03 – Seconda Distinctio

SECUNDA DISTINCTIO

INCIPIT SECUNDA DISTINCTIO DE CIVILIBUS

Quia iustitia suadente tribui debet unicuique quod est suum et nos statutarii eius immitantes precepta, civile ius hoc secundo loco ponimus sigillatim per capitula ponentes quibus et modo et ordine vicarius Montispescalis, vel alter ad iusdicendum deputatus in eodem loco, in civilibus procedere debeat et prout statutum et ordinatum est, uti infra per ordinem continetur, sic talis iuris minister debeat observare.

1 – De potestate arbitrio et baylia concessa vicario cognoscendi in civilibus causis.

EL VICARIO che per lo magnifico commune di Siena o altro officiale o rectore che da esso commune di Siena sarà mandato a Montepescali al reggimento d’esso castello, per debito di suo officio, ogni mattina di dì iuridici debba venire al banco usato de la ragione al suono de la campana del commune la quale suona inanzi terza et ad esso banco sedere at audienzia dare a tutte quelle persone che dinanzi a lui verranno a domandare che lo sia renduta ragione di quelle cose proporranno et domandaranno et, similemente, udire quelli saranno chiamati e se difenderanno et, vedute le loro ragioni et esse bene intese, podestà, arbitrio et balia abbia, et per questo capitolo di statuto conceduto a lui si intenda in tutte le cagioni li saranno appresentate, potere cognoscere, giudicare et sentenziare secondo la forma de presenti statuti et ogni giudicio et sententia, che per lui fra litiganti sarà data et proferita, vaglia et tenga per piena ragione et piena meriti executione, se già da essa sententia non fusse appellato, nel quale caso s’osservi quello vuole ragione e quello che dispone el capitolo dell’appellagione posto nel presente volume. et apo el detto banco debba stare et sedere ogni mattina tanto quanto sarà di bisongno et richiederanno le cagioni.

2 – Come si debbano fare le richieste a petizione de domandanti.

QUALUNQUE persona dinanzi al vicario o ad altro officiale o rectore deputato a rendare ragione nel castello di Montepescali vorrà convenire alcuna altra persona a dare o a fare a lei alcuna cosa con commessione d’esso vicario, officiale o rectore, per lo publico messo del commune di Montepescali, debba fare richiedare el suo debitore, o quello che vorrà convenire, una volta in persona o due volte in due diversi dì a la sua habitatione ad alta voce sì che da vicini sia inteso et udito, dicendo, a cui petizione è richiesto, che la mactina seguente, doppo esse citationi, all’ora debita et giuridica del rendare ragione, comparisca dinanzi al rectore di Montepescali a rispondare di ragione a quella persona a cui petizione sarà stato richiesto, e facte esse richieste per esso messo rapportare la debba al rectore se in persona una volta o due a la casa arà richiesta tale persona et essa relatione fare scrivare negli acti dela corte, a la cui relatione di tale richiesta o citatione stare si debba, se già el contrario non si provasse, et similemente a la relatione del messo si creda di tutte monitioni et comandamenti et d’ogni altra cosa gli fusse commessa, quanto se il rectore presentialmente a cui appartenesse l’avesse facta, se già di falso, come detto è, contra del messo non si provasse; a le cui richieste facte et rapportate per lo messo, ciascuno debba la mattina seguente, all’ora debita de la ragione, a la corte comparire dinanzi al rectore a rispondare di ragione a quella persona a cui petizione sarà stato richiesto et qualunque così richiesto non comparirà, la mattina seguente al suono de la campana et quando si siede al banco all’ora iuridica del rendare ragione, s’intenda contumace et per contumace et convincto sia avuto et reputato et contra lui come veramente contumace et convincto ne la cosa adomandata procedare si debba, come se comparito fusse et avesse confesso dovere fare quello che per l’ actore fusse stato domandato.

3 – Dell’ordine de processi ne le civili questioni

SE la parte richiesta o monita comparirà infra ‘l termine de lo statuto, el quale per lo messo ne le richiesta sarà assegnato, et confessarà dovere pagare o fare quello che per l’actore sarà domandato, procedasi contra di lei confessando come di socto nel capitolo del processo facto contra del convenuto che confessa. ma se ‘l convenuto negarà o veramente domandarà la copia del libello, se la quantità domandata sarà di soldi C o da inde in su o veramente la cosa domandata sarà’ di valuta di soldi C o da inde in su et a la domanda opporrà et le exceptioni sue con ragione non obstaranno, per modo che sopra de la domanda non si debba procedare, allora et in quello caso, con ordenario giudicio si proceda, contestando la lite, prestando el sacramento de la calumpnia, dando el termine a provare, producendo le carte, et altre scripture et ogni altre ragioni, articoli et testimoni, publicando il processo, opponendo a testimoni e a detti loro et replicando et le exceptioni reprovando et in tutto ne le cagioni procedendo, infino a la difinitiva sententia come vuole ragione; sempre le exceptioni flivole et frustatorie reiciendo et termini dando a ciascuna de le parti, con piu brevità si può, a chiarire la verità del facto, proferi esso rectore la sua sententia interlocutoria o difinitiva come meritarà la cagione et come giustamente cognoscer doversi, et se da alcuna de le parti domandato sarà, la proferi et dia con consiglio del savio, la quale sententia debba dare presenti le parti o veramente citate o monite a essa sententia dovere udire.

4 – Di dare el consilglio del savio a chiunque el domanda

A qualunque domandarà el consiglio del savio sopra de le questioni et cagioni che ventilaranno ne la corte di Montepescali, sia dato, posto el caso ne termini suoi; et se, nel fermare el ponto, concordia non fusse, sopra le cose discordi si examinino e testimoni sommariamente, dato a loro el sacramento, per lo rectore, presente la parte adversa o assente che sia, o veramente, se si domandarà sopra alcuno dubio o sopra alcuno gravamento, sia tenuto el vicario o rectore di Montepescali, per vinculo di giuramento, mandare a consiglio di savio la detta quistione o cagione con tutte le ragioni d’ognuna de le parti o veramente quello dubbio s’avesse overo el gravamento o la cagione de la quale o per la quale alcuna de le parti si potesse dire gravata, mandando ancora gli acti et tutte le ragioni avessero a fare a la cagione. et come per lo consigliatore sarà consigliato, si mandi ad executione. ma se il vicario o rectore a chi domandasse tale consiglio el denegasse et dare nol volesse, o veramente dicesse averne avuto consilglio et no ‘l mostrasse, sopra essa questione procedare non si possa per infino a tanto che s’avarà avuto el consiglio et se alcuno acto si fusse facto poi che ‘l consiglio si fusse domandato et non fusse stato conceduto, non vaglia nè tenga ma per non facto sia avuto. et se a consiglio si mandarà, allegati e sospecti da ognuna de le parti, a uno che non sia suspecto si debba mandare infra el termine di X dì, poi che sarà stato domandato.

5 – Di mandare a executione le sententie et comandamenti del rectore

SIA tenuto el rectore di Montepescali osservare et fare osservare et ad executione mandare tutte et ciaschedune sententie et comandamenti che essi o loro antecessori avessero date o facti, se già da esse sententie o comandamenti non fusse stato appellato. ma se dal giudice dall’appellagioni tale sententia o comandamento saranno stati confermati, allora effectualmente s’osservino et ad executione si mandino.

6 – De la executione de le sentenzie

SE quello che sarà stato convenuto per diffinitiva sententia del vicario o rectore di Montepescali da esso vicario o rectore, passati X dì doppo la sententia, a rilassare alcuna cosa immobile o mobile la quale tenesse, o veramente a darla et consegnarla a colui che l’arà domandata, essa sententia si mandi ad executione a petitione de l’actore o veramente di colui a cui petizione la sentenzia sarà stata a dare la tenuta de la cosa domandata et ne la sententia contenuta et dichiarita, se con actione reale avarà domandato; de la qual cosa el rectore, a petizione dell’actore, agiudicatione ne debba fare a esso actore per lo sicondo decreto. ma se la sentenzia sarà stata data sopra actione personale, mandare si debba ad executione dando la tenuta a l’actore per misura del debito ne la sententia dichiarito et de le spese de beni del debitore, prima, de beni mobili, secondo, de li immobili, terzio, de nomi de debitori, de le ragioni et dell’actioni, salva la ragione d’ongnuno che migliore l’avesse. Et in dare la tenuta, de beni del debitore sieno tolti a beneplacito del creditore; la quale tenuta, data la detta sententia, quanto più ratto si potrà et dal creditore sarà domandato, per lo messo del commune al creditore sia data. Se sarà di cose mobili o di ragioni o d’actioni, stare debba prima che s’aggiudichi in pagamento dì … computati dal dì de la data tenuta et passati quindici dì … … debba avere recuperata infra cinque dì et se fra detti cinque dì non l’arà ricolta, stimare si debba per li stimatori del commune a ciò electi et dare si debba in soluto et pagamento et per lo sicondo decreto al creditore per misura del debito, dichiarito ne la sentenzia et per le spese legiptime le quali per lo rectore si debbino se in tenuta date et aggiudicate per lo sicondo decreto, la qual tenuta, se di maggiore stima fusse che ‘l debito e le spese, per quella parte sommasse el debito e le spese, sia adiudicata, l’avanzo rimanga al convenuto; ma se la tenuta fusse di vestimenti o di cose che non si potessero dividere, intera si debba dare al creditore, o di maggiore o di minore valuta fusse di quello fusse stato giudicato et, se più valesse et fusse stimata, el resto al convenuto si debba restituire. Ma se la cosa o cose, in tenuta date et adiudicate in pagamento, non fussero di tanta valuta, negli altri beni d’esso debitore esso creditore sia satisfacto da esso rectore per infino a tanto sarà interamente pagato de la quantità domandata et de le spese. ma se la tenuta sarà stata data de le cose immobili, non si possa fare la diudicatione d’essa infino a trenta dì, computati dal dì de la tenuta data, e quali passati, a petizione dell’actore sia comandato al convenuto che fra X dì debba avere recuperata essa tenuta et se recuperata non l’avarà nel detto termine, passato el termine, si debba stimare et ne la cagione procedare a darla in pagamento all’actore per lo debito domandato et per le spese, se apunto sarà di valuta del debito et de le spese. ma se più o meno valesse, osservisi per tutto el modo dichiarito di sopra nel presente capitolo de le cose mobili. et facta la detta adiudicatione, esso creditore, a cui saranno state adiudicate le cose in pagamento et datolili per sentenzia et per lo secondo decreto per essa sentenzia et adiudicatione, ne sia vero signore come se l’avesse comprate o con giusto titolo acquistate et possale vendare, donare, in pagamento dare et d’esse fare ciò che può ogni vero signore de le cose sue; salva sempre la ragione d’ognuno che l’avesse sopra esse cose, al quale per tale sentenzia non pregiudichi et salvo sempre el caso dell’appellagione, la quale durante, nulla si possa innovare. ma se la sentenzia principale sarà per l’appellagione confermata, dopo essa confermatione, si possa al secondo decreto procedare come di sopra è ordenato.

7 – Che ‘l vicario inanzi che adgiudichi le tenute in pagamento

OGNI volta che al vicario sarà adomandato dall’actore che e beni del suo debitore, a lui dati in tenuta, gli sieno dati in pagamento et per lo secondo decreto, prima debba esso vicario farli stimare per li stimatori del commune a ciò electi et se recusassero volere stimarli, li debba constringere a la detta stima fare et per quella stima ne faranno, li debba in pagamento adiudicare all’actore per misura del debito dichiarato ne la sentenzia et per le spese legiptimamente facte. le debba fare stimare per li stimatori del commune.

8 – Se de beni del debitore non si trovano, facta la excussione, el debitore et d’andare contra de posessori de beni

FACTA diligente excussione de beni del debitore, poi che sarà stata pronumptiata la tenuta a petizione del creditore et non trovati de beni del debitore de quali dare si possa la tenuta a chi domanda per quella quantità che sarà stato condempnato dal vicario o rectore, a petizione dell’actore, per lo quale la sentenzia è stata data, comandi el vicario o rectore che esso comdempnato sia preso et ritenuto in persona, in palazzo o ne la pregione et d’inde non sia rilassato per infino a tanto arà satisfacto al suo creditore a cui sarà stato condempnato del debito et de le spese et questo in caso che ‘l debitore convincto si possa avere et sia per actione personale. Ma se fusse per actione reale et il debitore fusse sospecto et stesse absente, facta legiptima excussione de beni del debitore et non si trovasse di lui alcuno bene o veramente non se ne trovasse a sufficientia, allora et in quel caso, per ciò che dovesse avere l’actore et il reo a lui fusse stato condempnato el debitore, possa andare contra e possessori de beni al detto creditore obligati et che ‘l detto debitore teneva et possedeva al tempo del contracto et de la facta obligazione de beni alienati et,procedendo con ragione contra de possessori, faccia essi rectore satisfare a esso cerditore de detti beni posseduti da quelli che comprati li avessero o per altro titolo acquistati, sia ritenuto in persona.

9 – Quando s’intenda la excussione legiptimamente facta et di dare e beni obligati a chi à avere

SIA tenuto el vicario o rectore del castello di Montepescali, a petizione di qualunque creditore domandarà al suo debitore alcuna quantità di denari o d’altre cose et non si trovarrà di lui tanti beni che comodamente al creditore si possa satisfare, ad petitione dell’actore che domandarà, commectare al messo et banditore del commune che publicamente, ne luoghi usati del castello di Montepescali, ad alta voce, premesso el suono de la tromba, bandisca che qualunque persona per alcuno modo sapesse de beni del reo convenuto, ricordandolo per lo proprio nome, debba notificarli a la corte fra tre dì sequenti dopo el bando et farli scrivare al vicario o rectore; et similemente chi tenesse alcuno bene di tale debitore convenuto, li debba denumptiare et fare scrivare a esso rectore, et anco chi sapesse chi tenesse o avesse a dare pecunia o altre cose al detto debitore convenuto, el debba al rectore denumptiare, fra ‘l detto termine, socto pena di lire X di denari per qualunque si trovasse che ‘l sapesse et occultasse et no ‘l denumptiasse, et passato el detto termine, a petizione dell’actore, el vicario sia tenuto fare richiedare tutti e posessori de beni a lui obligati et che saranno stati del suo debitore convenuto, al tempo del contracto debito, a quali esso creditore debba denumptiare come esso è facta fare excussione de beni del suo debitore et nulla ne truova o veramente, se alcuna cosa ne truova, non a sufficienzia di quello debba avere et che de suoi beni non trovando, intende procedere contra di loro ad avere e beni a lui obligati et per loro posseduti et a essi posessori, uno o più che sieno, el vicario o altro rectore, a petitione di tale creditore, debba assegnare termine cinque dì a cercare se alcuno bene mobile o immobile, ragioni o actioni si truovano et se alcuno se ne truova, esso creditore se li debba pigliare, se abilemente li può avere con la executione de la ragione, et se tanti sono che sodisfaccino al credito suo et a le spese, contencto debba rimanere; ma se non bastassero, per quello che manca, el vicario o altro rectore sarà in Montepescali, de beni posseduti da qualunque sia, che sieno stati del debitore convenuto al tempo del contracto debito, al creditore actore debba dare, concedere et adiudicare per infino a la integra satisfactione del credito et de le spese debite.

10 – Come si proceda contra el debitore convenuto el debito arà confesso

SE ‘l debitore o altri che alcuna cosa avesse a fare comparirà et quello che dall’attore li sarà domandato confessarà et la quistione sia d’alcuna cosa de la quale sia l’actione in rem cioè che si domandi una propria et determinata cosa, comandisi al convenuto che, fra ‘l termine d’otto dì, fare debba quello che per l’actore si domanda et paghi le spese, se ne la sentenzia ne le spese sarà stato condempnato, salve tutte le sue exceptioni infra ‘l detto tempo da producere et provare. el quale comandamento, se, fra ‘l detto termine d’otto dì, el convenato non avarà observato et le sue exceptioni, se alcuna n’avarà proposta, non avarà provate, allora, a volontà dell’actore, el rectore ad executione mandi el detto comandamento et comandi l’actore dovere essere messo in posessione de la cosa domandata datoli d’ essa, per lo messo del commune, vera tenuta et messo ne sia in posessione et facto sia esso domandatore incontanencte signore de la cosa domandata, de la quale li sarà stata data tenuta et de la quale ne sarà; stato messo in posessione, facta ne sarà per lo vicario o rectore la adiudicatione per lo secondo decreto, la quale fare debba subito dopo la data tenuta a richiesta de l’actore, salva sempre la ragione d’ognuno che migliore l’avesse. ma se la questione sarà stata d’alcuna cosa o veramente di quantità di pecunia et la cagione sia stata per actione personale et il convenuto sarà comparito et avarà confesso dovere dare tale cosa domandata o quantità di pecunia dovere pagare, comandi el vicario o rectore che, inde a octo dì proximi, dia o restituisca la cosa o veramente paghi la quantità de la pecunia domandata all’actore et le spese legiptime ne la cagione facte. et se, infra ‘l detto termine d’otto dì, non darà o non restituirà la cosa domandata o veramente, infra ‘l detto termine, le sue exceptioni, se alcuna n’avarà, non arà proposte et provate, allora, exequendo el detto comandamento, comandi el rectore all’actore dovere essere messo in tenuta de beni del convenuto per misura del debito dichiarito et per le spese o veramente per la valuta de la cosa domandata et d’essi beni datoli la tenuta et messone in posessione, salva sempre la ragione d’ognuno; la quale tenuta et posessione de beni mobili, immobili, ragioni o actioni che sieno, al detto creditore actore adiudicare si debba et darlili in pagamento, observando el modo notato et dichiarito nel capitolo della executione de le sentenzie. et signore sia qualunque per tale modo arà beni, ragioni o actioni de suoi debitori, d’esse cose a lui aduidicate come in esso capitolo de la executioni de le sentenzie si contiene, et mai essa tenuta, conceduta sopra cagione alcuna ne la quale el reo abbi confesso, revocare non si possa, non obstante che, inanzi a la diudicatione del secondo decreto, el convenuto comparisse et proferisse volere rifare le spese et dare ricolta di stare a ragione et di pagare quello fusse giudicato.

11 – Come si proceda contra le contumaci

PERCHE’ la contumacia è avuta in luogo di confessione et contra e contumaci tutte le ragioni gridano, come contra de contumaci procedare si debba, questo capitolo el dimostra. se ‘l debitore convenuto sarà stato personalmente richiesto una volta in persona o due a la casa de la sua habitatione nel castello, ne borghi o ne la corte di Montepescali, in due diversi dì, el dì seguente, dopo le citationi di lui facte, non comparirà o veramente, comparendo, domandarà la copia de la domanda o del libello contra di lui produtto, col termine a opponere, e nel termine de le richieste o veramente assegnato a lui dal dì de la data copia, a opponare non comparirà o, per qualunque modo, inanzi a la contestatione de la lite, si assentarà et non comparirà, essendo in iudicio, ne termini, el l’actore et la contumacia del suo debitore da lui convenuto accuserà et prestarà el sacramento de la calupnia, giurando veramente essere creditore di quello che domanda et che per verità et non con animo di calupnia domanda, a petitione del detto actore, sia tenuto el vicario o rectore pronumptiare, interloquendo, el detto debitore, convenuto dal suo creditore, essere contumace et contra di lui doversi procedere come contra vero contumace et legiptimamente sbandito ne la cosa o quantità domandata et per misura del debito ne la domanda dichiarito o veramente de la valuta de la cosa domandata et per le spese et al detto creditore doversi dare tenuta, prima, de beni mobili, secondo, de li immobili, tertio, de nomi, ragioni et actioni et comandare al messo che all’actore essa tenuta dia. ma prima che la tenuta all’actore si dia, si notifichi al debitore convenuto, in persona o a la casa uno d”ìinanzi, che venga dinanzi al rectore, a difendare essa tenuta, la mattina seguente al suono de la campana del commune. et se, all’ora detta, comparirà et al suo creditore domandante restituirà le spese facte per la detta cagione, revochisi essa interlocutoria, dummodo esso convenuto promecta al suo creditore di stare a ragione et pagare quello sarà giudicato sopra de la domanda et risponda a essa domanda, et altrementi, revocare non si possa et se si revocasse altrementi, essa revocatione non tenga; et se ‘l convenuto non verrà nel termine et modo detto a difinire la tenuta denumptiata, comandi el vicario o rectore la tenuta pronumptiata al creditore doversi dare per lo messo del commune per misura del debito dichiarito nella interlocutoria o per la valuta de la cosa domandata et per le spese, la quale tenuta, se sarà di cose mobili o di nomi di debitori o di ragioni o d’actioni, passati XV dì, et, se sarà di beni immobili, passati trenta dì, osservati e modi che si contengono nel capitolo precedente del debitore confesso, facta fede di quello domanda per scriptura publica o privata o per legiptimi testimoni, dare si debba in pagamento et adiudicarla al creditore per lo secondo decreto, sempre intendendosi salva la ragione d’ognuno; possa nondimeno, non obstante le cose sopradette, sempre el debitore convenuto, comparendo inanzi che la tenuta data si dia per la corte in pagamento et si adiudichi per lo secondo decreto, sodisfacendo all’actore le spese et prestando buona et sofficiente ricolta di stare a ragione et di ragione rispondere et pagare quello sarà giudicato, fare revocare essa interlocutoria; el vicario, observate le cose predette, a petitione del convenuto, la debba revocare. ma passati XV dì de la tenuta, de le cose mobili et XXX de le cose immobili, essa interlocutoria revocare non si possa, ma dare si debbano in pagamento le cose in tenuta date a l’actore, servato l’ordine notato nel capitolo de la executione de le sententie. ma se el convenuto non fusse stato nel castello o nella corte di Montepescali, al tempo del facto processo contro di lui, ma di lunga da esso castello per quaranta miglia o più o veramente fusse stato in qualunque altro luogo impedito et indefenso, per lo quale impedimento, a quel tempo, in giudicio non potesse essere stato, tale debitore convenuto in fra sei mesi continui, da numerare et contiarsi dal dì della data tenuta, possa in giudicio comparire et, satisfacte le spese per cagione del detto processo facte, et prestata a l’actore idonea cautione di stare in iudicio et di pagare quello sarà giudicato, el vicario, a petitione di tale debitore convenuto, che sarà stato contumace et infra ‘l detto termine di sei mesi comparirà, debba ogni tenuta et processo di contumacia contra tale così comparente et domandante data et facta revocare et così, per lo detto modo, si revochi tale tenuta o vero processo; salvo che se l’actore avesse provato il debito o veramente la cosa avesse domandata a sè appartenente legiptimamente o per scripture autentiche o legiptime prove, non si revochi tale tenuta o vero processo, se già el debitore convenuto non provasse el debito pagato o veramente la cosa adomandata per altra ragione all’actore non appartenere. nel quale caso se ‘l debitore convenuto provarà el debito pagato al detto actore, caggia esso actore in pena del doppio de la quantità domandata. el quale doppio el vicario o rectore debba di facto costringere a pagare, la metià al commune e l’altra metià al detto convenuto, ogni exceptione tolta via nè da questo appellare si possa et se s’appellasse, 1’appellagione non possa procedere.

12 – Come summariamente si proceda per lo vicarico o rectore et in che modo et sopra che cagioni

NELLE le questioni di picciola valuta, come sono lire cinque di denari o da inde in giù o di cosa che sia di tale valuta et simile di mercantia, arti, mangiare et bere, aiuto, guardie di bestie, ficti, pigioni et terratichi, el vicario o rectore sia tenuto et debba, a petitione dell’ actore, procedere summariamente et de plano senza strepito et figura di giudicio et senza dare libello, cognosciuta non di meno la verità, per confessione del convenuto o veramente per scriptura publica o privata dinanzi a lui producta, et, se le scripture o prove mancassero, per sacramento prestato dall’actore o dal reo, secondo che fra loro ne saranno in concordia, el quale sacramento prestato sarà dall’actore et di volontˆàdel reo, affermando con esso sacramento dovere avere quello domandarà; ne quali casi, sommariamente cognosciuti, come detto è, per vigore di scripture o di legiptime prove o per sacramento dello actore prestato di volontà del reo, el vicario o rectore sia tenuto et debba fare satisfare all’actore tutto quello che domandato sarà per lui infra quello termine piacerà a esso vicario co le legiptime spese, non passando esso termine d’ octo dì. ma se, di volontà dell’ actore, al reo sarà prestato el sacramento et esso giurarà non dovere dare la cosa domandata, allora et in quel caso, el reo debba essere absoluto dall’actore et,per esso sacramento,liberato,sia nietedimeno licito a l’actore repetere el sacramento del reo col sacramento dall’actore di nuovo prestato et con uno testimonio di verità iufra ‘l gli otto dì seguenti dopo el primo sacramento dato, nel quale caso,di facto el reo sia costrecto a pagare tutto quello gli sarà domandato et le spese legiptime et anco sia condempnato per lo spergiuro, ma se el reo,per lo sacramento,confesserà dovere dare quello li sarà stato domandato per l’actore,fra ‘l termine d’octo dì, el vicario o rectore gli comandi che dia o paghi al suo creditore quello che domandato gli sarà stato o giudicato stato sarà dal rfectore,co le legiptime spese et se reprovato sarà l’actore con nuovo sacramento et con uno testimone di verità ,infra gli otto dì,non dovere avere quello arà domandato o veramente sarà stato pagato o arà riavuta la cosa domandata, el reo dal rectore sia assoluto da la domanda de l’actore et condempnato sia l’actore nel doppio della cosa domandata et a rifare le spese,dampni et interessi al convenuto et per lo spergiuro. ma se ‘l convenuto rimarrà condempnato et seragli comandato che paghi o dia la cosa o quantità domandata et fra ‘l termine a lui assegnato non pagaà o non darà quello doverà et saragli stato comandato, contra lui si proceda ad exemplo del capitolo del debitore confesso et come in esso capitolo si contiene.

13 – De le exceptioni

EXCEPTIONI et replicationi sue et obiectioni, infra quello termine che dal vicario o altro rectore sarà assegnato, ciascuno possa opponare et esse et sopra esse provare et se sopra le exceptioni alcuna cosa apparirà che appartenga a doversi absolvere el convenuto, esso debitore convenuto o altri, dal quale alcuna cosa fusse domandata, sia absoluto. ma, se le exceptioni et oppositioni sarano frivole et frustatorie et verità in loro non conterranno nè di ragione nè di facto, debba et sia tenuto el vicario o rectore procedare nella cagione come vuole ragione et secondo la forma de presenti statuti, non obstanti esse exceptioni.

14 – Come s’osservi ne la tenuta del gli animali in tenuta dati

QUANDO accadesse che allactore fusse data tenuta d’alcuno animale, possa el vicario o altro rectore di Montepescali esso animale raccomandare a colui a cui sarà stato tolto in tenuta, che, a petitione dell’actore et de la corte, il tenga per tempo di XV dì o tanto quanto si starà a darla in pagamento, se tanto el reo pugnarà a pagare et sosterrà che si adiudichi per lo secondo decreto, dando però sofficiente ricolta di assegnare esso animale in tenuta dato ogni volta che da la corte sarà domandato, a petitione d’esso actore; la qual cosa se ‘1 convenuto non farà et essa tenuta non assegnarà, sia costrecto essa ricolta a sodisfare all’actore quello avarà avere et le spese legiptime, se già l’animale, per fortuito caso, non fusse perito, nel quale caso a nulla sia tenuta la ricolta, ma rimanga debitore el convenuto in quello che ragionevolmente gli aveva a dare et era stato dal rectore condempnato et ne le spese, non obstante el caso de la bestia perita da lui in tenuta tolta.

15 – De la decima da doversi al commune pagare

QUANDO, ne le cagioni cognosciute dal vicario o altro rectore di Montepescali, sommariamente si procedarà o veramente nell’altre di maggiore importantia, ne le quali con ordenario judicio s’agitarà, el debitore confessarà et darà o pagarà quello li sarà domandato o li sarà comandato, allora et in quello caso, nulla decima a la corte di Montepescali si debba pagare. ma quando ne le cagioni el convenuto negarà et sarà convincto o veramente in contumacia o, ricevuto el termine a pagare, non pagarà et sosterrà li sia tolta la tenuta, allora et in quello caso, pagare si debba nel ceppo del commune la decima cioè uno denaio per soldo di ciòche porta la domanda, infino a dieci lire et da dieci lire infino a vinti, si paghi de le seconde X lire uno mezo denaro per soldo et da XX lire infino a trenta si paghi de le terze X lire uno terzo denaro per soldi et da inde in su, infino lire C, si paghi soldi due per decina di lire et essendo la quantità grande quanto può essere, oltra soldi C di denari per decima non si debba pagare; sempre rimanendo ferma la quantità prima per la rata sua come è posta et sopra quella si debba digradare, come di sopra è dichiarito.

16 – Del tempo de la stanza de le questioni

SIA tenuto el vicario o altro rectore di Montepescali le questioni le quali arà a cognoscere, terminare et giudicare infra ‘l termine di XV dì continui cioè le summarie et di picciola importantia di C soldi, da inde in giù o veramente di aiuto, mangiare et bere, guardia di bestie, di mercantia od’arti o veramente per vigore di testamento o di carta di guarentigia o di scripta di mano propria con testimoni notata et da la parte non negata et, se negasse, provata essendo, per le dette cagioni quanta si sia la quantità. ma quelle che saranno di maggiore importantia et avarà a procedare con ordine iudiciario infra ‘I termine di quaranta dì continui, debba avere difinite, ne quali termini, tenuto sia avere data la sua sentenzia absolutoria o condempnatoria, a la pena di lire V di denari da doversi ritenerli del suo salario per lo camarlengo del comune se già per lo actore non si fusse stato et che la cagione avesse abandonata. el quale, in tal caso, ogni volta che di nuovo mandasse essa cosa o la domanda predetta, tralassata, di nuovo facesse, non sia da alcuno officiale udito nè sopra la domanda sua procedare si possa, se prima non restituisce al convenuto le spese facte ne la prima cagione et se, avendo abandonata la prima volta la cagione, di nuovo domandasse et essa cagione ricominciasse l’actore et obtenesse, non avendo prima restituite le spese de la prima cagione al reo, ogni judicio et sententia data per l’actore, ipso iure sia nullo et nulla et neuna meriti.

17 – Dell’appellagione

DA ogni sententia data o comandamento facto dal vicario o altro officiale di Montepescali, ciascheduna persona, contra cui sarà data essa sententia o facto esso comandamento, possa appellare et ricorso avere a misser lo podestà di Siena o suo vicario infra ‘l termine di diece dì dal dì de la sententia data o del comandamento facto et similmente dire si possa gravata da ogni acto facto per esso vicario o altro officiale di Montepescali et al detto misser lo podestà o suo vicario debba avere ricorso infra due dì dal dì dell’allegato gravamento. el quale misser lo podestà o suo vicario sieno a tutti quelli di Montepescali competente giudice d’appellagione. et sia tenuto el vicario o altro rectore di Montepescali deferire a tutte appellagioni et gravamenti facti dinanzi a lui, salvo che per comandamenti facti sopra cagioni ne le quali el debitore convenuto directamente avesse confesso dovere dare o fare quello li sarà stato domandato o da sententia data sopra confessione facta per lo convenuto de le cose domandatoli, ne le quali cagioni appellare non si possa; nè anco si possa appellare in cagioni che la parte convenuta sia stata veramente contumace, se già l’appellante non pagasse la decima al commune et restituisse le spese facte all’actore, ne quali casi possa ciascheduno appellare el vicario o altro officiale sia tenuto esse appellagioni ammectare et infra ‘l termine dell’appellagione o del gravamento el vicario sia tenuto a dare gli acti de la cagione allo appellante et se per lo vicario si stesse che gli acti non si dessero, el termine passasse dell’appellagione o gravamento, non pregiudichi all’appellante per infino a tanto che arà avuti gli acti et poi a Siena possa comodamente andare, ne quali casi, a la dichiaratione del vicario si debba stare, non obstante che ‘l termine dell’appellagione o del gravamento di X dì fusse passato. et sia tenuto el vicario, a petizione dell’appellante, fare richiedare la parte adversa per cui la sententia, da la quale si sarà appellato, sarà stata data o a cui petizione el comandamento sarà stato facto et amonirla presente o con cedola a la casa, che comparisca a Siena, dinanzi al podestà, a difendare la cagione sua et, facta essa monitione, non sia necessaria altra richiesta di lui fare per parte de la corte del podestà di Siena et ogni sententia che per misser lo podestà sopra essa appellagione sarà data, vaglia et tenga et meriti executione, non obstante che la parte monita dal vicario non sia comparita dinanzi a esso misser lo podestà giudice d’appellagione. et abbia spatio di tempo esso giudice d’appellagione quaranta dì continui a difinire essa cagione et sopra essa appellagione giudicare.

18 – Che prima sia convenuto el principale che la ricolta

QUANDO alcuno obligato uno o più a dovere fare o dare alcuna cosa o a pagare alcuna quantità di denari o d’altre cose et, per esse cagioni o qualunque altra si fusse, avesse ricolta o ricolte, se ‘l debitore o debitori principali saranno idonei et sufficienti o veramente aranno tanto in beni che comodamente al creditore si possa satisfare, debba el creditore prima convenire el principale che la ricolta; nè prima si possa la ricolta che ‘l principale convenire et de beni d’esso principale l’executione si debba prima fare et se a sufficientia de beni del principale non si trovassero, per quello che manca sia convenuta la ricolta et se in tutto el principale mancasse et niente avesse, allora et in quel caso, per tutto el debito la ricolta sia convenuta o veramente a fare tutto quello che ne la obligatione si contiene et, se più ricolte fussero, ciascheduno per la parte sua sia convenuto non obstante che renumptiato abbia a benefici de le racolte, se già alcuna de le ricolte non fusse sofficiente a pagare o fare quello che per la rata li toccasse, nel quale caso, gli altri sieno tenuti per la rata loro et per quello tocca a quello che non è jdoneo.

19 – Che ‘l principale debba trare di ricolta qualunque avesse messo in obligazione per suo debito et conservare el debba senza dampno

QUALUNQUE persona, a petizione d’alcuno, per alcuno debito o per alcuna cosa fare, sarà invitato in ricolta o veramente, per facto d’alcuno, si sarà come principale obligato, se d’ essa ricolta o obligatione vorrà uscire, debba fare richiedare el principale che de la detta ricolta o obligagione el debba cavare. Et comparito sarà dinanzi al vicario, a petitione de la ricolta, el vicario gli debba comandare che, fra ‘l termine di XV dì, el debba avere tracto di ricolta o veramente factolo liberare de la obligagione ne la quale a sua petitione fusse entrato et se, passato esso termine, de la detta ricolta non sarà tracto o de la obligagione non sarà liberato, sia per lo vicario in persona el principale ritenuto a petizione de la ricolta o di tale obligato et tanto debba stare in persona costrecto o incarcerato che tragga essa ricolta dell’obligagione ne la quale a petizione del principale sarà entrato. et se ‘l principale, per la richiesta di lui facta per essa cagione non comparirà, sia da la corte conservata essa ricolta o obligato a stanza del principale, passati XV dì e quali in contumacia a la casa li sieno assegnati, dandoli la tenuta de beni suoi per misura del debito nel quale fusse intrato o per lo quale avesse facta la ricolta et per petile spese et se caso advenisse che ‘l principale fusse sospecto, a tione de la ricolta o veramente di colui che a stanza sua si fusse obligato, prestato el sacramento de la suspitione, sia tenuto et di facto preso et incarcerato et tanto sostenuto che abbia facto liberare essa ricolta dall’obligagione ne la quale fusse entrato.

20 – Che principali debbano conservare le ricolte senza dampno

ANCO aviamo ordenato che se ‘l principale sarà tanto ingrato che sostenga che la sua ricolta o quello, che a sua stanza, si sarà ad alcuno principalmente obligato, sia convenuto et molestato dal creditore che avarà avere o veramente sosterrà che ‘l creditore da la detta ricolta o obligato per lo debito suo, abbia ricevuto quello nel quale la ricolta gli era obligato o ricolta o principale fusse… sia tenuto el vicario o altro officiale, a petizione di tale ricolta o obligato per debito altrui, sommariamente et di facto costringere el princiale a sodisfare a la ricolta o a quello che per lui principalmente si fusse obbligato, realmente o personalmente, a volontà de la ricolta obbligato, a restituzione de denari pagati, dampni, spese et interessi che avesse sostenuti per essa obligazione o ricolta facta, et se è debito pagato non avesse, ma avesse patiti disagi in stare constrecto et per essa cagione avesse perduto tempo, di tutte cose debba essere essa ricolta o obligato et suo herede et beni senza dampno conservati, et per questa cagione el vicario d’ogni tempo debba procedere, non obstanti alcune ferie inducte in honore di Dio o per privilegio o veramente in necessità delgli uomini, cioè a ritenere la parte tanto incarcerata che arà conservata senza dampno la ricolta o colui che si sarà in suo nome per lui obligato, ma, nel procedere contra de beni, le ferie abbiano a obstare et neuno acto facto in tempo feriato in pigliare e beni vaglia, ma procedere si debba come nell’altre questioni per le quali a dare la tenuta de beni si procede.

21 – Di conservare senza dampno qualunque ricevesse dampno per alcuno di Montepescali

AT aviamo ordenato che se alcuno di Montepescali in alcuna terra, fuori del contado et jurisdictione di Siena, per debito d’alcuno da Montepescali, fusse molestato o veramente in persona o ne le cose sue convenuto, el debito, per lo quale fosse molestato, fusse giusto et legiptimo, tale persona, per cui esso da Montepescali, avesse ricevuto dampno et spese et anco ne li fussero seguiti interessi et forse avesse pagato el debito o sodisfacto, per forza de la sua corte quello tale forestiere ne la corte sua avesse domandato, a petizione di tale convenuto gravato et molestato, el vicario di Montepescali sia tenuto et debba esso debitore, per lo quale tale fusse stato molestato, gravato o ritenuto, ritenere in persona se avere si potrà et ritenuto mettarlo in pregione et d’essa non debba trare per infino a tanto arà conservato tale persona di ciò che arà pagato per lui et di tutti suoi dampni, spese et interessi avarà sostenuti. et se in persona avere non si potrà, per lo vicario sopra de suoi beni sia conservato esso molestato per lo modo che posto è nel proximo precedente capitolo. ma se alcuno di Montepescali fusse in alcuno luogo convenuto, gravato o molestato in nome altrui cioè d’alcuno da Montepescali da alcuno forestiere, per debito ingiusto et non vero, tale convenuto sia difeso dal commune di Montepescali per qualunque modo si potrà et ogni spesa che vi si facesse per quello forestiere si debba restituire et inde apresso debba restituire a quello che contra ragione avesse molestato ogni suo dampno spese et interesse che avesse sostenuti per essa cagione et a quello da Montepescali, el quale si dicesse essere debitore et non fusse, alcuno dampno ne debba seguire. a la restitutione de quali dampni, spese et interessi s’attenda contra di colui, che ingiuriato avesse el montepescalese, ogni volta che habile fusse et maxime se esso o sue cose capitassero a Montepescali.

22 – De le ferie

A HONORE et reverentia dell’onnipotente Dio et de la sua madre sempre Vergine Maria et di tutti e sancti, aviamo deliberato et statuito che ne dì pascuali et de la natività del nostro Signore et ne le feste et solepnità de la sua sanctissima madre et ne le festività degli appostoli et di misser sancto Leonardo et in tutte le feste comandate da la sancta Chiesa, el vicario o rectore di Montepescali non debba risedere a banco nè rendare ragione a alcuna persona nè alcuno acto iudiciario fare et, se si facesse, per alcuno modo non voliamo che vaglia, se già non si facesse integina d’alcuna cosa che si dubitasse de la trasportatione o veramente si ritenesse alcuno debitore sospecto, ne quali casi, licito sia al vicario potere farli fare a petizione di chi domandasse, facendo fede del debito o, de la cagione la quale movesse, mostrasse avere ragione per testimonianze o per legiptime prove. voliamo anco che per necessità del vivere, ne tempi de le ricolte de biadi et del vino, neuno sia impedito per modo che vacare non possa a esse ricolte fare cioè per la ricolta de biadi da kalende giugno in fino a sancta Maria d’agosto et per le vendemmie da la festa di sancta Maria di septembre per infino a uno mese inde proximo da seguire; ne quali tempi, sieno le ferie et neuno acto iudiciario fare si debba, se non di volontà de le parti, et a queste ferie renumptiare si possa. non abbiano luogo queste ferie inducte in utilità degli uomini ne le summarie cagioni notate nel capitolo “come summariamente si proceda” et neanco nel mandare a executione le sentenzie et comandamenti date et facti inanzi le ferie et sopra le integine secondo la forma del capitolo che parla de le integine fare et d’esse cognoscere et esse revocare, udite le parti, se revocare si doveranno o veramente cognoscere che debbano stare a petizione di chi l’avarà facte fare; possa anco el vicario, duranti le dette ferie, cognoscere de terratichi et delgli afficti, a petizione di chi domandasse, le dette ferie non obstanti; similemente el vicario possa convenire ogni persona che avesse promesso a termine che cadesse ne tcmpi feriati et che avesse renumptiato al beneficio de le ferie sopradette tanto.

23 – Del beneficio conceduto a debitori, et quando gli uomini non si possono per debito in persona ritenere

LIBERO sia et exente ciascheduno di Montepescali et ogni persona che in Montepescali si ritrovasse ne la natività di Nostro Signore Yhesu Christo et uno dì inanzi et septe dì poi et ne la pascua de le resurrectione d’esso nostro Signore et octo dì poi, et nel dì di sancto Nicholaio et di sancto Stefano et octo dì inanzi et octo dì poi, ne quali tempi nessuno, per debito di singulari persone, possa essere personalmente preso, non obstante qualunque debito avesse con qualunque persona et per qualunque cagione. et se fusse preso, subito debba essere rilassato sì che habilemente possa andare in luogo ove stare possa securo, se passato fusse el termine de la exemptione data per reverentia de le dette solempnità.

24 – De le integine.(indagini).

ANCO aviamo statuito et ordenato che ‘l vicario sia tenuto et debba, a petizione di ciascuna persona de le cose dirà a sè appartenere o veramente a lui essare state obligate o in esse avesse alcuna ragione, se col suo sacramento affermarà così essere et anco de denari o altra cosa che ‘l debitore suo dovesse avere da alcuna persona et similemente giurerà essere creditore di quello che debba avere, fare o veramente fare fare integine et sequestrationi d’ogni tempo, non obstanti le ferie, salvo che contra e terrazzani, castellani o habitanti in Montepescali, se già non fussero suspecti o sofficienti de le cose, de quali fare si possino le integine come de forestieri. sia licito niente di meno a ciasceduno, trovando la cosa sua apo qualunque sia o terriere o forestiero, farla ritenere et sequestrare acciò che non si transporti nè baracti et per essa cagione venisse a mancare la ragione sua.

25 – Del termine infra el quale la cagione de le integine difinire si debba

FACTA la integina o sequestro, quella persona, a cui petizione sarà stata facta, mostrare debba al vicario la ragione sua et di quello per che l’avarà facta fare a esso vicario farne piena fede infra ‘l termine XV dì dal dì del facto sequestro proxime computarsi, nel quale termine esso vicario debba avere pronumptiato se quello a cui petizione è facta la integina à ragione contra di colui di cui la cosa è o veramente la cosa sia di colui che l’à facta sequestrare o veramente se alcuna ragione è sopra essa et, in caso che abbia ragione, la integina o sequestro stia fermo et se non avere mostrato avere ragione, essa integina et sequestro debba revocare, se già el vicario non prorogasse el termine el quale, in caso vegga essere necessario, debba et possa prorogare quanto li piacerà et cognoscerà essere di bisogno. Et una volta revocata la integina, più fare non si possa et se si facesse,subito facta fede altre volte essere stata facta,si debba revocare et soddisfare si debbano le spese,dampni et interessi avessi sostenuto quello di cui sarà la sequestrata cosa.

26 – Come si proceda sopra la carta de la guarentigia

QUALUNQUE persona domandarà dinanzi al vicario, per vigore di carta, ne la quale sarà el comandamento de la guarentigia, el vicario sia tenuto al debitore obligato in essa carta, presente o absente che fusse, veduta la carta, senza datione di libello o altra querimonia fare, comandare che, fra ‘l termine d’octo dì, debba avere pagato el suo creditore o veramente facto quello arà promesso et in essa carta si conterrà et se, fra ‘l termine predetto, el debitore non arà observato el comandannento, facto quello ne la carta si contiene contra del debitore, el vicario, a petizione d’esso actore, debba summariamente procedere a ritenere el debitore in persona o veramente fare sodisfare all’actore quello avarà ad avere in e beni suoi et anco per le spese, salve sempre le exceptioni del debitore cioè di pagamento, falsità o prescriptione, le quali infra ‘l termine predetto debba opponere et provare et se, guardata la cagione, maggiore termine bisognasse, el vicario gli possa prorogare come la cagione meritata et a lui parrà doversi et neuna altra exceptione a carta di guarentigia si possa opponere et se alcuna altra si opponesse di ragione non vaglia et neuna meriti executione.

27 – Come si proceda per vigore di scripta di mano propria o privata

ET se per vigore di scripta di mano propria o d’altra privata persona ricognosciuta dal debitore et confessa o veramente se negasse provata, alcuna persona adomandasse, el vicario sia tenuto summariamente in essa cagione procedare, come se fusse per carta di guarentigia et quella executione meriti la scripta di mano propria o privata, confessa o provata, che merita la carta de la guarentigia.

28 – Come convenire si possano e forestieri in Montepescali

SE alcuno forestiero arà contracto alcuno debito con alcuno da Montepescali in Montepescali o ne borghi o ne la corte o veramente arà< promesso di fare o dare alcuna cosa, a petitione di quelli da Montepescali, possa essere convenuto et se tale forestiere avarà in Montepescali o ne la corte alcuna cosa, possa esso vicario, a volontà del creditore, farla sequestrare, el debitore forestiere in persona ritenere tanto che al creditore suo arà satisfacto quello che debba et le spese legiptime, ne le quali cagioni el vicario proceda summariamente senza strepito et figura di judicio.

29 – Che de le cose che si vendessero di forestieri in Montepescali et di quello che comprassero da terrieri, o altra cagione fusse fra loro, summariamente si proceda

SE FORESTIERI vendaranno a Montepescali aluna cosa che recassero di fuore o veramente facessero alcuno baracto o veramente se Montepescalesi venderanno a forestieri o con loro faranno alcuno baracto et discordia nascesse fra loro in non pagare o observare le cose fra loro composte et d’esse cagioni al vicario ne sarà facta querela, a petizione di chi domandarà, el vicario faccia richiedare la parte et la questione nata fra loro cognosca summariamente, senza strepito et figura di judicio et cognosciuta et intesa la cagione, costringa la parte convincta a fare quello averà promesso o dal vicario sarà dichiarato, realmente o in persona come più abilemente potrà et a lui parrà et piacerà.

30 – Come si richieggano e vagabundi et come sieno convenuti

FORESTIERI habitanti in Montepescali et proprio domicilio non aventi, qualunque da loro debba avere alcuna cosa o veramente essi forestieri alcuna cosa aranno promesso dare o fare a montepescalesi o cittadini di Siena o altra persona che ‘l volesse convenire ne la corte di Montepescali, se dal messo, volendoli richiedare, non saranno trovati in persona, richiedare li debba in su la piazza del commune a suono di tromba, publicamente ad alta voce due volte in due diversi dì, che ‘1 dì seguente dell’ultima citatione, comparisca dinanzi al vicario a rispondare di ragione a chi domandarà ricordando el nome dell’actore et la cagione perchè el fa chiamare et, passato el detto termine non comparendo, sia avuto per contumace et contro lui si proceda come convincto et come se avesse confesso et per confesso quello gli è domandato sia avuto et reputato, se già tale richiesto non sarà stato absente o veramente impedito et per tale impedimento non sarà potuto comparire et se de lo impedimento si farà fede, passato esso impedimento o veramente essendo stato absente, tornato sarà a Montepescali, intra tre dì inde proximi da seguire, comparire et se defendare possa, intendendosi che per l’assentia oltre a otto dì, seguiti dopo le citationi, non debba sopra stare et pugnare a comparire, ma se più stesse, rimangha contumace et, per comparitione facesse doppo gli otto dì, non possa essa contumacia purgare, ma contra loro si proceda summariamente in avere o in persona come più habile sar&agfrave; o piacerà all’actore, a fare satisfare a chi arà domandato quello che giustamente doverà avere, con restitutione de le legiptime spese. et quello medesimo modo si observi ne forestieri che no habitassero in Montepescali ma avessero contracto alcuno debito in esso luogo et avessero ine promesso pagare, dare o fare alcuna cosa. agiugnendo a le cagioni de detti forestieri che in Montepescali si observi quella ragione a loro che si observa ne la terra sua a forestieri, avuta la fede de li statuti et de le consuetudini di tale terra.

31 – Come si faccia legiptima prova del padre, madre, figliuolo, moglie, marito, rectore di Montepescali, notaio, alcuno o alcuna morti

PER abreviare le cagioni et. per peso de le prove, le questioni non si prolonghino, aviamo deliberato che neuna de le parti, in judicio litiganti, ardisca o presumma in esso judicio negare matrimonio, filiatione, paternità, rectoria, notariato o morte, cioè proponendosi o per modo d’exceptioni dicendosi alcuno essere stato padre o madre, figliuolo, moglie, marito o rectore di Montepescali, notaio, alcuno o alcuna morti, e quali per publica voce et fama fussero stati quello si proporrà o si dirà per via d’exceptioni o in alcuno modo si verrà a caso ne le questioni ricordarli et prova sarà bisogno di farne, sia condennato in quello che ne la terza distinctione è dichiarito et a prova de le sopradette cose, basti la prova di due testimoni di verità o veramente uno di veritˆ et quattro di fama et se di verità alcuno testimone non si trovarà, basti la testimonianza di diece che dicano de la cagione essare publica voce et fama et essi così tenere et credere. e le dette prove così facte, sieno avute et reputate per legiptime testimonianze, et anco le predette cose si possino provare con publiche scripture.

32 – Chi è d’età di vinti anni sia avuto in luogo di maggiore

QUALUNQUE sarà d’età di vinti anni o più, in ogni cagione sia avuto et reputato in luogo di maggiore et in judicio et in contracti possa intervenire et opponare non possa esso nè altri contra di lui exceptione di minore età. et ciò che per lui si fa, vaglia et tenga come maggiore fusse di vinticinque anni; questo non abbia luogo se tutore fusse lassato per testamento o dato da la corte, in quale caso voliamo abbia compiuti gli anni vinticinque.

33 – Che e minori in cagioni piccole possano venire in judicio et essere convenuti

AVIAMO ancora ordenato et statuito che i minori di quattordici anni ne le cagioni di quaranta soldi o da inde in giù et de le cagioni che fussero de la valuta detta, possano venire in judicio et domandare et se difendare, come se fussero in et&agravre; perfecta et convenire altrui et altri loro si possa et ogni judicio dato per lo vicario infra e detti minori et qualunque altro si fusse, meriti executione et opponare non si possa la exceptione de la minore età et d’essere in integrum restituito. sempre intendendosi che sia maggiore di secte anni et non abbia padre.

34 – Che chi à padre non possa alienare nè sè obligare senza licenzia del padre

NEUNO figliuolo di famiglia, senza consentimento del suo padre, possa vendare, impegnare, sè obligare nè alcuno contracto fare senza expressa licentia del padre et, se contra facesse, sia di neuno valore et di tale contracto o obligagione nessuno officiale debba rendare ragione nè udire alcuno per vigore d’essi contracti nè sopra sua domanda procedare. e le cose vendute, impegnate o per qualunque modo alienate el vicario debba summariamente al padre fare restituire senza alcuno pagamento fare, salvo che per ricomprare el padre, essendo ritenuto da gente nemica, nel quale caso vaglia et tenga ogni contracto che tale figliuolo facesse.

35 – Che figliuolo di famiglia, el quale traffichi o faccia arte, possa obligare e beni del padre, se dal padre non è contradecto

QUALUNQUE persona, avendo padre, farà buttiga di merce o d’altre cose o farà arte, el padre suo sarà in Montepescali et vedrà el filgliuolo suo trafficare et fare l’arte sua, per lo vendere et comprare et per esercitare l’arte, el figliuolo, a petizione di qualunque arà avere da lui, possa essere dal vicario in avere et in persona convenuto et se di quello che traffica o fa arte non potrà satisfare a chi avarà avere et domandarà, sieno obligati e beni del padre et sopra essi ciascuno creditore abbia actione, non obstante che ‘l padre non abbia consentito all’obligagioni facte per lo figliuolo. ma se ‘l padre vede el figliuolo trafficare et per lui non vuole essere tenuto, faccialo bandire in publico per lo castello di Montepescali che, chi gli crede, faccia a suo rischio et sua fortuna et che esso non intende per lui essere obligato lui nè suoi beni a persone. el detto bando debba fare scrivare nel libro del vicario et, così facendo, nè il padre nè suoi beni per lo figliuolo obligati s’intendano.

36 – Di vino venduto a tavernieri si tenga ragione summaria

COME di sopra aviamo statuito che di mangiare et bere si tenga ragione summaria, a petitione di tavernieri et albergatori, così voliamo che a terrieri et forestieri che avessero avere da tavernieri o albergatori per vino, grano, orzo, carne o qualunque cosa appartenente a loro mestiere, sia per lo vicario tenuta summaria ragione, non obstanti alcune ferie inducte per necessità delgli uomini, ne le quali voliamo el vicario, per sì facte cagioni, renda ragione summaria a chiunque domandarà.

37 – Che ‘l signore de la casa passato el termine per la pigione possa chiudere l’uscio al pigionale

Et se quegli che tengono case a pigione a debiti tempi non pagaranno la pigione al signore de la casa, sia licito a esso signore de la casa per sua propria auctorità serrare et suggellare l’uscio et ogni cosa che in essa casa sarà sia obligata a lui per la pigione et senza licentia sua niente se ne possa

38 – De la terra condocta la quale si possa infra certo termine renumptiare

AVIAMO anco deliberato et ordenato che se alcuna persona conducerà terra o vigna a lavorare a terratico o a parte, possa et sia a lui licito infra octo dì poi che l’avarà condocta, renumptiarla al signore d’essa terra et se fra ‘l detto termine l’averà renumptiata. essa conductione s’intenda rocta nè d’essa si debba dare terratico nè parte. et poi che renumptiata l’arà, non ardisca d’entrarvi a lavorare, ma licito sia al signore per sè lavorarla o ad altri allogarla come sarà di suo piacere. ma se ‘1 conductore essa terra non renumptiarà al signore d’essa, debba esso conductore lavorarla et rispondere al signore d’essa di quello arà convenutosi con esso signore, et se non lavorasse, pure tenuto sia a dare el terratico o quello arà promesso, salvo che se per guerra o altro legiptimo impedimento non l’avesse potuta lavorare, allora et in quel caso non sia tenuto ad alcuna cosa dare.

39 – Come sia licito al conductore ristoppiare

SE ‘L CONDUCTORE la terra che arà seminata uno anno, vorrà al seguente anno lavorare, sia licito a lui ristoppiare, dando el debito terratico al signore d’essa. ma se non la vorrà ristoppiare per infino a sancta Maria abbia termine a rifiutarla al signore et se non la rifiuterà, sia tenuto ne la state seguente dare el terratico, non obstante che lavorata et seminata non l’abbia, sempre inteso che se per guerra o altro impedimento non la potrà fructare, el terratico dare non sia tenuto.

40 – Di conservare la ragione del lavoratore

NON pregiudichi al conductore, se ‘l signore de la terra a lui allogata vendarà o per altro titolo alienarà, che pacti promessi nell’allogagione non sieno a lui observati, la quale alienatione non obstante, el conductore debba et possa tenere la terra condocta per tutto el tempo dell’allogagione, dando al nuovo signore quello che all’allogatore promisse et quello gli debba essere observato dal nuovo signore che tenuto era el primo da cui conducta se l’aveva, reservata la ragione al nuovo signore potere andare contra del suo autore a observare a lui quello li promisse nel contracto della alienatione de la cosa acquistata da lui.

41 – De la divisione de la cosa o vero cose communi

COSE che fussero communi, fra due o più, a petizione di qualunque di loro, debba el vicario costringere e consorti a dividere et a divisione venire partendo l’uno et dando le prese al consorto o veramente ad eleggere amici communi che dividano o per altro modo s’accordino sì che ognuno abbia la parte sua et conctentione per partire fra loro non sia, in tale cagione summariamente procedendo. et se, per caso, la parte contra a cui la divisione si chiedesse fusse absente, per lo vicario si debba constituire uno curatore el quale, in luogo dell’absente, intervenga a essa cagione et divisione, datoli prima el sacramento d’essere ne la detta divisione con buona fede, senza fraude, et esse cominciare, seguire et finire drictamente co la parte che avesse domandata essa divisione. el decto curatore, così dal vicario electo, abbia quello mandato legiptimo per la electione di lui facta come se a propria cagione dallo absente fusse stato ordenato et costituito. e la divisione da lui facta ferma stia et vaglia et tenga come se fusse stata spontaneamente facta dal principale, essendo stato presente.

42 – Di fare parete o muro ne la casa divisa

FACTA la divisione d’una casa che fusse stata commune, debbano quelli che l’anno divisa fare la parete o muro fra l’una parte et ‘Õaltra et se alcuno recusasse volerla fare o non contribuire a la parte de la spesa che li tocca, sia tenuto el vicario, a petizione de la parte che ‘l domandarà, costringere la parte che recusasse a fare essa parete o muro et pagare la parte sua per lo modo et forma sarà divisa et saranno posti e confini, ne le quali cagioni el vicario di facto debba procedere ogni lunghezza tolta via.

43 – Che modo s’osservi ne le vigne o terre divise per vie o fosse che ‘l commune mectesse

SE ‘L COMMUN1E di Montepescali di nuovo mettesse vie o fosse le quali passassero et fussero messe per vigna o terra altri et venissero a dividere essa vigna o terra et dalluna de le parti de la via o fossa rimanesse infino a uno staio di terra o cinquanta ordini di vigna o da inde in giù, sia tenuto el signore di tale vigna o di terra vendere essa particella di vigna o di terra a quella persona vicina che più se li adacta et vicina è et coherente a essa particella. et tale persona, a cui tale particella di vigna o di terra s’accosta et s’adatta, sia tenuto a comprarla da colui di cui è, a detto, giudicio et stima di due huomini da Montepescali da doversi eleggere da priori et consiglio minore del detto castello. el vicario sia tenuto le parti costringere ad observare come detto è per infino a tanto che essa vendita sarà facta.

44 – Delgli arbori che sono nell’altrui posessione si debbano vendare et comprare

SE alcuna persona di Montepescali averà nell’altrui fondo olivi o altri arboli et vorralli vendare, sia tenuto el signore del fondo ove saranno piantati essi olivi o altri arboli comprare. et così se colui che arà nel suo fondo olivi o altri arboli et vorralli comprare, sia tenuto colui di cui sono essi arboli essi vendare a detto et stima di due buoni huomini da doversi eleggere da priori di Montepescali et se discordia fusse fra loro, el vicario debba costringere quello che non assentisse a vendare o comprare come di sopra si contiene.

45 – Di dare la via a colui che non l’à

QUALUNQUE persona avesse vigna o terra o altra possessione a la quale per via non potesse andare, sia tenuto el vicino per la sua posessione per luogo meno dampnoso darli et concedarli la via a dichiarazione de viari et per quello prezzo che essi viari dichiarranno et giudicharanno.

46 – Di vendare grondaia o muro al vicino

QUANDO alcuno vicino volesse di nuovo fare casa o veramente rifare casa guasta o co la casa facta si volesse accostare al muro del vicino et levare via la gronda che è in mezzo fra loro, in ognuno di questi casi, el vicino sia tenuto vendare la sua parte de la gronda et anco la metià del muro a colui che di nuovo vorrà cotale casa hedificare o veramente, avendo la casa facta, vorrà levare la gronda et vorrassi accostare al muro del vicino et con esso muro collegare la casa sua, per quello prezzo saranno in accordo et, se discordia vi fusse, el vicario sia tenuto costringere quello che discordasse a vendere al suo vicino per quello sarà lodato da due huomini da doversi eleggere da ognuna de le parti. et poi essa gronda o muro arà comprato, possa in esso mettare travi et fare in esso ogni lavorio che gli sarà di bisogno a la casa sua et sopra esso andare più alto et se caso fusse che poi el vicino volesse anco alzare esso la casa sua et accostare a esso, debba soddisfare la metià del costo del detto muro a colui che avesse prima alzato, a stima et iudicio d’uno o di due maestri di pietra et sieno tenuti e detti vicini mantenere esso muro a le communi spese et non usarlo nè fare lavori nè rocture in esso per modo che ‘l muro ne sia dampnificato et se contra si facesse, a le sue spese si debba riparare et mantenere colui per cui difecto el muro fusse offeso o dampnificato.

47 – Di ricevare l’acqua del vicino

QALUNQUE persona à fossa di socto, ne la quale venga l’acqua de vicini di sopra, debba essa fossa sì tenere votia et acconcia che l’acqua de vicini di sopra abbia l’andare, el corrire expedito et non ingori nè dampno faccia a sè nè ad altri. et se alcuno contrafacesse, el vicario sia tenuto a costringere tale che à la fossa di socto che l’acqua che viene di sopra riceva per modo che vada et corra a la via sua, non allaghi nè dampno faccia a persona et, se pertinace stesse, caggia in pena di soldi XL per ogni comandamento li fusse facto et acconciare la fossa sia tenuto.

48 – Di mectare la fossa fra vicini

SE alcuno vorrà mettare fossa di nuovo, sia tenuto el vicino al lato a lui, quanto tiene la sua ossessione, pagare la metià de le spese costarà essa fossa messa fra 1’uno et l’altro et, se alcuno non assentisse, el vicario el debba costringere et a costringerlo sia tenuto per modo che essa fossa si faccia et se ‘l vicino la facesse, esso recusante sia costrecto per lo vicario a pagare la metià de le spese, come detto è.

49 – Chi dote riceve in Montepescali in esso luogo possa essere convenuto

OGNI persona forestiera che ricevarà dote in Montepescali, avenendo el caso del doversi la dota restituire in ne la corte di Montepescali, possa dal vicario, a petizione di colui a cui apparterrà, quello che la dota arà ricevuta in Montepescali et sue herede convenire realmente et personalmente, summarie et de plano, senza strepito et figura di judicio, a restitutione de la dota, antifazio, alimenti, dampni, spese et interessi et simile per qualunque altro contracto tale forestiere avesse facto in Montepescali. questo non s’intenda per alcuno cittadino di Siena e quali per neuna cagione possono essere ne la corte di Montepescali convenuti.

50 – Che chi riceve dote o compra cose immobili o paga suo debito debba ricevare la carta

QUALUNQUE persona, così terriere come forestiere, in Montepescali riceverà denari o altre cose in dote o veramente comprarà alcuna cosa immobile o pagarà suo debito, el quale avesse avuto così per vigore di carta come per altra scriptura o senza alcuna scriptura, o a parole avesse facto alcuno contracto, sia tenuto quello che le dote arà ricevute o la cosa arà venduta o veramente arà ricevuto dal suo debitore quello arà avuto avere o altro contracto o convenctione arà con alcuno altro facto, a petizione di quello a cui apparterrà et a ogni sua volontà, farli la carta d’esse dote, vendita, quietanza o altra cagione che sia. et se quello, a cui apparterrà, cessarà non farla, el vicario di Montepescali sia tenuto, summariamente udita et intesa la cagione, costringere in persona quello a cui apparterrà a fare essa carta, a senno del savio, di colui che l’avarà a ricevere et mai non lassarlo che essa carta arà facta et, se spesa vi cadesse e dampno ne seguisse, tale recusante fare essa carta sia tenuto a conservare quello che la dovesse ricevere et se tale che avesse dota ricevuta, essendo forestiere, citato per essa cagione non comparisse et al tutto fuggisse essa carta di dote fare o veramente comparendo infra ‘l termine, che li sarà dal vicario assegnato, essa carta non farà, possa colui che la dota arà data, constante el matrimonio, convenire colui che essa dota arà ricevuta a costituirla col doppio a lui, da cui l’arà ricevuta o veramente a la donna in cui nome sarà stata pagata.

51 – Come la dota si debba restituire

COMPIUTO l’anno doppo la morte del marito, le herede sue a la donna sieno tenute a restituire le dote, le quali el marito suo da lei o da altri, dando per lei, arà ricevuto, con l’antifazio composto fra loro, se ne la carta sarà et altrementi no et con li debiti alimenti, se la donna sarà stata fuore de la casa de le herede del marito. et se esse dote non saranno restituite, a volontà de la donna o suo procuratore, el vicario summariamente et de plano, senza strepito et figura di judicio debba et sia tenuto in avere et in persona costringere le herede del morto marito a sodisfare a essa donna le dote sue con l’antifazio et coi debiti alimenti et dampni, spese et interessi che avesse sostenuti per esse dote, antifazio et alimenti.

52 – Che parte guadagni el marito de la dota de la moglie

SE LA DONNA maritata morrà senza figliuoli del matrimonio et dopo lei rimarrà el marito, guadagni esso marito l’antifazio el quale del tutto de la dota prima si debba cavare, et poi del resto de la dota guadagni el mezo, l’avanzo sia tenuto, passato l’anno de la morte sua, restituire a le herede de la donna. Et se caso fusse che la donna avesse prima avuto altro marito et del primo matrimonio fussero figliuoli et del sicondo no, guadagni el marito l’antisfazio, el terzo de le dote et le due parti rimangano a figliuoli ma se di ciascuno matrimonio rimarranno figliuoli, niente guadagni el marito ma per capo si divida infra essi figliuoli.

53 – Se la donna sta in casa de le herede del marito et alcuna cosa acquista, ceda a la casa, non a lei

SPESSE volte adviene che, morto el marito, la donna rimane in casa de le herede et, infine a tanto si rimariti, inde non si parte, se mentre in essa casa alcuna cosa comprasse, a la casa acquisti come essendo vivo el marito ciò che avesse guadagnato al marito arebbe acquistato et non a sà, se già chiaramente non si vedesse che de beni de la heredità del padre o d’altri beni parafernali l’avesse comprata nel quale caso a lei s’intenda acquistata et non a la casa de le herede del marito.

54 – De la executione de testamenti

LA VOLONTA’ de testatori voliamo summariamente meritare executione, veduto el testamento, senza dactione di libello o altra scriptura fare nel libro del vicario per parte de legatarii; passato l’anno doppo la morte sua, el vicario di Montepescali sia tenuto, a petizione de legatarii, fare dare la cosa lassata o veramente la quantità de denari legati et se le herede del morto staranno pertinaci a pagare o dare quello nel testamento sarà lassato a volontà de legatarii, sieno costrecti le herede in persona o in avere come piacerˆ a chi doverà avere.

55 – E fedeli commessari sieno tenuti pagare e legati a le chiese

QUALUNQUE sarà lassato commessario in testamento et dopo la morte acceptarà essa commessione, passato l’anno o il termine posto in essa commessione, sia tenuto a le chiese et povare persone, a cui el testatore arà lassato, dare et pagare ciò che nel testamento sarà dichiarato et tutti e lassi facti a pietosa cagione dare a cui saranno stati lassati et, per essa executione fare, possa vendare de beni de la heredità come a lui meglio piacerà di fare etiamdio contra la volontà de le herede, et ogni vendita facta per lui vaglia et tenga per piena ragione et a la difesa possa obligare le herede del marito et ogni loro bene. et per esse executioni fare, el vicario li debba prestare el braccio suo tante et quante volte sarà di bisogno.

56 – Di ricolgliare e pegni

PEGNI dati a alcuno creditore per lo debitore, con pacto di ricoglierli a certi termini, o veramentc dati senza alcuni termini, sia tenuto el vicario, ad petizione del creditore, passato el termine fra loro composto, se termine vi sarà, o se termine non fusse stato fra loro ordenato, comandare al debitore che i pegni suoi abbia ricolti fra ‘l termine di X dì et, se in persona a la corte non comparirà, sieli esso termine assegnato a la casa de la sua habitazione, a la famiglia sua et che al creditore suo abbia pagato quello per lo quale stanno essi pegni, altrementi si venderanno, secondo la forma de lo statuto. et passato el termine predetto, se i detti pegni non ricoglierà et al suo creditore non arà satisfacto di quello che arà avere avuto da lui sia lecito al creditore e pegni vendare a chi li vorrà comprare, mandati e bandi ne la piazza di Montepescali tre diversi dì, cioè a colui che più proferirà. et se i pegni più che il creditore non arà avuto avere saranno venduti, con ricevere le debite spese, quello sopra più al debitore sia restituito. ma se essi pegni saranno stati venduti meno che ‘l creditore arà avuto avere, quello che mancasse al debito et le spese, el vicario sia tenuto summariamente fare adempire et similemente sia tenuto quello che pi fussero stati e pegni venduti restituire fare al debitore.

57 – Come le cose che si volgliono vendare si bandiscano et che chi più proferrà debba comprare

QUANDO cose di commune si vorranno vendere a bandi o pegni dati a creditore o altri beni per qualunque cagione, infra tre dì, si debbono vendare mandati e bandi in su la piazza del commune che chi vuole comprare venga a proferire et chi più proferrà, a colui sarà dato et observisi questo modo che in su la piazza sia uuo che, mandati e bandi, riceva le proferte et se altri non vi fusse, el banditore le riceva et facta la prima proferta, più volte la bandisca et se alcuno andarà più su col proferire col bando, essa maggiore proferta si rinuovi et mandati e bandi, per tempo di tre dì, quello a cui rimane el terzo dì a l’ultimo bando per la maggiore proferta debba avere essa cosa bandita et a lui si debba vendere per lo messo o banditore del commune et se quel cotale a cui rimane per la maggior proferta recusasse comprare et observare la proferta sua, el vicario sia tenuto costringerlo in persona a comprare essa cosa o cose per la proferta facta. e i pegni così venduti con licenzia de la corte ragionevolmente s’intendano venduti quanto se ‘l proprio signore gli avesse venduti esso et nulla questione al compratore possa essere mossa per essi pegni da colui di cui fussero stati nè da alcuna altra persona.

58 – De pagamenti si dieno fare a le guardie de le vigne et de biadi

GUARDIA a biado o vigna, la quale alcuno si porrà, et presso a la sua sementa o vigna saranno altre sementi o vigne et saranno guardate da essa guardia, sia tenuto ogni vicino a pagare la rata sua come toccarà per staio o per ordine di viti. et qualunque recusasse la rata sua pagare, sia costrecto dal vicario, a petizione di colui che avarà condotta la guardia, a pagare la rata sua di facto, ogni exceptione tolta via, se già chi recusasse el pagare non provasse che la vigna e il campo suo non fusse stato guardato, nel quale caso a contribuire al salario di cotale guardia non sia tenuto.

59 – Che il fante non si parta dal signore nè ‘l signore cacci el fante senza ragione

QUALUNQUE si porrà per fante ad alcuno servigio fare, con determinato prezzo et tempo, debba finire et observare la premessa per quello tempo, salario et modo si saranno convenuti. et se ‘l fante si partisse dal signore suo, senza legiptima scusa, et col suo signore non vorrà più stare, niente del tempo servito debba avere nè possa domandare nè per lo vicario se ne debba tenere ragione. ma se legiptima ragione el tenesse, el signore el debba licenziare et pagarlo per tutto el tempo come arà servito. similemente se ‘l fante vorrà … senza evidente cagione, nol possa cacciare et se ‘l cacciasse, per tutto el tempo de la sua condocta el debba pagare et così el vicario sia tenuto dal suo signore farlo pagare. ma se con evidente et giusta cagione el signore non vorrà tenere, possalo cacciare da sè pagandolo per rata di tempo come arà servito nè per lo vicario possa essere costrecto al detto fante più dare che abbia servito. et se contentione fusse de le legiptime cagioni, da qualunque de le parti venisse, a dichiaratione del vicario et de priori, se ne debba stare, prima per loro bene et sottilmente udite et intese le ragioni d’ognuna de le parti.

60 – Di fare compromesso fra congionti

SE fra padre et figliuoli, madre et figliuoli, soceri et generi, frategli carnali o cugini et tutti parenti et attenenti infino a quarto grado nascerà lite o questione per qualunque cagione sia, el vicario di Montepescali sia tenuto stregnere le parti a compromectere tali questioni, liti et contraversie di ragione et di facto in due loro parenti o altri loro amici communi, da doversi eleggere per ognuna de le parti et qualunque recusasse eleggere el suo, caggia in pena di soldi quaranta da pagarli di facto nel ceppo del commune et nondimeno ad eleggerlo, pagata la pena, sia tenuto, el vicario ne debba fare carta di compromesso, el quale durare debba per quello tempo che alle parti piacerà et, se tempo non vi si ponesse, uno mese s’intenda durare, infra ‘l quale tempo, udite le ragioni de le parti, debbano giudicare, lodare et sentenziare quello lo parrà giusto et ragionevole et se concordia non avessero, el vicario et priori debbano et sieno tenuti eleggere uno buono et savio huomo in terzo el quale con essi arbitri et arbitratori debba di nuovo udire le parti et le ragioni loro intendere et, poi che l’avaranno intese, giudicare lodare et sentenziare quello lo parrà ragione. et ogni giudicio, lodo et sentenzia, arbitrio et arbitramento che per loro o la maggiore parte di loro, sarà dato, per le parti si debba observare et meriti executione, socto quella pena che nel compromesso si conterrà nè da esso si possa appellare, se già non contenesse expressa iniquità la quale, per chi l’opporr, si debba provare et, se de le iniquità costasse et apparisse, ricompromectare si debba et altrementi no.

61 – De le liti che nascono fra gli artefici doversi compromectare

SE fra gli artefici, per le loro arti o cosa a la loro arte appartenente, apparisse alcuna lite o questione, sia tenuto et debba el vicario, a petizione di qualunque de le parti, essa lite o questione fare compromectare di ragione et di facto in uno o più arbitri et arbitratori et amici communi da dovere essere electi da le parti di commune concordia in caso che in uno la commectano o vero in più, da doversi eleggere per ognuno uno et electi saranno, el vicario lo debba assegnare el termine ad avere lodato sopra essa questione et, se nel termine assegnato non aranno iudicato, costringere li debba nel palazzo del commune et inde non lassarli partire che prima abbiano lodato et giudicato sopra essa cagione.

62 – Di fare compromectare ogni questione generalmente fra qualunque fusse

A RIPARARE che gli uomini di Montepescali non si consumino in piatire et spesse volte andare a Siena et perdare tempo et denari et anco acquistare hodio et mala volontà et a obviare a molti inconvenienti che spesse volte nascono fra i litiganti, aviamo statuito et ordenato che, se alcuna de le parti litiganti dinanzi al vicario domandarà che la cagione et lite, che pende ne la corte fra sè et l’avversario suo, si debba compromectere di ragione et di facto in arbitri et arbitratori et amici communi. sia tenuto el vicario tale lite cagione et quistione, dinanzi a lui vertente, fare compromectare di ragione et di facto et le parti costringere in persona ad eleggere gli arbitri cioè ciascuno el suo, ne quali la cagione pendente debbano commectare et compromectare di ragione et di facto, se domandato sarà inanzi la contestatione de la lite. ma, se domandato sarà doppo la contestazione de la lite et l’altra parte el denegasse, non sia tenuta a compromectarla. Nè anco si possa costringere la parte che domandasse a compromesso di cagione che pendesse per vigore di carta di guarentisia, ma, per tutte altre cose fare, si debba compromesso fra i litiganti ogni volta che domandato sarà inanzi a la contestazione de la lite et denegare non si possa. et facto el detto compromesso, come detto è, sieno tenuti essi arbitri, per vigore del compromesso in loro facto et per l’auctorità che lo sarà data da le parti ne la questione, una o più che fusse o particulare o generale, giudicare, lodare et sentenziare infra ‘l termine che nel compromesso sarà da le parti dichiarato et posto. et se accordo fra loro non fusse, ammenduni loro debbano, di commune concordia, eleggere el terzo et se fra loro de la electione del terzo concordia non fusse, per le parti esso terzo eleggere si debba. et se le parti, in eleggerlo, accordo non avessero, per lo vicario et priori si debba eleggere in questo modo che per essi vicario et priori si eleghino cinque huomini et facciansi cinque pulitie, fra le quagli, in una, sia scritto ave Maria et l’ altre sieno bianche senza altra scriptura; et avolte et messe in uno cappello o in uno lembo di mantello, per modo non si possano cognoscere, chiamati essi cinque huomini, ciascuno di loro in segreto tolga una d’esse pulizie et quello, a le cui mani verrà la pulizia scripta, sia el terzo. el quale, con essi arbitri, abbia a udire et intendere le cagioni compromesse et esse cagioni et questioni intese et le ragioni allegate da ognuna de le parti udite et sopra esse avuto infra loro conloquio et anco consiglio, se avere el vorranno, quello lo parrà giusto et ragionevole giudichino, lodino et sentenzino. et quello che per tutti e tre loro, o per la maggior parte di loro, sarà giudicato, lodato et stimato, da le parti si debba observare et piena meriti execuzione.

63 – Di costrignere li arbitri a lodare sopra le questioni in loro commesse

ANDARNO sarebbe avere commesse le questioni se quelli in ne quali si commectono non le cognoscessero et sopra esse non giudicassero. et però aviamo constituito et ordenato che ‘l vicario sia tenuto et debba, a petizione di qualunque de le parti che ànno le loro questioni compromesse, avere gli arbitri, a la presenzia sua, et a loro comandare che, fra tre dì, debbano< avere giudicato sopra de la cagione o de le cagioni in loro commesse, et se disubidienti saranno o negligenti, caggiano in pena di soldi X per uno, la quale, passato el termine, el vicario di facto faccia pagare, ogni exceptione rimossa et niente di meno pur a lodare sieno tenuti et, se di nuovo comandamento bisognarà di farlo, faccialo et, non obbedendo di nuovo, pagare lo faccia la pena et pur a lodare sieno tenuti.

64 – Di mandare a executione e lodi et arbitrii dati

SIA tenuto el vicario di Montepescali mandare ad executione tutti lodi arbitrii e sentenzie dati per arbitri et arbitratori et amici communi et amicabili compositori et farli observare, se già non fusse opposto di iniquità o veramente di nullità del lodo et dell’arbitrio, la quale cosa, se opposta sarzà, el vicario debba assegnare termine all’ opponente XV dì a provare de la nullità o de la iniquità, et, se non si trovarà passato el termine, el detto lodo, a volontà de la parte per cui venne, si debba mectere ad execuzione et se della iniquità o nullità provarà, si debba di nuovo ricompromectare, el vicario debba costringnere le parti a fare nuovo compromesso.

65 – Del salario delgli arbitri et arbitratori

GLI ARBITRI et arbitratori sopra questione in loro commessa di soldi cento o da inde in giù, per loro salario sia dato soldi cinque per uguale parte. se la questione sarà stata da C soldi in su, da le parti abbino soldi diece.

66 – De le prescriptioni

SE alcuno arà avere da alcuna persona, per vigore di carta di guarentisia o per altra cagione, alcuna quantità di denari o d’altre cose et sarà stato tacito vinti anni et mai non avarà domandati essi denari o altre cose al debitore suo, sia et essere s’intenda tale debito prescritto et se opposto sarà de la prescriptione, el vicario non ne debba tenere ragione ma in tutto s’intenda el debito prescripto, se giˆ el creditore non arà interpellato el suo debitore, domandando quello che arà avere et de la domanda ne apparirà ne li libri del commune di Montepescali o per scriptura publica et che per essa cagione tale debitore sia stato richiesto, et qualunque persona arà posseduta alcuna posessione per tempo di diece anni pacificamente et de la posessione arà giusto titolo et appariranne carta o vero, dato che carta non apparisse, quella arà posseduta per spatio di XX anni pacificamente et senza alcuna contrarietà, sopra essa nessuna persona possa alcuna cosa domandare nè al posessore muovare questione ma in tutto sia prescripta. salvo che se ‘l creditore o colui che avesse o dicesse avere ragione fusse stato absente cioè fuore de la provincia di Toscana inanzi che la prescriptione fusse corsa o fusse stato minore di vinti anni, ne quali casi la prescriptione non si possa allegare et salve le ragioni de le dote et di testamenti, le quali ragioni in ecterno non prescrivano.

67 – De la prescriptione del salario de fanti et prezzolaiuoli

QUALUNQUE persona sarà stato per fante a Montepescali o arà aiutato a lavorare a alcuna persona del decto luogo et sarà stato tacito uno anno, che, poi che arà facto el servigio, non gli arà domandati, entendasi el debito prescripto. se già el creditore non proverrà avere el debito suo domandato o veramente del debito arà carta o scriptura, nel quale caso, non obsti la prescriptione più in questo caso che ne gli altri.

68 – Delgli arbori che stendono e rami sopra la posessione del vicino

ALBORE nata o piantata nel fondo suo et spanda e rami sopra la posessione del vicino i frutti suoi colui che n’è signore possa cogliere in ogni luogo che caderanno et entrare possa, per essi frutti cogliere, ne la posessione del vicino, etiamdio contradicendolo, dummodo dampno al vicino non faccia; ma se dampno facesse, a restituzione del dampno sia tenuto al vicino che l’avesse ricevuto et quello medesimo sia de la famiglia sua. Sia per˜ licito al vicino de fructi che sono in su l’arbore che pendono in su la sua posessione, stando in sul suo terreno et non intrando ne la posessione del vicino ove è nato l’arbore, cogliere, et anco tagliare e rami che spandono sopra del suo quanto a filo tengono e termini, senza alcuna pena.

69 – De salari che si debbano pagare delgli acti de la corte al vicario

SIA tenuto el vicario, ne le summarie cagioni et anco negli ordenari giudici, nel libro de gesti suoi tutte le domande et exibitioni di libelli scrivere con tutti gli acti che richieggono et agitansi per gli actori et per gli rei et per esse scripture debba avere e salari infrascripti.
Di ciascheduna citazione et relazione facta per lo messo col richiamo di soldi cento et da inde in già, soldi due.
De la risposta et comparitione facta dal reo, confessando col comandamento di pagare quello gli è domandato, soldi uno.
De la comparizione facta per lo reo, negando, abbia dal reo soldi due.
De richiami di maggiore quantità et simile degli acti che seguiranno sopra essi, el doppio per salario riceva.
Del giuramento che si darà di concordia da colui in cui utilità verrà el sacramento, legando o sciogliendolo dal debito, soldi uno et questo s’intenda ne le picciole quantità cioè da cento soldi in giù; e doppio ne le maggiori.
D’ogni imposta facta al messo et relatione di richiesta a qualunque acto facta negli ordenarii et extrahordenarii giudici, se la questione sarà di importantia, soldi uno et se sarà ne le cagioni summarie, denari IIII.
Del giuramento de la calumpnia prestato in contumacia, soldi uno.
De la interlocutoria ne le cagioni summarie, soldi uno.
De la commessione al messo di torre la tenuta, ne le picciole questioni, soldi uno; ne le maggiori, infino a lire XXV, soldi due et, da inde in su, soldi tre.
De la relatione de la tenuta data se ‘l messo troverà de beni del debitore a sufficientia altrectanto quanto de la commessione et se non trovarà da poterla dare, de la relatione, soldi uno.
Del libello oblato in scriptura, soldi tre.
De la risposta facta dal reo, confessando, soldi due et se negarà dal reo soldi due.
D’ogni interrogazione, soli uno et de la risposta a la interrogatione, denari VI.
D’ogni exceptione et d’ogni protestatione in judicio facta, soldi uno.
D’ogni contestatione di lite, ne la picciole cagioni, soldi uno per parte et ne le maggiori, soldi due.
D’ogni giuramento di calumpnia, da ciascuna parte, ne le picciole cagioni, soldi uno et ne le maggiori, soldi due.
D’ogni termine assegnato da colui a cui si asegna, ne le picciole cagioni, soldi uno et ne la maggiori, soldi due.
D’ogni articolo posto, denari octo.
D’ogni risposta facta sopra ciascheduno articolo, denari quattro.
Di ciascheduno uso di carta, soli due.
De la productione di ciascheduno testimone, denari quattro.
Del giuramento di Ciascuno testimone, dal producente denari quattro.
Dell’attestationi de testimoni in ordinario judicio, soldi dieci per carta di fogli communi.
Della examinatione di ciascuno testimone ne le summarie cagioni di picciola importantia, soldi due et ne le maggiori, di ciascuno soldi tre.
D’ogni revocatione di tenuta, soldi due.
De la publicatione del processo, ne le picciole cagioni, da ognuna de le parti, soldi uno et ne le maggiori, soldi due.
De la copia del processo, soldi quattro per carta.
Di ciascheduna interlocutoria, nell’ordenario judicio soldi due.
Di ciascheduna sentenzia difinitiva, in picciole cagioni, soldi due et ne le grandi, soldi cinque et denari sei.
Di ciascheduna appellagione, soldi cinque.
De la adiudicatione per lo sicondo decreto, ne le piccole cagioni, co la imposta et relatione del messo, soldi due et ne le grandi, soldi cinque.
De la imposta facta a li stimatori de le tenute et de la relatione, ne le picciole cagioni, soldi due et, ne le grandi, soldi quattro.
D’ogni integina, ne le picciole cagioni, soldi due et, ne le grandi, soldi quattro.
De la revocatione de la integina co la ricolta, quello medesimo, et simile d’ogni cauctione o ricolta prestata in ordenario o extrahordenario judicio.
De la ricolta o cauctione prestata al commune di Montepescali per alcuno castellano d’esso castello di Montepescali che non stesse in Montepescali o ne la corte, soldi V et denari VI.
Degli acti dati in copia, uno grosso per carta di papiro.
Degli acti publichi, in membrana, soldi octo per carta.
Et d’ogni altra scriptura, de la quale qui non fusse facto ricordo, per similitudine el vicario sia pagato ad exemplo de le cose sopradette. et oltre a detti salari, da nessuno agitante dinanzi da lui non debba torre, a la pena di soldi XL per ogni volta contrafacesse et più caggia in pena di spergiuro. ne la quale pena e sindichi del commune di Siena che l’aranno a sindicare, el debbano condennare. et acciò che e detti salarii per chi li paga si possano racquistare, sia tenuto esso vicario, a petizione di chiunque nel richiederà, scrivergli in un foglio, di dì in dì, come si pagarà et procederà la questione et anco nel suo libro ne la margine, dinanzi a ogni acto, scriva quello riceve. et acciò che ognuno abbia notizia de detti salarii et nè più nè meno paghi, aviamo deliberato che di lettara grossa in una carta di pecora si scrivano et stieno conficti ne la colonna de mattoni che è ne la sala di sotto rincontro al tribunale.

70 – De salari del messo

El MESSO et banditore del commune sia tenuto, a petizione di ciascuna persona, servire, dummodo prima imposto li sia dal vicario, in tutte le cose che fa bisogno nell’agitare in corte et de servigi suoi debba avere e salari infrascripti.
D’ogni richiesta facta in Montepescali o ne borghi, denari quattro.
De la richiesta fuori del castello et borghi, per ogni miglio, denari dodici.
D’ogni comandamento farà a debitori, denari quattro.
D’ogni tenuta torrà per debito di soldi cento o da inde in giù, denari octo.
D’ogni tenuta torrà per debito da cento soldi in su, denari dodici.
De la tenuta darà di fuore, di cose immobili, soldi uno et più denari octo, fra uno miglio et, se più d’uno miglio andasse, denari dodici per miglio.
De le integine, quello che de le tenute.
D’ogni bando mandato per tutta la terra, a petizione d’alcuno singulare, denari XII.
D’ogni bando mandarà solo unavolta ne la piazza del commune, denari VIII.

71 – Di mectare nel ceppo uno soldo per ogni richiamo inanzi sia richiesto el debitore

QUANDO alcuna persona vorrà porre richiamo d’alcuno o d’alcuna, prima che ‘l messo richiegga la parte, debba mectare tre quattrini nel ceppo, a la pena di soldi cinque da imponere al messo se richiederà alcuno che prima non vegga essi dodici denari messi nel ceppo.

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Fine Secunda Distinctio.

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