per deliberatione d’ esso commune di Montepescali, per ogni dì staranno in servigio abbino et avere debbino de la pecunia del commune di Montepescali dal camarlengo d’esso commune soldi XIIII quando altro salario non fusse determinato, quando sono mandati. ma se tempo di guerra fusse o di carestia, quello debbino avere che dal minor consiglio sarà deliberato.

17 – Come s’observi de l’imbasciadori mandati a petitione di singulari persone

SE alcuna persona domandarà imbasciadori al commune di Montepescali et per lo consiglio deliberato sarà gli sieno conceduti, pagare li debba al modo sopradetto del suo proprio. ma se tale persona per cagione del commune fusse ritenuta, essa o cose sue, et la cagione fusse legiptima, allora et in quel caso, a le spese del commune tali imbasciadori chiesti vadano et stieno et, in tal caso, ogni spesa per lo commune si paghi et anco dato che la cagione non fusse legiptima et tale persona o le cose sue per ingiusta cagione per modo di ripresaglia o altro modo per cagione del commune di Montepescali fussero ritenute, similemente a le spese del commune debbano andare et de la pecunia del commune essi pagare. ma se per cagione et difetto d’alcuno singulare di Montepescali fussero state concedute ripresaglie contra d’esso commune et le ripresaglie non fussero state note et bandite in Montepescali, che ognuno si guardi andare in tale luogo, et inconsulte fusse stato alcuno di Montescali ritenuto o sue cose, tale imbasciata per lo commune si paghi; poi si cerchi se tali ripresaglie sono state legiptimamente concedute o no et la cagione si ritruovi vera cioè che per debito o vera cagione d’alcuno di Montepescali tale ripresaglia sia stata conceduta; allora et in quello caso, le spese di tale imbasciata per lo commune facte, da quello che n’è stato cagione sieno restituite o veramente, se absente fusse, de le cose sue tali spese al commune restituire si debbino. ma se la cagione non fusse slata legiptima, nulla restitutione, per quello socto cui nome fussero state concedute le ripresaglie, al commune fare si debba.

18 – De la electione del messo et suo officio

PERCHE’ la comunità di Montepescali nè anco gli officiagli suoi sensa uno che serva non può fare, el quale sia messo et banditore del commune, aviamo ordenato et statuito che i priori, e quagli per li tempi saranno, possino et debbino conducere, per tutto el tempo del loro officio, uno buono et sofficiente messo el quale serva all’officio del vicario et loro in tutte le cose necessarie et etiamdio a tucti gli officiagli d’esso commune, et per debito di suo officio debba richiedere gli huomini et persone che dal vicario et da priori et dagli altri officiali gli sarà imposto et debba mandare co la tromba per lo castello di Montepescali tutti e bandi che li saranno imposti per li luoghi usati; debba ancora denumptiare al vicario tutti quegli che nel castello o borghi di Montepescali commectessero alcuno delicto o contra facessero a li statuti et ordenamenti di Montepescali per qualunque modo et anco quando dal castello di Montepescali si vedessero bestie che dampno dessero in beni di commune o di singulari persone, subito debba andare ad vedere di cui sono tali bestie et esse menarne al castello, se possibile li sarà, o veramente ritrovare di cui sono et esse denumptiare al vicario. et generalmente tutte quelle cose fare che dal vicario et dai priori et altri offitiali di commune li sarà imposto et comandato. et debba avere de la pecunia del commune quello salario che da priori li sarà ordinato et quello che con lui saranno d’accordo et, oltra quello, la quincta parte di tutte le condempnagioni si riscotaranno de le denumptie sue. et per li servigi farà a le singulari persone debba avere quello che nel capitolo del salario del messo si contiene et, se più tollesse, caggia in pena di soldi cinque per ogni volta che contra facesse. et ne la fine d’ogni priorato debba stare a sindicato socto e sindichi che si eleggono a sindicare gli officiali et se alcuno difecto avesse commesso, maximamente per non avere voluto fare l’officio suo, da loro sia condempnato come a loro piacerà et quello in che sarà condempnato debba pagare al detto commune.

19 – De la electione del campaio et suo officio

TUTTI gli uomini et persone o la maggior parte di Montepescali conducono loro et le loro famiglie dell’agricoltura et de fructi del bestiame a le quali, con somma provedentia et con buona sollecitudine, lo conviene attendere. et però aviamo statuito et ordenato che sempre per lo commune di Montepescali si debba avere uno campaio o due, se a priori piacerà, che a la guardia de le bandite et degli altri beni del commune, de le chiese, spedagli et de le singulari persone actenda. el quale ognora che mancarà, per li priori et minore consiglio, che per li tempi saranno, si debba eleggiare per quello tempo et con quello salario che a loro parrà et in accordo saranno con lui. el quale salario per lo camarlingo a lui pagare si debba de la pecunia del commune ogni mese, o altrementi, per quello modo che essi priori determinaranno. el quale campaio debba, di lì di nocte, quanto meglio saprà et potrà ,guardare e beni del commune, de le chiese, spedagli et de le singulari persone et tutti quegli che, con persone e con bestie, trovaranno al vicario,el suo officio bene et lealmente fare et con sollecitudine, ogni macula tolta via,socto la pena che ne lo statuto si contiene. A le denumptie del quale, per ogni officiale si debba credare, se già il contrario non si provasse. Salvo che se denumptiassero alcuna persona de le cose loro, non se lo creda, se non si pruova con unop testimone di verità o cinque di fama. Et di tutte le condempnagioni seguiranno d’esse denmptie, avere debba la quincta parte et ne la fine de l’officio suo stare debba a sindicato socto e sindichi del commune et a loro d’esso officio assegnare buona leale et dricta ragione. Et se oltra otto dì stessero negligenti a eleggere, caggiano in pena di soldi per uno.

20 – De la electione del sindaco de maleficii

E MALEFICII enormi et quegli che si commectessero con effuxione di sangue et tutti quegli che per lo Vicario non si possono cognoscere, per debito a Siena si debbano denumptiare al maleficio overo a lo exequitore de la giustizia, et però, due volte l’anno, cioè di gennaio e di luglio, e Priori, che allora resedessero, debbano eleggere uno buono huomo in Sindico et denumptiare d’essi maleficii, el quale, ogni volta che alcuno maleficio si commettesse in Montepescali o ne la Corte, a Siena debba andare bene informato et esso maleficio denumptiare et vada a le spese del commectente esso maleficio et se a volte non si potesse fare che il commectente del delicto pagasse le spese , paghinsi per lo Commune ; da poi e Priori li riscuotano et, se negligenti fussero, per li sindachi, al sindacato loro, dieno essere condemptnati a restituire d’esse spese, se già lo maggior Consiglio deliberato non fusse. Sia anco tenuto esso sindico, ogni anno, del mese di gennaio e di luglio, portare a le spese del Commune, tutte le petitioni saranno date a Vicari, se alcuna ne sarà data a sindachi che si eleggono ogni anno due volte, a la pena di soldi XL, per ogni volta recusasse l’andare, date che saranno esse petizioni, la qual pena el Vicario di facto gli facci pagare, ogni exceptione rimossa.

21 – De la electione de sindichi a sindacare gli officiali

DA qui a dietro, dato l’ordine, el modo del governo et reggimento de la comunità di Montepescali et ordenato istinctamente gli officiali, esso reggimento ne le loro mani distribuendo, et dichiarito ne le loro electioni quello ànno a fare et anco a quello sono tenuti, secondo la forma de lo statuto, cognosciamo di bisogno essere dare l’ordine, el modo sì fatto che quello anno essi officiali in commessione, si faccia et non preterisca, perchè indarno sarebbe avere facte le leggi se ad executione non si mandassero, et però per noi statutari è ordenato che e priori, che per li tempi saranno in kalende gennaio et in kalende lulglio, nel principio del loro officio, sieno tenuti et debbano eleggere due savi et docti huomini de la comunità di Montepescali de quali l’uno sappi leggiare, e quagli, insieme col vicario del detto commune, debbano sindicare tutti gli officiagli che dal Commune saranno stati electi sopra el governo del commune et sopra el mantenimento de le chiese et che dal tempo loro adietro saranno riseduti. et contra loro debbano formare la inquisitione di quello aranno commesso, secondo che publicamente si dirà per lo vulgo o per accusa o relatione d’ alcuno lo sarà rapportato, et examinate le cagioni, con la testatione de testimoni et co lamenti di quelle persone a cui toccasse, in quello de la qual cosa fussero inquisiti et tutto discusso, come a essi sindichi piacerà et parrà, procedere debbano ad absolvere o condennare come vedranno le cagioni meritare, e le ragioni di quelli officiali che avessero trafficata pecunia, grano, vino o olio di commune o de l’opere de le chiese, rivedere et, secondo le trovaranno, giudicarle, absolvendo quegli officiali apo de quali nulla trovaranno essere ne le loro mani rimasto et condennando quegli a restitutione di tutto quello vedranno essere appo di loro et ne le pene determinate da lo statuto; et, in nel detto loro officio fare et exercitare, abbiano arbitrio et balia tanta quanta possono avere quelli che mandato grande ànno dal loro superiore, cioè in absolvare et condennare, secondo la forma de presenti statuti; et se caso alcuno fusse del quale determinata pena non trovassero per forma di statuto, per loro arbitrio possono condennare infino la quantità di soldi XL di denari, cognosciuta la cagione et guardata la conditione de le persone. tenuti sieno ancora essi riveditori de le ragioni, electi in kalende lulglio, sindicare gli officiagli de le rendite et le loro ragioni per infino a otto dì di dicembre avere rivedute et essi officiagli infra el detto tempo avere sindicati. e tutti quelli trovaranno al loro tempo non avere pagati e paschi che le bestie loro, mettare debbano in kaleffo col quarto più; nel quale quarto, per loro sententia li debbano condennare et se negligenti fussero a non sindicare tutti gli officiali, de quali inanzi a la loro electione el tempo fusse finito del loro officio et anco degli officiagli de le rendite che doppo la electione loro vengono a finire el loro officio, cioè in kalende octobre, perdano el loro salario et se il camarlengo o altro officiale lo desse, non lo sia ammesso ma di suo proprio venga ad averlo pagato, el quale salario determiniamo sia a ciascheduno de sindichi soldi XL et al vicario soldi LX per esse, e notaio et sindico.

22 – Che tutti gli officiali del commune debbano essere sindicati

DA SINDICHI del commune, due volte l’anno electi, sindicare si debbano tutti gli officiali del commune et operari de le chiese et tutti quelli che alcuno officio o commessione avessero avuta dal commune di Montepescali et a loro, per essi officiali debbano essare appresentati tutti e loro libri infra gli otto dì poi aranno finiti e loro officii, a la pena di soldi XL per chi contrafacesse. e quali libri, se a detti sindichi piacerà, restituire li possano a essi officiali et lassar lo tenere, quanto vedranno bisognare a bene et utilità del commune et se advenisse per alcuno impedimento che e detti sindichi non fussero stati electi infra ‘l detto tempo, cioè a octo dì l’entrata di gennaio et di lulglio, intendansi in pena non essare caduti ma el tempo degli otto dì cominci dal dì dello advenimento del vicario et non dal dì del finito officio de priori.

23 – Del giuramento di tutti gli officiali

ACCIO’ che ogni officiale s’astenga da le cose indebite et drittamente, con debita lealtà, faccia tutte quelle cose à a fare, aviamo statuito et ordenato che tutti gli officiali che saranno electi per lo commune di Montepescali et tutti quelli che aranno a trafficare le cose del commune o per lo commune aranno a fare alcuna cosa, prima che esso officio o servizio comincino a fare, giurare debbano a le sancte di Dio evangelia corporalmente toccando le scripture, el loro officio bene, diligentemente et lealmente fare et similemente quello lo sarà imposto et commesso con buona fede et sollecitudine, senza fraude et con drictura, remosso ogni proprio bene et tutte quelle cose che a’nno ad impedire il bene adoperare.

24 – Dell’officio de la camparia et dampni dati

L’OFFICIO de la camparia overo de dapni dati et de li strahordenari, el quale si soleva dare a uno notaio forestiere, come nel volume de vecchi statuti si contiene, aviamo rimosso, e la electione di notaio forestiere al tutto tolta via et di nuovo aviamo deliberato et statuito che, considerato che il salario del vicario era lire novanta et, al presente, a Siena è stato scemato lire trenta et attribuito al podestà di Roccastrada, per restauratione di quello, el vicario, che per li nostri magnifici signori sarà mandato per l’advenire a Montepescali, sia notaio di camparia et dampni dati et de li strahordenari et di ciò che dispongono e nostri statuti abbia piena cognitione et arbitrio, podestà, facultà et balia d’absolvare o condempnare tutti quelli che inquisiti, denumptiati o accusati saranno dinanzi da lui, secondo la forma de presenti statuti. et le condempnagioni le quali farà per qualunque via, modo et forma debba riscuotare et di quelle riscoterà abbia la quarta. questo inteso et con questa conditione abbia esso officio che se da le sue sententie condempnatorie alcuno si sentisse gravato, infra X dì dal dì che costrecto sarà a essa condempnagione pagare, possa ricorrere a priori del commune dì Montepescali e quali in questi casi sieno giudici competenti et a loro possano provocare et appellare. E quali priori, udito l’appellante et le ragioni sue, debbano chiamare el vicario et udire, vedere et intendare la cagione da la quale sarà appellato et se cognosceranno essare stata facta ingiustitia all’appellante, in tutto o in parte, debbano essa condempnagione in tutto o in parte levar via et se cognosceranno giustamente essere stato condempnato, essa condempnagione debbano confermare. el modo da qui a dietro usato di eleggiare huomini a correggiare le condempnagioni, al tutto s’intenda levato via et qualunque sarà condempnato, non appellando al tempo di colui che l’arà condempnato, neuna ragione abbia nè lamentandosi sia udito nè inteso; agiugnendo a questo capitolo che se alcuno condempnato ricorrisse al commune per gratia et per lo maggiore consiglio gli fusse facta, che se la condempnagione fusse di lire X o da inde in giù, el vicario abbia soldi due per lira da diece lire in su, denari sei per lira et rimanendo ferme le dieci lire, in soldi due per lira et se la condempnagione o condempnagioni fussero di grande quantità, oltra soldi XL el vicario non possa domandare nè più avere, ma a quello debba rimanere contencto. Agiugnamo ancho all’officio del vicario, che a lui, nel principio del suo officio, per gli priori gli sieno dati a riscuotare e denari del kaleffo et del libro de le memorie cioè tutti quelli debitori del commune che in essi libri saranno scritti. e quali debitori debba personalmente et realmente costrignere a pagare ogni denaio trovarà che essi debitori abbino a pagare et di ciò che riscoterà, dal camarlengo abbia, de denari del caleffo, soldi due per lira et, del libro de le memorie, soldi uno per lira; sempre intendendosi che e termini, scripti in essi libri, si dieno observare et, durante e termini, nullo da esso vicario possa essere costrecto a pagare se non solo quello del quale e termini saranno passati et più no. reservando a queste rescussioni al consiglio maggiore de la radocta potere rilassare et terminare a debitori del commune quello lo piacerà et di tutto quello sarà rilassato et terminato non possa el vicario avere nè domandare alcuna cosa, se non soldi cinque de la reformagione et denari sei per lira, non passando però quanta fusse la quantità soldi XL di denari et se più avesse o ricevesse, a restitutione sia tenuto et caggia in pena di soldi C di denari per ogni volta et ogni caso contrafacesse et stare ne debba a sindicato socto e sindichi del commune di Siena che ogni anno due volte si eleggono; a quali, finito l’officio del vicario, debba el commune di Montepescali mandare el sindico, che si elegge, a denumptiare e maleficii con tutte le petitioni gli saranno date da qualunque persona sarà stato per tal modo offesa da lui.

25 – Che nel libro de le memorie si scrivano tutti e pagamenti del commune et facciasi in esso memoria di chiunque debba avere

ACCIO’ che ne le cagioni del commune errori non nascano et de pagamenti si truovino per ordine le scripture, così del dovere el commune avere come dare, nel libro de le memorie, nel principio d’ogni sei mesi, cioè in gennaio et in lulglio, ogni vicario debba scrivare, per creditore, la cabella del commune di Siena dì avere per tassa et tassagione lire CCL o quello che dè avere; l’opera sancte Mariae quello dè avere; la dogana del sale quello che somma la quantità del sale sarà stato dato al commune di Montepescali; se, per extrahordenaria cagione, per lo commune di Siena si ponesse datio o prestanza simile, ogni vicario a cui tempo si ponesse, debba mectare per creditore el commune di Siena per quella quantità che portarà esso datio o prestanza che la communità di Montepescali sarà tassata. el podestà di Roccastrada o capitano di Maremma o qualunque officiale sarà deputato sopra ‘1 commune di Montepescali, per lo vicario si dè mectare et porre in esso libro per creditore in quello sarà tassata la communità a lui dovere dare. el vicario, messi, campari et ogni officiale di commune, fornaciari, mugnari, et generalmente chiunque col commune avarà a fare al tempo d’esso vicario, per quello debbano o doveranno avere, per creditori al detto libro si debbano porre et di dì in dì, a piei de la posta d’ ognuno, scrivare e pagamenti come se lo faranno, acciò che sempre si possa trovare se interamente si sarà pagato el debito o alcuna cosa vi restarà, et similemente in esso libro come accaderà in qualunque tempo per ogni vicario che si ritroverrà in Montepescali si debba scrivare ogni contracto di vendita o d’allogagione, per lo quale el commune dovesse avere da qualunque persona co la quale contrarrà, e i pagamenti, come si faranno, a piei ad essa vendita o allogagione ponere, acciò che sempre si possa vedere se il commune arà avuto suo dovere o restarà ad avere alcuna cosa, le qua cose el vicario sicrivare debba a richiesta de priori o di quelli che aranno in mano le rendite del commune, a la pena di soldi C di denari per ognuno de priori o di quelli de le rendite o di chiunque appartenesse tale cagione, et fare e pagamenti per debito di suo officio o per forma di statuto o per commessione facta dal generale consiglio de la radocta, se in ciò fussero negligenti. la qual pena ogni vicario di facto debba riscuotare da chi 1’avesse commessa, ogni volta si trovarra alcuno in essa essare caduto, senza altro processo farne; licito sia nientedimeno a ognuno, avendo legiptima scusa, farla et debbali essere acceptata.

26 – Neuna persona debba stare in consilglio mentre che de facti suoi si determina

ASSAI volte adviene che di quelli che sono di consiglio si tracta de facti loro et bisognano determinatione et non pate l’onestà che a le proprie cose l’uomo debba rendare partito nè essere a giudicarne. et però aviamo deliberato che, quando simile caso adviene, quello consigliere che arà cagione da doversi determinare in consilglio decto et domandato arà quello li piacerà, assentare si debba del consilglio et tanto stare di fuore che sopra la cagione sua sia preso partito et deliberazione ne sia facta. et se ‘l contrario si facesse, ogni deliberazione facta in presenza di tale persona, in cui commodo venisse, sia vana et di neuno valore et tale persona, che non si fusse dal consilglio assentata, caggia in pena di soldi quaranta ne quali el vicario di facto el debba condempnare.

27 – Come s’elegga lo scriptore durante el presente bossolo

PERCHE’ nuovo modo è dato ne la electione dello scriptore, cioè che s’imbossoli co priori et camarlingo, el quale modo durante el presente bossolo de priori non si può observare per infino a tanto si reformarà di nuovo el reggimento de priori, nel consilglio a scontrino s’elegga lo scriptore cioè che se ne eleggano tre per li priori et messo a scontrino ognuno di per sè, quello rimanga scriptore per tempo di tre mesi che più lupini arà et nulla vacatione abbia esso scriptore se non per modo di parentado che non sia actenente al camarlingo infino a terzo grado.

28 – Che ‘l vicario legga a tutti gli officiali el capitolo del loro officio, quando lo dì el giuramento

ACCIO’ che gli officiali del commune di Montepescali con sollecitudine attendino a fare quello che sono tenuti di fare et non possano allegare ignoranzia, sia tenuto el vicario, per vinculo di sacramento, quando lo dì el giuramento, leggiare a ciascuno officiale el capitolo del suo officio et anco ne la fine del volume presente, ove sono notate tutte le cose dieno fare e priori et tucti altri officiali.

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