04 – Terza Distinctio

TERZA DISTINCTIO

INCIPIT DISTINCTIO DE MALEFICIIS ET DAMPNIS DATIS

Rei publice interest ne maleficia remaneant impunita et ut malefactores de eorum erroribus non glorientur et in recidiva non redeant ac etiam ut correctio eorum aliis transeat in exemplum, proposuimus statuta penalia contra delinquentes inscrivere et hoc tertio loco declarare.

1 – De la pena di chi giura al corpo o al sangue di Christo o simile giuro

PERCHE’ ammoniti siamo non dovere el nome del nostro Signore ricordare invano e le parole nostre debbano essere verità, dicendo sempre sì, sì o no, no, nessuna persona ardisca giurare al sangue o corpo di Cristo o simile giuro ricordando Dio, a la pena di cinque soldi per ciascuno et ciascheduna volta.

2 – De la pena di chi bastemiasse Dio o la sua madre o sancti

ET se alcuna persona proromperà in tanto errore che ‘l nostro Signore Dio, o la sua gloriosa madre o sancti suoi bestemmi o bruttamente i nomi d’esso nostro Signore o de la sua madre o sancti nomini, sia condennato al commune di Montepescali in soldi cento di denari senesi et debba stare dì octo in pregione et se, inanzi agli octo dì, non pagarà o fra ‘l detto tempo, non sia tracto di pregione infino a tanto che pagaràa essa pena et, se fusse tanto povaro che non potesse pagare, debba stare uno dì intero, cioè da la mactina a la sera, a la catena legato, col collo ad alto et dappoi messo in pregione et in essa debba stare dì dieci continui et, se sarà forestiere, sia, passato el termine, di pregione cavato et accomiatato de la terra, a la quale tornare non debba inde a due anni et, se inanzi tornasse, paghi soldi quaranta et sia di nuovo accomiatato. et se tale delicto sarà commesso in taverna o casa altrui, el taverniere o signore di cotale casa sia tenuto, infra tre dì, denumptiare al vicario esso bastemmiatore, a la pena di soldi quaranta se esso bastemmiatore arà udito o veramente gli sarà stato detto, advenga Dio che presente non fusse stato, ne la quale pena debba di facto essere condennato et factali pagare. et similemente quelli che saranno stati presenti et aranno udito tanto abominevole peccato, infra due dì, el debbano avere denumptiato al vicario con giuramento a la pena di soldi quaranta di denari ne la quale el Vicario di facto el debba condennare et la condennagione riscuotare con effecto. el vicario sia tenuto, per sacramento, tre volte nel tempo del suo officio, farne diligente inquisizione et quelli trovarà colpevoli condepnare et abbia per la inquisizione el quarto e per la rescussione l’altro quarto et l’altro mezo sia del commune.

3 – De la pena di chi si spergiurasse in giudicio

QUALUNQUE persona caderà in spergiuro, avendo cagione ne la corte, o veramente giurando sarà reprovato, caggia in pena di soldi XL e quali el vicario, senza altro processo fare, di facto faccia pagare.

4 – De la pena di chi mectarà a mentire alcuno

SE alcuna persona ingiuriosamente mectarà alcuno a mentire per la gola o per altro modo, presente lo ingiuriato, sia punito et condennato in soldi quaranta di denari, per ciascuno e per ciascuna volta.

5 – De la pena de le parole ingiuriose et sozze

P ingiuriose et brutte come bozzo, cornuto, traditore, ladro, falso, pergiurio o falsa putta, ruffiana, tu ti fai foctare a tale persona o va facti foctare et simili parole, qualunque persona dirà, caggia in pena di soldi quaranta per ogni volta et per ogni parola ingiuriosa et fra femmine, di tali parole si paghi soldi V.

6 – De la pena di chi minaccia

ET qualunque minacciarà alcuna persona di fare o dire alcuna ingiuria, sia condennato in soldi dieci di denari.

7 – De la pena di chi bastemmia

INGIURIOSAMENTE qualunque persona mandarà ad altri bolla livida, verme cane o simili bastemmie, caggia in pena di soldi dieci di denari senesi, per ogni volta, ne la quale el vicario el debba condennare et se fussero le bastemmie fra femine, paghi soldi cinque per una.

8 – De la pena di chi invita alcuno di giostra

QUANDO due, sopra ira, vengono a compositione di giostra et l’uno, invitato dall’altro, accepta, el vicario li debba condennare in soldi quaranta per uno. et se l’uno invitasse l’altro et, quello invitato non rispondesse o non acceptasse, caggia in pena lo invitante di soldi XL et se all’acto si conducessero, inanzi a la corte fusse noto, sieno per lo sindico denumptiati a Siena al maleficio o ad altro officiale che abbia cognitione d’essa cagione et denumptii ogni offesa fra loro sarà stata facta.

9 – De la pena di chi guasta muro steccato de la terra

MURA o steccato di Montepescali qualunque rompesse. o maculasse, sia punito in soldi quaranta di denari, per ogni volta et a le spese di fare rifare quello avesse guasto sia tenuto. Ma se fusse facto a gattivo fine, a tempo di guerra, allora, tale persona sia presa et mandata a nostri magnifici signori.

10 – De la pena di chi aprisse casa o cappanna di strame et tollessene

CASA o cappanna ove fusse strame, dentro nel castello o ne borghi o ne la corte di Montepescali qualunque, senza licentia del signore d’essa, aprisse et de lo strame che fusse in essa tollesse, in pena di soldi cento sia punito et la cosa tolta o la valuta d’essa renda et restituisca a chi arà ricevuto el dampno.

11 – De la pena di chi ferisse o uccidesse bestie altrui

BESTIA alcuna d’altrui, grossa o minuta, qualunque persona ferirà, con proponimento et malo modo et contra la volontà del signore d’essa bestia, sia condennato al commuue, per bestia grossa in soldi cento di denari et per bestia minuta in soldi quaranta. et se esse bestie, o alcuna d’esse, appensatamente uccidesse, nel doppio sia condempnato et a restitutione del dampno al signore sia tenuto. et de le predette cose due testimoni di verità o veramente uuo testimone di verità et tre di fama o vero septe testimoni di publica fama, di buona condictione et vita, sieno piena pruova.

12 – De la pena di chi tramandasse alcuna cosa del …

COSE recate per li forestieri a Montepescali, per vendare o per altra cagione, nessuna persona tramandi o vero tolla a la pena di soldi quaranta di denari et la cosa tramandata o tolta debba restituire o la valuta d’essa. et qualunque l’avesse veduto, o vero el sapesse, el debba denumptiare et arà la metià de la condennagione; el suo nome debba essere tenuto segreto.

13- De la pena di chi corrompesse o attentasse corrompere officiali

VICARIO o altro officiale di Montepescali qualunque actentasse corrompere, et non potesse, sia condennato in soldi cento di denari senesi. et se tale officiale fusse prono a lassarsi corrompere, el corructore in nulla sia condennato et l’officiale corrocto paghi, di pena, lire diece se sarà da Montepescali ma se sarà el vicario, per lo sindico del commune sia denumptiato a Siena al maleficio o vero al capitano o a sindichi electi a sindicare gli officiali. el camarlengo debba pagare ogni spesa con deliberatione de priori, senza altro stanziamento fare.

14 – De la pena de conselglieri che publicano e segreti del commune

SEGRETO di commune qualunque consigliere aprisse o revelasse, in lire diece di denari sia condennato et dall’officio, di facto, sia levato et a neuno officio di commune inde a diece anni possa essere electo, et, se electo fusse, non possa risedere, a la detta pena et niente di meno l’officio non possa exercitare. Salvo che se fusse electo sindico di maleficio o messo o campaio senza pena essi offici possa, infra e detti diece anni, exercitare.

15 – De la pena di chi suggellasse lectare col suggello del commune senza licenzia de priori

LECTARE che sieno mandate a Siena o altrove, in nome di commune, e priori, in numero condecente radunati, le debbano suggellare et se alcuno di loro, o altra persona, senza deliberazione almeno di tre di’essi priori,essa lettara suggellasse, in pena di venticinque lire di denari sia condennato. Et in simile pena sia condennata qualunque persona el suggello del commune furasse o nascondesse.

16 – De la pena di chi dicesse parole bructe o facesse alcuna cosa iniqua contra del commune di Montepescali o de li officiali d’esso

IN DAMPNO o vergogna del commune di Montepescali o contra d’esso commune o in suo pregiudicio o degli officiali suoi, qualunque da Montepescali dicesse alcuna parola brutta o iniqua o operasse alcuna cosa, per le quali parole o operationi dampno o vergogna a esso commune o suoi officiali ne conseguisse, sia condennato, per ogni volta, in soldi cento di denari senesi. et se dampno ne seguisse a detti commune o officiali, a la restitutione, esso delinquente sia tenuto.

17 – Di conservare qualunque per dire o fare el bene del commune ne patisse dampno

SPESSE volte adviene che per dire o consigliare il ben commune, a chi consiglia o dice, ne segue hodio et dampno. et però aviamo deliberato che, se per la detta cagione, alcuno montepescalese fusse hodiato o perseguitato et dampno o spesa ne li fusse seguita, a le spese del commune sia difeso et ogni dampno spesa et interesse, che n’avesse sostenuta, gli sia dal commune restituita. et se si può sapere da cui tale cagione è nata, ogni denaio che per lo commune et per quello che fusse stato perseguitato s’ è spesso, per tale operatore si debba restituire o veramente de suoi beni el commune et tale dampnificato sieno conservati senza dampno.

18 – Di pilgliare e malifactori et de la pena di chi non traie a pilgliarli

SE ASSALIMENTO o offesa in persona, con effuxione di sangue o senza, homicidio, furto o robaria o alcuno altro enorme delicto fusse commesso in Montepescali o ne la sua corte, per alcuna persona, et romore ne nascesse, ciascuno al romore coll’armi sue debba trare et pigliare el mal factore et menarlo preso et ne la forza del comune di Siena preso el debba mectare, pena soldi quaranta, per qualunque a esso romore non traesse, se giàse guerra, nel quale caso nessuno tragga, se dagli officiali del commune di Siena non gli sar&^agrave; comandato.

19 – Nessuno officiale di commune possa comprare cose di commune

CAMARLINGO, priori et conseglieri, quelli de le rendite nè alcuno altro officiale di commune non possa nè debba comprare kabelle, bandite, pescagione nè alcuna cosa di commune nè anco conducere esse cose di commune ad afficto nè in altro modo, per sè nè per altri, directamente o per obliquo, et se contra facessero, sieno condempnati in diece lire pel uno et la compra et allogagione sia nulla et di neuno valore. et se poi che saranno usciti d’officio tale cosa, comprata per altri o condocta ad afficto o a pigione, a le mani di tali persone che sieno stati officiali verrà, fingendo averla comprata, ne la simile pena sia condempnato et se palesemente non se la recarà a le mani et tale persona che l’avesse comprata in segreto, per tale persona che fusse stata officiale, a suo nome la tenesse o compagnia avesse seco, ne la detta pena s’intenda caduto et la compra non vaglia. et a provare esse cose, la prova di due testimoni di verità basti et se due di verità non si potessero avere, la prova di uno di verità et cinque di fama et se neuno di verità non si potesse avere, diece di fama, di buono nome, condictione et vita sieno legiptima prova.

20 – De la pena di chi vetasse la cosa tenuta et posseduta cinque anni che non si lavori

VESTARE non possa alcuna persona che posessione tenuta et posseduta cinque anni continui per chi la tiene non si lavori, a la pena di soldi cento di denari senesi per qualunque contrafacesse et per questo non si pregiudichi a chi avesse sopra tale cosa ragione, la quale possa usare nel detto tempo de cinque anni dinanzi a giudice competente et quello poi che sarà giudicato si debba observare, el benificio de 1’appellagione sempre rimanendo fermo.

21 – Che nessuno lavori terra senza licenzia del signore

TERRA vignata o lavoratia o soda o di qualunque ragione sia di commune o di singulare persona, senza licentia di colui di cui è, neuno lavori et, se contrafacesse, sia punito in soldi diece di denari et perda el lavoro facto et lassi la terra. ma se alcuno, che non fusse signore, allogasse terra, el lavoratore con buona fede la conducesse da lui credendo ne fusse signore, el l’allogatore, anco al tempo dell’allogagione, la possedesse con buona fede, non sia 1’allogatore condempnato nè ‘l conductore perda el lavoro suo ma usi la posessione a arbitrio di buono huomo, rispondendo de fructi al vero signore. ma se con mala fede, scientemente, arà condocta essa terra da chi non ne era signore, sia condempnato in essa pena et perda el lavoro suo et ogni sua ragione; sia però licito al conductore andare contra l’allogatore a farsi conservare de dampni suoi, 1’allogatore che la cosa arà allogata sia condempnato in soldi diece di denari se facto larà senza licenzia del vero signore. ma se due o più signori de la cosa saranno, et l’uno, senza licenzia delgli altri suoi compagni allogarà, in ne la detta pena caggia et questo se esso compagno o compagni querela farà a la corte d’essa allogagione. ma se esso allogatore con buona fede 1’arà’ allogata, allora et in quel caso, l’allogatore non caggia in alcuna pena.

22 – De la pena di chi negasse filiazione, matrimonio, rectoria, notariato o morti

NE le civili questioni qualunque negasse uno essere figliuolo di quelli che si dicessero publicamente essere stati suo padre o madre et converso e padri o madri essere stati padre o madre del figliuolo o se alcuni fussero stati moglie e marito et negassesi o se alcuno fusse stato rectore di Montepescali o d’altro luogo et negassesi o alcuno essere notaio et fusse o veramente alcuna persona fusse morta et negassesi et per publica voce et fama de le predette cose si dicesse el contradio, quello negante sia condempnato in cento soldi di denari per ogni caso et ogni volta. et a prova de le predecte cose, seguitisi quello modo et ordine che d’essa materia ne la seconda distinctione è scripto.

23- De la pena di chi domanda debito pagato

DEBITO interamente pagato, qualunque persona da tanta avarizia sarà tenuta che di nuovo in judicio el domandi, sia condennato in lire venticinque di denari senesi et se parte del debito avesse ricevuto, e il tutto domandasse, in lire dieci di denari sia condempnato et a restituire al convenuto dampni spese et interesse et questo de debiti contracti fra sè et quello a cui adomandasse. ma se ‘l debito fusse stato contracto infra altra persona de la quale le ragioni fussero succedute a lui et quello cotale domandasse esse ragioni, el convenuto mostrasse avere pagato a quello che prima fu suo creditore, allora et in quello caso, a colui che domanda neuna pena s’imponga ma bene sia tenuto a restituire le spese a colui che mostrato avarà el debito pagato.

24 – De la pena di chi comprarà da filgliuolo di famiglia senza consentimento del padre

QUALUNQUE persona comprarà o in pegno riceverà o per altro titolo acquisterà da figliuolo, che abbia padre, alcuna cosa, senza licenzia del padre, sia condempnato in soldi vinti di denari, el contracto sia nullo, se già non fusse che ‘l detto suo figliuolo vendesse, comprasse, trafficasse et portassesi come padre di famiglia et dal padre non fusse contradetto, nel quale caso, in nulla pena caggia colui che avesse contracto con lui et se pure non trafficasse ma avesse contracto per ricomprare el padre di prigionia publica o privata, nel qual caso anco, in pena alcuna non s’intenda essere caduto et anco se avesse venduta alcuna cosa senza licenzia del padre, el prezzo avesse convertito in utilità de la casa, con tutto che mai altro portamento che di fanciullo non avesse usato, rompendo el padre la vendita, sia tenuto el padre a tale compratore el prezzo restituire.

25 – Dela pena di chi compra da donne senza licenzia del marito

GRANO, orzo o altro biado, vino, lino nè altre cose di valuta di cinque soldi o da inde in su da donne, senza licenzia del marito, nessuno compri, a pena di soldi quaranta di denari e la cosa comprata restituisca al marito.

26 – De la pena di chi compra cose del signore dal fante

PANNI, arme nè alcuna altra cosa che ‘l signore avesse prestata al fante suo o che ‘l fante avesse tolta di casa, nessuno ardisca comprare nè in pegno torre nè per alcuno altro modo ricevare, nè anco bestie, cacio, carne, pelli, sevo nè alcuna altra cosa che a le volte e fanti trafficano de loro signori, senza licenzia del padrone con cui stanno essi fanti, a la pena di soldi vinti di denari et a restitutione d’essa cosa sia tenuto al signore d’essa.

27 – Di non riceptare fante altrui nè conducerlo

FANTE altrui durante la sua postura scientemente neuna persona debba riceptare contra la volontà del suo padrone, a la pena di lire diece di denari per ogni dì che ‘l riceptasse. nè, durante la condotta sua, el debba conducere, a la detta pena, se già esso fante non avesse legiptima scusa o provasse essere stato licenziato, avenga dio che ‘l padrone nol consentisse, nel qual caso neuna pena si dia al riceptante et conductore d’esso. Anco nessuno debba corrompare alcuno fante altrui, confortandolo che venda o uccida et mangi bestie o furi cose di casa o altra gattività faccia, nè anco che dal padrone si parta, a la pena di lire dieci di denari et di restituire al signore del fante dampni et interessi che li fussero seguiti.

28 – In che luogo et tempo le pene raddoppino

DI tutti e casi che ‘l vicario di Montepescali à cognitione così in malefici come dampni dati, ne tempi et luoghi infrascripti radoppino et qualunque persona commecte in doppia pena di quello che dice lo statuto sia condempnato, cioè chi commectesse delicto alcuno in casa di commune o altrove, presente el vicario o altro officiale del commune di Siena, in chiesa alcuna o dinanzi a essa o in chiostri suoi o ne la piazza del commune o al ridocto de la porta o ne la via che va al capezzule de la porta nuova infino a la porticciuola del capezzule et qualunque commectesse alcuno delicto di nocte, in qualunque luogo fusse, a pena doppia sia tenuto; questo inteso che una volta tanto la pena radoppi et non più. et qualunque desse dampno con bestie, studiosamente, in pena doppia sia condempnato o di dì o di nocte che fusse.

29 – De la pena di chi accuserà falsamente

FALSA accusa o denunptia di delicti o dampni dati, qualunque persona farà, in cento soldi di denari sia condempnato et in quella pena che meritasse l’accusato se commesso avesse el difecto del quale sarà stato accusato o denumptiato.

30 – De la pena de campari, messi et altre guardie che facessero falsa denumptia

CAMPAIO, messo, guardia segreta o altra persona deputata o mandata per lo commune a guardare, che falsa denumptia o accusa facesse et drictamente quello avesse a fare non facesse, in ne la pena che meritasse quello che avesse commesso el delicto o dampno dato, sia condempnato et in soldi sexanta di denari et dall’officio sia rimosso et scacciato et in perpetuo a esso officio non possa essere electo et, se fusse electo et acceptasse, in pena di soldi cento sia condempnato et exercitare l’officio non possa.

31 – Che ‘l dì et l’ora si debba scrivare nell’accuse de delicti et dampni dati

MESSI, campari et altre guardie sieno tenuti ne le denumptie loro porre el dì, l’ora et luogo del commesso delicto o dampno dato, a la pena di soldi cinque di denari per ogni volta et ogni caso che a le predette cose contrafacessero.

32 – Messi o berivieri o altri che stesse col commune non facciano guardia per altrui

GUARDIA nè di dì nè di nocte neuno messo nè altra persona che stia col commune per altrui possa fare, a la pena di soldi cinque per ogni volta et la guardia non sia acceptata a colui che l’avesse messa, ma a rifarla sia tenuto o veramente condempnato il soldi V.

33 – In camera altrui messi, campari nè berovieri non possano entrare

I N CASA degli uomini et persona di Montepescali entrando, e messi, campari o berovieri non possimo entrare in camera senza la volontà del signore de la casa o de la donna o d’alcuno de la famiglia di casa, a la pena di soldi vinti di denari per ogni volta. se già non fusse per tollere tenuta per comandamento de la corte o pegni per lo commune, per le quali cagioni possino entrarvi etiam contra la volontà del signore de la casa et di qualunque fusse de la sua famiglia et simile vi si possa entrare per pigliare malfactori se per comandamento l’avaranno avuto del vicario o altro officiale. ma se senza comandamento dell’officiale vi saranno entrati, ne la predetta pena sieno condempnati.

34 – De la pena di chi tolle arato o simili cose actea lavoriera

ARATRO, giogo, pale, ceste, barcelle o simili cose che si adoperino a lavoriera o a ricogliere el biado, qualunque persona le torrà del lavoro o dell’aia altrui, senza licenzia di colui di cui sono, sia punito et condempnato in soldi quaranta per ogni volta et ciascuna cosa che torrà et a restitutione de la cosa tolta et del dampno et interesse sostenuti per non averla avuta al bisogno suo.

35 – De la pena di chi va di nocte per la terra

DOPPO el suono de la campana del commune che suona la sera et inanzi al suono de la campana che suona la mattina a l’aurora, neuna persona vada per lo castello di Montepescali nè possa stare in alcuna via publica nè vicinevole del detto castello, se già non stesse inanzi a la casa de la sua habitazione o presso a essa a tre case de suoi vicini, da qualunque parte de la detta casa, a la pena di soldi cinque di denari per ogni persona et ogni volta che contrafacesse, ma sia licito a ciascuna, per lo detto castello, doppo el detto suono de la sera et inanzi a quello de la mactina, con lume di fuoco, andare al medico per consiglio o per lui che venga a vedere lo infermo o per medicine avere, da lui o da lo spetiale o altri che ne avesse, o cose da confortare per gli infermi, o al prete per confessione o per altri sacramenti, et a palazzo all’officiale, per giusta cagione, et al notaio, per scrivare testamento et al maniscalco, per curare bestie avessero difecto, et al celliere suo, per lo vino, in qualunque luogo l’avesse, fuore dell’abitazione, et al forno, per cagione del pane et al factoio dell’olio, per fare l’olio, et per persone che vengano a casa, per cagione di parto di donna, et a la stalla sua, per fornire le bestie et anco per vederle, et, a detti luoghi et per le dette cagioni, con lume o con segno di lume, andare tante et quante volte sarà di bisogno, senza alcuna pena.

36 – De la pena di chi tollesse cupili di lapi altrui

CUPILI d’api altrui chi tollesse o gli rompesse et tollesse le fiale o per alcuno modo gli toccasse facendo dampno et contra la volontà di colui di cui fussero, in cento soldi di denari sia condempnato et a restituzione di tre doppi di quello valevano o fusse stimato el dampno.

37 – Bestie non pasturino presso a arnaio

PASTURARE non possano capre nè altre bestie presso a alcuno arnaio ove sieno cupili d’api, presso a quattro canne, de la misura di Siena, pena soldi cinque per ogni volta.

38 – Che legna presso a arnaio non si possano talgliare

LEGNA per fuoco o per altra cagione, presso a quattro canne a alcuno arnaio ove sieno cupili, nessuno possa fare nè tagliare, a la pena di soldi cinque per ogni volta tagliasse et per ogni soma ne portasse.

39 – De la pena de le bestie che entrassero in arnaio

IN alcuno arnaio neuno lassi entrare nè pascere bestie sue o che fussero socto sua guardia, a la pena di soldi cinque per bestia et a restituzione del doppio sia tenuto di ciò che arà dampnificato al signore degli api.

40 – De la pena di chi giocarà a alcuno giuoco di dadi

A GIUOCO di zara nè alcuno altro giuoco di dadi neuno possa nè debba giucare in Montepescali o ne le corte, a la pena di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta. simile pena paghi qualunque receptasse chi giucasse in sua casa propria o condocta et così chi prestasse dadi o tavoliere o altro strumento o candele desse, prestasse o vendesse a chi giucasse, in soldi quaranta per ciascuna de dette cagioni sia condempnato.

41 – De la pena di chi portasse arme in Montepescali

ARME offendevole nè defendevole neuno possa portare per lo castello di Montepescali, a la pena di soldi quaranta per ogni pezzo d’arme portasse, salvo che entrando da la porta a la casa dove habita et uscendo da essa casa a la porta; ne quagli casi nulla pena ne vada.

42 – De la pena di chi non guarda e dì de le feste

E DI’ de le pascue et de la natività del nostro Signore et le solempnità de la sua gloriosissima madre sempre vergine Maria et i dì degli appostogli et di sancto Giovanni Battista del mese di giugno et de le feste di sancto Niccolò, sacto Stefano et sancto Leonardo, ciascuna persona di Montepescali debba guardare et astenersi da ogni lavoro, a la pena di soldi X di denari per ogni volta che fusse contra facto. sia però licito a cacciatori ne detti dì andare a fare la siepe o acconciarla et a cacciare, senza alcuna pena. di simile pena sia condempnato chi sellasse bestia o la caricasse ne detti dì salvo che se tornasse di fuore de la corte da alcuno luogo ove alcuno di Montepescali fusse andato. et anco non s’intenda per quelli da Montepescali che recassero ne detti dì di fuore strame per le bestie, acqua per casa nè per quelli che nel tempo de la state, da kalende luglio a sacta Maria d’agosto, recassero el biado dall’aie o che andassero d’ogni tempo al bagno o tornassero co le bestie cariche, a quali, per sellare o caricare bestie, nulla pena si dia. anco licito sia a ciascuno, avendo necessità di macinare, portare, ne dì degli apostogli, al mulino grano, per macinare et dal mulino recare la farina, enza alcuna pena, et questo s’intenda per quelli da Montepescali tanto et non per li forestieri a quali licito sia, senza pena, venendo o partendo da Montepescali caricare loro bestie come sarà di loro piacere.

43 – Di non tenere ne dì solempni le buctighe aperte inanzi terza

NE sopradetti dì, notati nel precedente capitolo, a neuno sia licito tenere sue buttighe aperte, di qualunque mercantia o arte sia, inanzi terza, a la pena di soldi cinque per ogni persona che l’aprisse, salvo che sia licito aprirle per cose bisognassero a infermi o per sepoltura di morti o per ferrare bestie, per le quali cagioni neuna pena s’impongha et anco con licenzia del vicario, cognosciutasi per lui qualunque altra cagione, ognuno senza pena la possa aprire et poi riserrarla et tenerla serrata infino a terza.

44 – Femmine non vendano vino a minuto per persona

VINO a minuto in alcuna taverna neuna femina possa vendare, a la pena di soldi quaranta per qualunque contra farà et per ogni volta, salvo che non fusse albergatrice, moglie, figliuola o parente dell’albergatore o veramente femina che in casa sua vendesse suo vino, ne quali casi neuna pena ne vada.

45 – De la pena di chi vendesse pane che non fusse a peso o al modo ordenato

PANE qualunque persona terrà a vendare a casa, in taverna o albergo, debba tenere esso pane al peso o a la misura che da sindichi sarà ordenato, a la pena di sei denari per ogni pane che si trovasse meno et no fusse al peso ordenato, el pane si tagli et diesi a povari.

46 – Barbieri non tengano in loro buttiga a vendere cose senza guscio

FRUCTI nè cose da mangiare a vendare nessuno barbiere in sua buctiga debba tenere, salvo che noci, nocciuole, agli, cipolle o cose che abbiano guscio et buona coperta a le quali, mangiandole, e capelli non vi si truovino involti, a la pena di soldi cinque per ogni volta et ogni cosa tenesse contra el presente capitolo.

47 – De la pena de carnaiuoli che vendessero una carne per un’altra et non dessero el giusto peso et di molte cose sono tenuti di fare.

CARNAIUOLI che vorranno la carne fresca fare et vendare nel castello di Montepescali sieno tenuti et debbano fare buone et perfecte carni come richieggono e tempi cioè, ne la primavera, carni di lacte come agnelli, agnelle et capretti, ne la state, castroni et vitelli, ne l’autupno et nel verno, castroni, porci, buoi, vacche, pecore, capre, castrabecchi et altre bestie usato di vendare le quali non possino macellare se prima non le mostrano a sindichi sopra di ciò electi; poi che avaranno licenzia che le macellino, le debbano vendare per quello prezzo che da essi sindichi o soprastanti sarà ordenato, a la pena di soldi vinti di denari senesi se in alcuna de le sopradette ragioni contra faranno et per ogni volta et sieno tenuti continuamente tenere fornito el banco di buone carni sì che ogni persona che ne vuole, per lo suo denaio, ne possa avere, a la detta pena et la loro arte debbano fare bene, drictamente et lealmente senza alcuna fraude o vizio et dieno vendare esse carni con dritti pesi cioè con bilance o stateia; con le bilance, infino a octo libre con pesi di ferro anellati et bene segnati che ognuno gli conosca et debbano tenere le bilance co le corde uguali et la bilancia che sta di fuore del banco ove si mette la carne debba stare più alta che quella che si riposa co pesi in sul banco, due uncie a misura de le dita; co la stateia vendano et vendare possino da octo libre in sè. e quali bilance, pesi et stateia da detti sindichi dieno essere adrictati o giudicati essere dricti. et non debbano vendare una carne per un’ altra nè in uno medesimo banco tenere carni di castrone et di pecora nè di porco et di troia nè di capra o castrabecco. et non debbano vendare copaccie o peducci di porco, a peso, et se pure a peso si vendessero, dare due libre per una nè non dieno vendare a peso gambe, acconi, capi et spalle di buoi, vacche o altre bestie grosse. Et non debbano a banchi loro vendare carni morticine inferme nè maculate, con licenzia nè senza licentia de sindichi. et se contra facessero a le predette cose o ciasceduna d’esse, sieno condempnati in soldi vinti di denari senesi. et non debbano levare la milza dal fegato, a la pena di soldi diece per volta.

48 – Che ne tempi de la quaresima nè de le quattro tempora non si venda carne

CARNI fresche a macello in tempo di quaresima, vigilie d’appostoli et degli altri sancti comandati da la chiesa nè ne dì de le digiune o vero quattro tempora neuno possa vendare, a la pena di soldi vinti di denari senesi per ognuno che contra facesse et per ogni volta.

49 – Che ne detti tempi nessuno albergatore nè taverniere cuoca carne di qualunque ragione

NE sopradetti tempi de la quaresima, vigilie et quatro tempora neuno albergatore cuoca nè lassi cuociare in sua casa o albergo carne fresca o secca, di qualunque ragione, et similemente tavernieri, a la pena di soldi vinti di denari senesi per ciascuno et ciascuna volta.

50 – Una volta la semmana e sindichi vadano a rivedere carnaiuoli, tavernieri et altri artefici

ACCIO’ che i carnaiuoli, tavernieri o altri artefici o qualunque sia che venda pane et olio vivano drittamente et le loro arti facciano con drictura et lealtà, ordenato è che e sindichi soprastanti a le dette arti insie me col vicario sieno tenuti una volta almeno la sem mana riveder esse arti et artefici et loro pesi et misure et qualunque trovaranno colpevoli, condempnare secondo la forma de sopradetti statuti. et se copia de sopradetti sindichi avere non si potesse, el vicario senza loro vi possa andare et quelli trovarrà in errore condempnare sia tenuto come se fusse stato insieme co detti sindichi.

51 – Di non vendare in Montepescali bestie morticine nè carni d’esse

BESTIE morticine o carni d’esse neuna persona metta nè mectare faccia in Montepescali nè dall’antiporto de la porta in dentro, a la pena di soldi diece per ciascuno che contrafacesse et ciascuna volta, se già esse bestie morticine o carni non mectesse con licenzia de sindichi e quagli sindichi debbano ammunire quello che cotale bestia o carne mectesse che a neuna persona ne venda, a la pena di soldi vinti, per qualunque la vendesse, in ne la quale pena el vicario di facto el debba condempnare. ma sia licito a essi sindichi potere dare licenzia a chi volesse mectare dentro bestie o carni allupate che veramente et buona fede se ne avesse avuta che fussero state morte o laniate dal lupo, a quali licenziati neuna pena si dia. ma d’altre carni de le quali si dubitasse nessuna licenzia se ne possa dare et se si desse, non vaglia, el vicario debba chi contra farà condempnare ne la sopra detta pena.

52 – De la pena di chi falsasse peso o misure

OLTRA la pena imposta di sopra a chi giusto peso et misura non desse, aviamo ordenato che qualunque fusse che diminuisse peso o misura alcuna sia condempnato in soldi quaranta di denari.

53 – Di non gittare sangue nè tendere cuoia crude per le vie

SANGUE nè sterco di bestie carnaiuoli nè altre persone non debbano gittare nè spandere ne la piazza di Montepescali nè per le vie del castello nè de borghi nè anco cuoia crude o fresche tendare nè porre in essi luoghi, a la pena di soldi cinque per ciascuno et ciascuna volta che contra facesse.

54 – Che cacciagioni et ucellagioni si vendano in piazza

UCCELLAGIONI o cacciagioni che si recassero a vendare in Montepescali o ne borghi, per colui che reca et vuole vendere ne la piazza del commune si pongano et in altri luoghi vendare non si possino, a la pena di soldi cinque di denari per ogni volta che per alcuno contra facto fusse.

55 – De pesci che si pilgliano ne lo stagno et fosse et vendere in piazza et di pagare al commune el dricto

PESCATORI che pescaranno ne le fosse de lo stagno sieno tenuti et debbano recare al castello di Montepeacali tutti e pesci che essi o altri per loro pigliarà, ne le dette fosse, e decti pesci ne la piazza del detto castello debbano vendare et non in altro luogo, a la pena di soldi quaranta per ciascuno che contra facesse et ciascuna volta. et tutti e denari, che del detto pesce rifaranno, debbano mectare in uno corno, o altro luogo deputato, palese sì che ognuno el possa vedere et non mectarli in sua scarsella o borsa et essi denari inde non levare per infino a tanto che ine verrà l’officiale deputato al quale, contiati che saranno, si die dare per lo commune, ricevendo de tredici denari l’uno che si saranno venduti essi pesci, a la pena di soldi vinti per ognuno che contrafacesse et per ogni volta, rimanendo sempre salva la ragione del commune di quello tocca d’esso pesce venduto et salva ogni deliberazione del consiglio maggiore vendendosi la pescagione, nel quale caso observare si debbano e pacti che si comporranno co i compratori.

56 – De la pena di chi vendesse biado con altro staio che al senese et di radare lo staio co la rasiera tonda

BIADO di qualunque ragione sia qualunque vendare o prestare ne vorrà el debba misurare co lo staio dricto da Siena et radare co la rasiera tonda et simile chi ‘l rendesse o per qualunque modo si desse o ricevesse, a la pena di soldi vinti per qualunque contrafacesse a le predette cose et ciascuna d’esse et per ogni volta.

57 – De la pena di chi vendesse fructa con altro staio che di V quarti

FRUCTA che si recassero a vendare a Montepescali ciascuno le debba misurare co lo staio di cinque quarti al quarto senese et debba colmare lo staio, a la pena di soldi cinque per qualunque contrafacesse.

58 – De la pena di chi comprasse mercantia in grosso da forestieri

MERCANTIA in grosso d’alcuno forestiere che la recasse a Montepescali in tutto o meza, terza o quarta o alcuna parte, in Montepescali, ne borghi nè ne la corte neuno debba comprare, se prima non sarà stata uno dì intero in su la piazza di Montepescali, a la pena di soldi quaranta di denari senesi, se già non la comprasse con licentia de sindichi electi sopra de la carne, vino et pane e quali dare la possino se vedaranno giustamente et con dritta cagione poterla dare, con condictione che colui che la compra sia tenuto tutto quello dì darne et vendarne a chi ne vorrà per lo costo che l’arà comprata, a la pena di soldi quaranta, da torre a qualunque, poi che l’avesse comprata, denegasse in quello dì volerne vendare.

59 – De la pena de fedeli commessari che non mettessero a executione e lassiti

PERCHE’ il più de le volte le herede fuggono volere dare quello che da padri o altri parenti è stato lassato, e però aviamo deliberato che i fedeli commessari, facti e lassiti da quelli che hanno testato, sieno tenuti et debbano mectare ad executio ne le volontà de morti et dare tutto quello per l’anima loro aranno lassato a chiese, a spedali, a povare persone et a ogni persona che per 1’anima o per 1’amore di Dio si vegga o presumma abbia voluto le sia dato, infra ‘l termine d’uno anno, se altro termine nel testamento non è dichiarito et se la herede contra dicesse, el vicario debba a essi fedeli commessari prestare el braccio suo per modo che ciò che ‘l testatore à lassato si mandi ed executione, a la pena di soldi quaranta per ciascuno di loro se in ciò fussero negligenti. et questo sì et in quanto de beni del testatore si truovino pagati e debiti et satisfacto dote et ciò che la heredità avesse a dare giustamente a qualunque persona.

60 – De la pena de mugnari che tollessero più molenda che non dovessero et di restituire el dampno del male macinato

MUGNAIO che stesse ne le molina site ne la corte di Montepescali, così essendo del commune come di singulari persona, a ciascuno che va al mulino suo, ove sta a salario o a parte, debba fare buona farina et tollere l’usata molenda et non più, a la pena di soldi vinti di denari et a restitutione del dampno, se gattivo macinato avesse facto, sia tenuto.

61 – De la pena di chi non farà la guardia quando li sarà comandata

QUANDO tempo si fusse fare guardie di dì et di nocte, ciascuno, per lo modo ordenato, debba essa guardia fare, quando comandato li sarà per lo messo del commune, a la pena di soldi cinque per ogni volta et a rifare la guardia sia tenuto.

62 – Che ciascuno obbedisca al vicario et de la pena

COMANDAMENTI del vicario ciascuno debba obbedire a la pena di soldi diece pet ogni caso che advenisse et possa esso vicario per una medesima cagione fare tre comandamenti el dì et se colui a cui fusse comandato che non si partisse da la corte, disubbidisse, possa el vicario condempnarlo in soldi quaranta di denari, dummodo la cagione de detti comandamenti sia legiptima et, se non fusse legiptima, possa appellare et ricorso avere a Siena a regolatori statutari e quali abbino a dichiarire se la cagione è licita o no et se dal vicario avesse ricevuto torto, da esso vicario sia satisfacto de le spese. et se a regolatori non volesse o non potesse ricorrire, possa avere ricorso a priori di Montepescali. oltra questo, voliamo che per cagione di meschia o di romore che si levasse in Montepescali o ne la corte, ciascuno debba obedire al vicario, a la pena di soldi quaranta di denari senesi et in simile pena incorra qualunque dal messo per parte del vicario ricevarà comandamento et a quello sarà disubbidiente come se dal vicario presente avesse ricevuto esso comandamento.

63 – A comandamenti de priori ciascuno debba obbedire

ACCADE a le volte el vicario essare absente et de le cagioni occorrono per lo commune doversi fare et però aviamo deliberato che, in absentia del vicario, quella reverenzia et obedienzia sia per tutti renduta ai priori che al vicario. et simile, essendo el vicario nel officio et per lo commune bisognasse alcuna cosa fare la quale el vicario non volesse fare, e priori possino comandare et ciascuno al loro comandamento debba obbedire sotto quella pena che nel proximo precedente capitolo si contiene.

64 – De la pena de nuovi castellani che non habitassero in Montepescali et non facessero la casa et vendessero le cose a loro per lo commune donate

QUALUNQUE di nuovo verrà castellano di Montepescali al quale per lo commune sarà stato dato casalino o terra per porre vigna o per fare orto et alcuna immunità et franchigia da esso commune arà ricevuta, sia tenuto et debba continuamente, co la famiglia sua, habitare nel castello o borghi di Montepescali et tenere continuo el fuoco acceso, così avendo famiglia come non avendola, a la pena di lire vinticinque di denari, se già non arà licenzia da priori o dal consiglio, la quale avendo, in neuna pena incorra, et sia tenuto tale nuovo castellano, a cui sarà per lo commune stato dato el casalino, infra ‘l termine che da priori et consiglio gli sarà stato assegnato, la casa avere facta et se infra ‘l detto termine non l’arà facta, perda la casa et torni a commune et sia condempnato in soldi quaranta nè per essa cagione per lo commune possa nè debba più essere udito nè inteso nè possa anco tale nuovo castellano che casa terrà o alcuna franchigia avesse ricevuta infra ‘l tempo de la franchigia esse cose donate dal commune o alcuna d’esse vendare o alienare a alcuna persona, a la pena di lire sexanta di denari senesi et non di meno la cosa alienata torni al commune et la vendita o alienazione non vaglia nè sia d’alcuno valore et con questa condictione s’intenda averla avuta quando dal commune gli sarà stata donata.

65 – De la pena di quelli che ànno beni immobili in Montepescali o ne la corte et in Montepescali non habitano et non prestano la ricolta

TUTTI quelli che sono da Montepescali o d’altronde et anno in Montepescali o ne la corte beni immobili et in Montepescali non habitano con loro famiglia, ciascuno anno, per tutto el mese di gennaio, sieno tenuti prestare al commune una buona et sufficiente ricolta di conferire a commune et fare tucte le factioni et reali et personali che fanno gli altri da Montepescali, a la pena di soldi vinti di denari et a dare la ricolta, anco passato el termine, sieno tenuti.

66 – De la pena de lavoratori o fittaiuoli che lavorano posessioni di coloro che non habitano in Montepescali et pagano el ficto senza licenzia

QUALUNQUE lavorarà o terrà posessioni ne la corte di Montepescali o terrà case nel castello o ne borghi a pigione o ficto d’alcuno che non habiti in Montepescali, la pigione, ficto o terratico non debba dare al signore de la cosa tiene, senza licenzia de priori, a la pena di soldi dieci et sia tenuto a pagare tutto quello che al commune avesse a pagare tale persona, infine a la valuta de la pigione, ficto o terratico che senza licenzia avesse dato.

67 – De la pena di chi non consegna e beni del commune

CAMARLINGO et ciascuno altro a le cui mani saranno venuti de beni del commune, al tempo del sindicato, debbano ciò che ànno di commune assegnare et se non l’assegnassero et domandati fussero da sindichi se alcuna cosa avessero apo loro de beni del commune o in pecunia o in altro et rispondaranno non avere et poi chiaramente si trovarrà che n’abbino, in lire diece di denari sia condempnato et nel doppio de la quantità de la pecunia o d’altra cosa si trovarrà avere apo sè.

68 – Nel libro de servigi, memorie, kaleffo et de contracti neuno scriva se non el vicario

PERCHE’ di sopra è ordenato, ne la prima distinctione, che priori che risederanno, deposto el loro officio, dieno avere pagato tucti e debiti contracti per lo commune al tempo loro et quelli che non potessero avere pagati, avere facti scrivare nel libro de servigi di mano del vicario, non obstante che da qui a dietro si solevano scrivare di mano de lo scriptore del camarlingo, aviamo deliberato che neuna persona, altro che ‘l vicario, nel detto libro de servigi, libro di memorie et di contracti et del caleffo, scriva, ma di sua mano debba ogni cosa apparire et se per mano di neuno altro vi si scrivesse, tale scriptore caggia in pena di soldi quaranta di denari per ogni volta che contrafacesse.

69 – De la pena di chi piagne doppo el morto quando si porta a la chiesa

QUANDO a sepoltura e corpi de morti si portano, d’uomini, donne o fanciugli che sieno, neuna femina dopo el morto esca fuore dell’uscio de la casa donde si trahe nè pianga dietro per via nè in chiesa, a la pena di soldi vinti per ogni femina che contrafacessse, salvo che sia licito a la moglie et a le figliuole del morto uscire quattro passi fuore dell’uscio dopo el morto et poi ritornare dentro et simile a le figliuole dopo la madre et a le suore doppo e fratelli o suore, senza pena et bando, non andando dietro più di quattro passi, all’altre femine che fussero in inore grado o non fussero actenenti de li morti, contrafacendo, in soldi cinque di denari per ciascuna sieno condempnate. et sia tenuto el vicario, quando alcuna sepoltura si fa, mandare el messo a vedere se alcuna femina contrafàal detto capitolo et quelle che per lo messo gli saranno denumptiate, debba ne la decta pena condempnare.

70 – De la pena di chi non va a compagnare el morto

CIASCUNO da Montepescali et che in Montepescali si trovarrà quando si va a compagnare el morto che si porta a sepoltura debba a essa sepoltura andare et stare tanto quanto e parenti si partano et è facta essa sepoltura et acompagnare debbano e parenti infino a la casa del morto, a la pena di soldi cinque di denari per qualunque non v’andarà.

71 – De la pena de lo’ mbasciadore che portasse altra imbasciata che li fusse imposta dal vicario et priori

NULLO mandato per imbasciadore de la communità di Montepescali debba portare ambasciata d’alcuna persona altro che del commune nè lectare d’alcuno singulare, senza licenzia del vicario et de priori, a la pena di lire diece di denari senesi per ogni imbasciata o lectara che facesse o portasse. et similemente neuno messo, mandato dal commune con lettara, debba altra lettara portare d’alcuna persona che quelle del commune, senza licenzia del vicario et de priori, socto la predetta pena. et se alcuna persona mandata dal commune cadesse in tanto errore che per parte di commune facesse ambasciata di cosa che dal commune non li fusse stata imposta,sia condempnato in diece lire et amonito per diece anni che a neuno officio di commune possa essere electo et,se electo fusse et acceptasse, caggia in pena di lire cinquanta et l’officio non dimeno non possa exercitare.

72 – De la pena di chi non lassasse torre la tenuta al messo

TENUTA pronumptiata per lo vicario a petizione d’alcuna persona che avesse adomandato ad alcuna altra persona o di lei si fusse richiamata, neuno impedisca che ‘l messo a cui sarà commessa non la possa torre, pena di soldi quaranta a qualunque persona la contradicesse o impedisse che non la tollesse o veramente non la lassasse torre, salvo se fusse persona a la casa de la quale el messo andasse per torre tenuta et non si dovesse torre cioè che contra d’altri essa tenuta fusse pronumptiata, nel qual caso, a tale persona nulla pena si dia.

73 – De la pena di chi ara con buoi altrui

ARARE, traniare nè alcuno lavoro fare con buoi altrui senza licenzia del signore de buoi neuna persona possa, a la pena di soldi quaranta per ogni volta, da dovere pagare al commune o altrementi al signore de buoi per lo dampno suo. et de la predecte cose el vicario ne possa fare inquisitione et ciascuno ne possa essere accusatore, el suo nome sia tenuto segreto et abbia la quarta parte; sia per&ogravce; licito al signore de buoi, se per inquisitione o per accusa si sarà proceduto, a la inquisitione et accusa renumptiare infra diece dì. ma se per lo campaio fusse denumptiato, a essa denumptia non si possa renumptiare ma al tutto debbasi pagare la condempnagione.

74 – De la pena di chi talglia o guasta arbori altrui

ALBORI o viti altrui salvatiche nè domestiche neuna persona senza licenzia del signore d’esse, possa tagliare, diramorare nè guastare per cogliare huve, fructi o per altra cagione, a la pena di soldi quaranta per ogni arbore o vite et ciascuna volta et a la emenda del dampno sia tenuto, salvo che se arbori salvatichi fussero tagliati, a la dichiaratione di due huomini, da dovere essere electi da priori et dal consiglio minore, si debba stare se si debba condempnare chi ha tagliato o no.

75 – De la pena di chi colglierà fructi d’arbori

FRUCTI d’arbori che sieno nel poggio o ne la chiusa de le vigne et ne le vigne qualunque, senza licentia del signore, ne coglierà, sia condempnato in soldi vinti di denari et a la emenda del dampno per ogni volta. ma se in altri luoghi saranno colti essi fructi, in soldi V sia condempnato chi coglierà et a la stima del dampno sia tenuto.

76 – De la pena di chi colglierà folglia o cose d’orto

FOGLIA, cavoli, lactuche, porri, agli, cipolle o altre cose d’orto, qualunque, senza licenzia di colui di cui saranno, coglierà, sia condempnato in soldi vinti di denari et emendi el dampno a chi l’arà ricevuto. minori di septe anni di tale dampno dato non sieno puniti. ma se, per esse cose o fructa, fusse da persona grande mandato, sia punito in soldi vinti colui che ve l’à mandato et a la stima del dampno al tutto sia tenuto.

77 – De la pena di chi tolle legna altrui

LEGNA da fuoco, qualunque, senza licentia di colui che l’arà talgliate o facte tagliare, tollarà, in soldi cinque sia condempnato per ogni soma che n’arà tolta et de le legna chiunque ne sarà accusato o inquisito, per che negasse et dicesse averle recate d’altro luogo, non s’intenda excusato, se fede chiara al vicario non farà ove l’arà tagliate et donde lavarà recate.

78 – De la pena di quelli che dapno gattivo aiuto, consilglio o favore a chi fa alcuno delicto

QUALUNQUE acompagnarà alcuno a fare alcuno delicto, dampno dato o veramente darà consiglio, aiuto o favore ad alcuno che commecta alcuno difecto, non obstante che personalmente no ‘l facesse, sia condempnato come se il proprio delicto avesse commesso, però che volgarmente si dice che quella pena debba pagare chi tiene che chi scortica.

79 – Campari, messi … di commune paghino pena doppia

CAMPARI, messi che dampno dessero in beni altrui, senza licenzia del signore, nel doppio de la pena che si pone agli altri di simili dampni, sieno condempnati. sia però licito a loro, per chiarirsi di quello s’appartiene al loro officio, cioè per cognoscere persone o bestie, entrare ne le vigne et posessioni altrui senza pena. ma se alcuna cosa di tale posessione colgliesse, sia condempnato come detto è. et de le predette cose ciascuno ne possa essere accusatore, el vicario ne debba fare inquisitione et dell’accusatore el nome sia tenuto segreto et abbia la quarta de la condempnagione.

80 – De la pena di chi dà dampno in vigna altrui

VIGNA altrui neuna persona entri, nè dampno dia in essa, da kalende aprile per infino a kalende luglio, senza licenzia del signore, a la pena di soldi diece di denari et da kalende lulglio infino saranno facte le vendemmie, soldi quaranta di dì et di nocte soldi cento di denari et mendi el dampno. et de le predette cose el vicario ne debba fare inquisitione et ognuno ne possa essere accusatore, el nome suo sia tenuto segreto et abbia la quarta et a qualunque saranno trovate huve adosso o in luogo dove l’abbi poste, sia condempnato come se ne la vigna a esse huve colgliere et con esse fusse trovato, se già non farà chiara fede dove l’arà colte et che di tale luogo pena a lui non si debba porre; nel quale caso in niente sia condempnato.

81 – De la pena de le bestie che dessero dampno in vigna o chiusa congionta con vigna o orto piantato

IN VIGNE chiuse congionte con vigne et orti piantati nessuno lassi entrare bestie nè dampno dare in esse da kalende novembre infino a kalende marzo, socto le infrascripte pene, ne le quali el signore d’esse o chi l’avesse in guardia sia condempnato:
Bestie vaccine soldi cinque dell’una s. V
Bestie bufaline soldi diece dell’una s. X
Bestie cavalline soldi cinque dell’una s. V
Bestie porcine soldi due dell’una s. II
Bestie caprine soldi uno dell’una s. I
Bestie taurine denari sei dell’una denari VI
Bestie asinine soldi due dell’una s. II
Et per fiocca di pecore o capre soldi vinti. et fiocca s’intenda da L et da inde in su. et d’ogni altro tempo sieno condempnati e signori d’esse o i pastori nel dampno. bestie canine, da kalende agosto infino saranno facte le vendemmie, soldi cinque dell’una.

82 – De la pena de le bestie che dessero dampno in biadi, legumi o simili

E … biadi, legumi, o simli neuna … infino a kalende marzo … socto le pene qui di socto scripte:
Bestie vaccine soldi due dell’una s. II
Bestie bufaline soldi cinque dell’una s. V
Bestie porcine soldi uno dell’una s. I
Bestie cavalline soldi cinque dell’una s. V
Bestie asinine soldi due dell’una s. II
Bestie caprine o pecorine denari sei dell’una; et soldi diece per fiocca.
Et da kalende marzo infino che detti biadi o fructi saranno ricolti, raddoppino le sopradette pene, et simile pena sia de le bestie che pascessero ne le stoppie non sgombre.

83 – De la pena di chi desse dampno personalmente a legumi

FAVE, ceci, pisegli et ogni altri legumi altrui, neuno colga, senza licenzia del signore, a la pena di soldi diece per ciascuna volta et di nocte sia condempnato nel doppio.

84 – De la pena de le bestie grosse et capre che dessero dampno a arbori

ARBORI altrui neuna persona lassi a sue bestie grosse o capre murliare o mangiare, a la pena di soldi cinque per bestia grossa et soldi due per ciascheduna capra.

85 – De la pena de canneti

IN CANNETI neuna persona dia dampno, a la pena di soldi vinti di denari per qualunque vi desse dampno, talgliando canne o facendo la folglia nè lassi entrare bestie in essi, a la pena di soldi diece per bestia grossa et soldi due per ogni porco o capra et soldi uno per ogni pecora.

86 – De la pena de le bestie dessero dampno nell’aie et a le barcaie del grano

IN AIA nè barcaie di grano,da kalende luglio a kalende septembre,neuna bestia grossa nè porcina debba dare dampno,a la pena di soldi diece per bestia grossa et soldi diece per bestia porcina et lire diece per torma et fiocca di porci et fiocca s’intenda trenta et da inde in su et pagare la pena per fiocca o capo di porco stia al signore de porci,come è legge, così sia observato. Et d’ogni altro tempo porci in aia altrui non debbano entrare, a la pena di soldi vinti per fiocca. Et da fiocca in giù, pena denari sei per bestia.

87 – De la pena de le bestie grosse che dessero dampno a palgliai

PAGLIAI di paglia o di fieno altrui neuno a sue bestie grosse lassi guastare nè con esse debba dare dampno, a la pena di soldi cinque per bestia vacina o bufalina et soldi due per bestia cavallina et soldi uno per bestia asinina, ne le quali pene el signore d’esse debba essere condempnato per ogni volta che contrafacesse et dampno desse con esse bestie et a la emenda del dampno sia tenuto.

88 – De la pena di chi non lavora le sue posessioni de la bandita del poggio et non vi pone olivi et fa insiti

NE LA BANDITA del poggio qualunque persona à posessione con ulivi sia tenuto ciascuno anno lavorare in essa, socto pena di soldi vinti per ciascuno. et chi vi avesse posessione senza ulivi, la possa lassare soda de tre anni l’uno ma negli altri due la debba lavorare, a la pena di soldi X per anno. et ciascuna persona che ha posessioni, sia tenuto ogni anno porvi quattro piante d’ulivi, a la pena di soldi cinque per pianta. anco sia tenuto ognuno che in essa bandita ha posessioni ciascuno anno farvi innestare quattro arbori domestichi, a la pena di soldi due per ogni innesto che non arà facto. Anco deliberiamo che i priori che saranno di gennaio sieno tenuti ciascuno anno, nel tempo che si fanno gli inesti, mandare due huomini, due dì, sì che in tutto sieno quattro opere, a fare gli inesti in essa bandita del poggio, a la pena di soldi cinque per ciascuno de detti priori.

89 – De la pena de le bestie che pascessero ne la bandita del poggio

NE LA detta bandita del poggio ne luoghi domestici, neuno mecta sue bestie a pascere nè pascere ve le lassi d’alcuno tempo, socto le infrascripte pene:
Bestie grosse soldi cinque dell’una s. V
Bestie porcine soldi due dell’una s. II
Bestie caprine soldi due dell’una s. II
Bestie pecorine soldi due dell’una s. II
Et per fiocca di bestie porcine, caprine o pecorine soldi cento et intendasi la fiocca de porci trenta o da inde in su, et de capre o pecore L o da inde in su. et ne luoghi salvatichi paghi meza pena. Sia però licito a chi lavorarà in sul detto poggio tenervi buoi et bufagli domati co quali ara el dì che vi lavora et la sera ne li debba trarre, a la detta pena et non debba con esse bestie pascere in alcuna posessione altrui lavorata nè possa fare alcuno dampno co le bestie sue, socto la detta pena. sia licito a ciascuna persona co le bestie sue andare per via non facendo dampno a persona, senza alcuna pena. et similemente sia anco licito a chi à le bestie cavalline o asinine pascere ne la detta bandita senza pena, dummodo non faccia dampno a persona et sieno tenute legate et se dampno dessero a persona, sieno condempnate, secondo la forma de lo statuto. et stando sciolte senza fare dampno, per la bestia cavallina, soldi cinque et per l’asinina, soldi tre.

90 – De la pena de priori che non fanno ardere el poggio ne luoghi salvatichi

ANCO ne la detta bandita del poggio in tutti quelli luoghi che sono boscosi et salvatichi, del mese d’agosto, sieno tenuti e priori fare ardere, a la pena di soldi vinti per ciascuno de detti priori. et per ciò fare possano a tutta la communità comandare che sia a la detta arsione et ciascheduno el debba obbedire, a la pena di soldi cinque per uno.

91 – Che si approdino le cerlecte, la valle dello ‘nferno, el poggio

ACCIO’ che da fuochi che vengono sproveduti, la bandita de le cerlecte, la valle dell’onferno et la bandita del poggio non ardano, ogni anno, del mese d’agosto, si debbano aprodare in questo modo: che i priori facciano richiedare tutta la communità o parte d’essa, come vedranno bisogni, et a comune o a parte dividendo gli uomini et assegnando lo la parte, debbano essi luoghi aprodare per modo che da fuochi sopravenenti non si possa in essi luoghi ricevere dampno, et se in ciò e detti priori fussero negligenti, sieno condempnati in soldi diece per uno da sindichi che gli avaranno a sindicare, deposto el loro officio. Le quali bandite sono confinate come qui di socto si contiene. La bandita de le cerlecte, come intorno intorno è affossata et da capo la via che va a Grosseto. La valle dello ‘nferno, bandita reservata per fare pali, confina la via per la quale si va a Batignano, a confini di Sticciano ove si dice valli et circundano e confini di Batignano. La bandita del poggio confina dal molino tornando per la strada dritta per infino a la via nuova et da essa via nuova andando su per lo primo vallone del poggio per infino a le saxa, come tiene la collina del poggio et riesca già a la petriera et da la petriera al fossato dell’ ischia et torna al mulino. La bandita del sodo del piano di sopra confina come tengono le fosse con suoi altri veri confini.

92 – De la pena de le bestie che dessero dampno ne la bandita de le cerlecte et di chi vi legnasse o colgliesse ghiande

NE LA BANDITA de le cerlecte neuna persona possa cogliare ghiande, a la pena di soldi vinti per ciascuna volta. Nè anco vi si possa fare legna per fornace, a la pena di soldi cinque per soma. Nè vi si possa fare fieno se già per lo consiglio fusse deliberato pagando quello fusse ordenato, a la pena di soldi vinti per volta et a la menda del dampno sia tenuto chi contrafacesse a le predette cose. Nè anco in essa bandita per alcuno tempo si possa pascere con bestie socto le pene infrascripte:
Bestie grosse brade soldi cinque dell’una s. V
Bestie bufaline soldi septe dell’una s. VII
Bestie porcine soldi tre dell’una s. III. et per fiocca soldi cento … soldi sei dell’una s. VI. et per fiocca soldi quaranta soldi XL.
Sia però licito a porcari entrare ne la detta bandita et uscire co porci loro per abbevare et stare ne la cappanna senza pena, entrando et uscendo per le vie usate. et de le bestie domate nulla pena ne vada però che per esse è reservata.

93 – De la pena de le bestie pasturassero ne la bandita de prati di gaggioreggi

NE LA BANDITA del prato del commune, a lato a la fossa vecchia, da kalende marzo infino che per lo consiglio sarà deliberato si mieta, neuno possa fare herba nè fieno, a la pena di soldi vinti di denari per ciascuno et ciascuna volta.et da kalende marzo infino a kalende septembre, in esso prato a neuno sia licito pascere con alcuna generazione di bestie, socto le infrascripte pene:
Bestie grosse così domate come brade soldi cinque dell’una.
Bestie porcine d’ogni tempo soldi cento per fiocca. et da fiocca in giù soldi tre dell’uno.
Bestie minute soldi vinti per fiocca et da fiocca in giù soldi quattro dell’una et d’ogni altro tempo bestie grosse brade et bestie minute, excepto che porcine, paghino meza pena et a le bestie domate neuna pena si dia.

94 – De la pena de le bestie pasturassero ne la bandita del sodo dal piano di sopra

NE LA BANDITA del sodo del piano di sopra, reservata per le bestie domate, neuna persona dia dampno con sue bestie brade, a quella pena che si contiene nel capitolo di chi dà dampno ne le cerlette. sia però licito fare fieno in essa bandita pagando al commune quello che sarà deliberato se dal consiglio sarà ordenato che vi si possa fare.

95 – De la pena de le bestie che pasturassero ne le carbonaie

ASINI, cavalli et qualunque bestia grossa salisse ne la carbonaia caggia in pena di soldi cinque la quale pena el signore di cotale bestia debba pagare; el doppio paghi se ve la legasse et, per ogni bestia minuta cbe vi pascesse, in soldi due il signore sia condempnato per ciascuna volta.

96 – De la pena di chi semina ne le bandite

NE LE BANDITE del commune, cioè de le cerlette, de prati et del sodo del piano di sopra neuna persona possa seminare alcuna generazione di biado nè farvi colto, a la pena di soldi vinti per ogni dì vi si lavorasse, per qualunque fusse, con buoi o bufali et soldi cinque per ogni dì vi si lavorasse manualmente et per ciascheduno huomo.

97 – Che le bandite non si possano vendare

NEUNA bandita di commune da priori, massari de le rendite nè da altri officiali di commune si possa vendare nè dare licenzia a persona che con sue bestie pasturi, nè in essa si possano bestie fidare, a la pena di soldi cento di denari da torre di facto a qualunque de priori o altro officiale contrafacesse o si ritrovasse a deliberare le predette cose, salvo che dal generale consiglio, nel quale sta tutto l’arbitrio del commune, fusse deliberato, nel quale caso si debba ad execuzione mectare ciò che da esso consiglio sarà ordenato, prima però derogato a questo capitolo che esse bandite non si possano vendere et debbasi octenere per le tre parti de consiglieri che si trovaranno in esso consiglio.

98 – Che chi guarda o fa guardare bestie altrui de dampni dati paghi la pena

BESTIE altrui qualunque guardarà o farà guardare et socto la sua guardia daranno dampno ne le bandite del commune o ne beni di singulari persone, colui che le guardarà o farà guardare sia tenuto a la menda del dampno et debba pagare ogni condempnagione che per esso dampno dato seguisse.

99 – De la pena di colui che dà dampno studiosamente

DOPPIA pena sia data a chi studiosamente con bestie in beni altrui o del commune darà dampno di quello dice lo statuto, et studiosamente s’intenda quando la guardia o pastore mena le bestie al luogo ove l’arà trovate fare dampno o veramente, vedendole nel dampno, non ne le caccia o in tale luogo le guarda come se fussero in sodi o pasture de le quali non ne andasse bando o pena alcuna.

100 – De la pena di chi ara a lato a sementa altrui et non mecte quattro solca

CHI ararà con buoi o altre bestie a lato a la semente d’alcuno ove sia seminato grano o altro biado o legumi, debba inanzi mectare quattro solca a lato a essa semente, acciò che ne le volte non faccia dampno et chi contra farà sia condempnato, per ogni volta, in diece soldi et a la menda del dampno, a colui che l’arà ricevuto, sia tenuto.

101 – De la pena di chi lassa bestie cavalline senza guardia

ET se alcuna persona sue bestie cavalline lassarà andare per lo distrecto di Montepescali, senza guardia, sia punita in soldi cinque per bestia. et se, essendo senza guardia, dampno daranno, sia punito el signore d’esse ne la pena del dampno et de lo stare senza guardia et a la menda del dampno a chi l’arà ricevuto sia tenuto. et ognuno le possa accusare, el nome suo sia tenuto segreto et abbia el quarto de la condempnagione.

102 – De la pena de porci che vanno di nocte per lo piano di Montepescali

PORCI de le persone di Montepescali o d’altri, che fussero socto guardia di montepescalesi o loro fanti, per lo piano di Montepescali, non possino di dì nè di nocte stare nè pascere nè essi porci alcuno porcaio nè altro per esso piano possa nè debba menare nè con essi stare, andare nè tenere ove sono le lavoriere o terre lavorate, da kalende maggio infino a sancta Maria d’agosto che poi seguirà, nè infra ‘l detto tempo, a pena di soldi quaranta per ciascuna torma di porci o troie et per ciascuna volta. et se i detti porci o troie dessero dampno ad alcuna persona, del dampo dato, anco a chi l’arà ricevuto, sia el signore a la emenda tenuto et al commune condempnato, et questo se e confini lo saranno stati assegnati dal commune o chi l’arà avuto a fare; e quali confini debbano observare et essi non trapassare a la detta pena. ma se e confini non saranno stati assegnati, ne le stoppie votie, in qualunque luogo poste, licito sia, senza pena, pascere.

103 – Porci forestieri nel tempo de la spiga nel distrecto di Montepescali non stieno
(indecifrabile)

104 – De la pena de polli che danno dampno in orto

POLLI neuna persona che ne abbia in orto altrui seminato o piantato lassi andare, a la pena di dodici denari per ciascuno pollo et ciascuna volta et a la menda del dampno che facessero sia tenuta.

105 – De la pena di chi fa herba in vigna altrui

HERBA in altrui vigna neuno ardisca di fare di nessuno tempo, a la pena di diece soldi di denari et mendi el dampno, salva sempre la ragione del commune secondo e tempi che maggiore pena n’andasse.

106 – De la pena di chi attraversa per vigna altrui

A TRAVERSARE per vigna altrui per andare a sua posessione senza licenzia del signore de la vigna neuno possa quando per via di commune o vicinevole o per altro luogo meno dampnoso vi potrà andare, a la pena di soldi cinque di denari per ogni volta che contra facesse. salvo che a cacciatori et ucellatori quando le vigne sono votie, a quagli sia licito cacciando et ucellando senza di neuna pena atraversarle.

107 – De la pena di chi fa herba in biado altrui

HERBA nell’altrui biado neuno faccia nè, facendo herba, con essa mieta el biado, a la pena di soldi vinti di denari per ciascheduno et ciascheduna volta et mendi el dampno a colui che l’arà ricevuto.

108 – De la pena del cane che facesse dampno altrui

CANE o cagna che alcuno avesse o tenesse in casa sua o con sue bestie, ciascheduno debba tenere in modo che non taccia dampno … a persona, et se a le bestie altrui o altra cosa facesse dampno, el signore di tale cane, o chi tale cane tenesse, a la menda del dampno, sia tenuto, non obstante che ‘l signore del cane dicesse o allegasse volere dare el cane in luogo del dampno, nel quale caso colui che arà ricevuto el dampno a pigliare el cane non sia tenuto più che di sua volontà sia.

109 – De la pena di chi ferisse o uccidesse cane altrui

CANE nè cagna altrui neuna persona debba percuotare nè ferire per modo che vada zoppa per la percossa o rimanga impedita d’alcuno membro, a la pena di soldi diece di denari nè maggiormente le debba uccidere, a la pena di soldi quaranta per ogni cane et ogni volta et mendi el dampno a colui di cui è il cane, salvo se, essendo alcuno assalito et perseguitato dal cane, per se defendere el cane ferisse o venisseli morto, nulla pena ne segua et simile sia per qualunque uccidesse cane rabbioso, per lo quale a chi l’uccide nulla pena si dia.

110 – De la pena di chi ponesse sterco o altra bructura in orto altrui

ORTO altrui ognuno debba riguardare et, quando sarà seminato o piantato di cose appartenenti a orto, neuno vi ponga ne gitti sterco, letame, ossame, carname nè altra cosa putrida, nè sterco di suo corpo in esso orto debba fare nè le dette cose porre in luogo che in esso orto possano transcorrere o drusciolare, a la pena di soldi vinti di denari a qualunque contra facesse et per ogni volta.

111 – De la pena di chi svellesse termini di bandite

TERMINI d’alcuna bandita o d’alcuno prato di commune neuno svella nè tragga nè rimuova di suo luogo, a la pena di soldi quaranta per ogni termine che fusse svelto o rimosso et per ogni volta.

112 – De le bestie forestiere non pascere nel pasco nè corte di Montepescali

BESTIE forestiere neuno possa tenere nel pasco o ne la corte di Montepescali senza licenzia del consiglio et de priori del detto commune, a la pena di soldi cinque per bestia, da pagare per colui di cui sono o di colui che le tenesse et avessele in sua guardia et nondimeno el pasco sia tenuto per esse pagare, salvo che se alcuno l’avesse in soccio et de la soccida apparirà carta publica et giurerà averle in soccio, nulla pena ne vada.

113 – De la pena di chi tiene bestie forestiere fra le sue

ANCO che neuna persona fra le sue bestie debba nè possa tenere bestie forestiere, a la pena di soldi cinque per bestie et niente di meno el pasco, come forestiere, debba pagare. et forestiere s’intenda chiunque tiene casa in Montepescali et famiglie et fuoco acceso per la maggior parte dell’anno.

114 – De la pena di chi commectesse fraude contra del commune per le bestie forestiere

INGANNO o fraude, dampnificando l’entrata del commune, neuno commecta, tenendo bestie di forestieri et dicendo averle in soccio et ne la verità non l’avesse, avengadio che carta publica n’avesse. et qualunque si trovasse in ciò colpevole, in lire vinticinque di denari sia condempnato et niente di meno el pasco come forestiere sia tenuto pagare.

115 – De la pena di chi tolle bestie in soccio da forestieri et esse non denumptia al termine

IN SOCCIO bestie di qualunque ragione d’alcuno forestiere alcuna persona da Montepescali tollesse, al vicario et a priori, infra octo dì da la contracta soccida, le debba denumptiare; el vicario le debba scrivare et farne memoria, del numero de le bestie et anco del tempo, nel libro de le memorie, a la pena di soldi cento di denari et non di meno al commune debba pagare el pasco.

116 – Di non mectare fuoco nel tempo de la state ne la corte di Montepescali

FUOCO in alcuna parte del distrecto di Montepescali, nel tempo de la state, alcuna persona, senza licenzia del vicario et de priori, non debba mectare. la quale licenzia el vicario debba scrivare ne la fine del suo libro, a la pena di quaranta di denari et a la menda del dampno, se in cose di commune fuggisse o di singulari persone, sia tenuto. et se con licenzia mectarà fuoco in sua posessione o in altro luogo et esso fuoco gli fuggirà, non ad alcuna pena ma a la menda del dampno sia tenuto al commune, se ne le cose del commune facesse dampno o veramente a singulari persone se ‘l detto fuoco loro offenderà. et se nel tempo del verno, nel quale non è prohibito mectare fuoco, alcuno mectesse fuoco in alcuno luogo et esso fuoco dampnificasse el commune o singulari persone, a la menda del dampno sia tenuto. et se alcuno studiosamente mectesse fuoco ne la bandita de le cerlecte o de monti, in qualunque tempo dell’anno, in lire diece di denari et ne la menda del dampno sia condempnato.

117 – Di non fare citina ne paduli o vero nelgli anghioni

CITINE nel padule o vero ne paduli nè negli anghioni di Montepescali o in alcuno de detti luoghi, neuna persona possa fare nè in essi luoghi alcuno lavoro per seminare grano o altro biado, a la pena di soldi vinti per ciascuno et ciascuna volta, el lavoro cominciato debba abandonare.

118 – De la pena de forestieri che facessero legna nel padule

LEGNA … neuno forestiere faccia o faccia fare per … a la pena di soldi vinti di denari per soma et perda la legna.

119 – De la pena de forestieri che facessero legna ne la corte et del portalle fuore

SENZA licenzia de priori et del consiglio, neuno forestiere tagli legna ne la corte di Montepescali per portarle fuore d’essa corte, a la pena di soldi vinti di denari per ogni soma et per ogni volta.

120 – Di non fare carbone nè cenere ne la selva del commune

CENERE nè carbone neuno faccia ne la selva del commune di Montepescali, a la pena di soldi cento di denari senesi, per ciascuno et ciascuna volta.

121 – De la pena di chi guasta ponte di commune

FONTE di commune in qualunque luogo facto ne la corte di Montepescali neuno debba guastare, se già da priori et dal consiglio o altri che n’avesse commessione dal commune non li fusse stato imposto, a la pena di soldi quaranta di denari, el ponte debba rifare.

122 – De la pena di chi svellesse o removesse termini posti per li viari

TERMINI, fissi per li viari presso a vie di commune, neuno debba smuovere nè mutare, a la pena di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta; se già non li avesse mossi con volontà de priori et consiglio del decto commune.

123 – De la pena di chi occupasse o sopraprendesse via di commune

VIE di commune dentro nè di fuore dal castello, neuno occupi nè sopraprenda, a la pena di soldi quaranta et l’occupazione debba levare et quello avesse soprapreso restituire. et qualunque vorrà murare o hedificare o fare fossa di nuovo, a lato a vie di commune, non debba nè possa cominciare senza licenzia et presenzia de viari e quali dieno assegnare e termini de le dette vie et mostrare come si debba cominciare et fondare. et chi contra farà caggia ne la pena di soldi vinti di denari, e quali el vicario debba farli pagare, et a levare o disfare el lavoro, se a viari piacerà, sia tenuto.

124 – De la pena di chi toccasse o maculasse le fosse de le bandite

FOSSE de le bandite del detto commune, in qualunque luogo sieno, neuna persona debba guastare nè riempire nè per alcuno modo maculare nè di suo luogo rimuovare, socto la pena di soldi quaranta et di rifare a le sue spese la cosa guasta o rimossa.

125 – De la pena di chi svellesse termini fra vicini

TERMINI fissi fra vicini in loro posessioni nel castello o corte di Montepescali neuno ardisca cavare nè smuovere per alcuno modo, a la pena di soldi cento di denari per ciascuno termine et ciascuna volta.

126 – De la pena di chi ingombra via di commune

VIE di commune dentro et di fuore di Montepescali neuno debba tenere ingombrate, a la pena di soldi cinque per ciascuno et ciascuna volta; sia però licito a ciascuno le vie ingombrare, avendo a murare o altro hedificio fare, per quello tempo piacerà a viari, et dal termine da loro assegnato in là nullo le debba tenere ingombre, a la detta pena.

127 – Come sopra le vie, portichi et ballatoi si facciano et de la pena di chi contra fa

BALLATOI et trasporti sopra le vie di Montepescali neuno debba fare, se non in questo modo, che qualunque vorrà andare sopra le vie possa, essendo la via larga quattro braccia o più, escire col trasporto fuore del suo muro uno braccio et mezzo et lassare socto l’altezza di cinque braccia et mezo; ne le vie strette tanto possa trasportare che dal trasporto in là avanzi uno braccio et mezo et non meno, et se la via fusse sì strecta che trasportando uno braccio et mezo non vi rimanesse la detta larghezza, tanto trasporti meno che il terzo de la via rimanga libera, et senza avere occupatione del trasporto. ponte per alcuno modo sopra via alcuna neuno possa porre. et qualunque in alcuno de sopradetti casi contrafacesse sia per ciascuno caso et ciascuna volta condempnato in soldi quaranta, et a riducere a la detta debita misura el trasporto sia tenuto.

128 – De la pena di chi non mactona e ballatoi et trasporti

ET qualunque avarà facti o posti sopra le vie portici o ballatoi, debba essi solare di mactoni o pianelle, a quello termine che dal consiglio et da viari gli sarà assegnato, a la pena di soldi diece di denari per ciascuno et ciascuna volta che ne termini assegnati non l’avesse facto, et non di meno, pagata la pena, pure e detti trasporti debba mactonare infra ‘l termine che di nuovo li sarà asegnato et tante volte paghi la pena quante volte e termini li saranno assegnati per infino a tanto gli avarà mactonati.

129 – De la pena di chi tende quoia o panni sopra le mura del castello

QUOIA nè panni nessuna persona tenda sopra le mura del castello, a la pena di soldi cinque di denari per ciascheduno et ciascuna volta.

130 – Di non fare bructura sopra de le mura del castello

STERCO di persone nè altra bructura, in su le mura del castello, nessuno faccia nè ponga, a la pena di soldi cinque per ciascuno et ogni volta.

131- De la pena di chi tossica l’aque

ATOSICARE nè avelenare acque in neuna parte de la corte di Montepescali nessuna persona debba con barbe d’erbe o foglie d’arbori o con alcuna altra cosa venenosa, a la pena di soldi cento di denari per qualunque contrafacesse et ciascuna volta et a la menda del dampno a chi el patisse sia tenuto.

132 – De la pena di chi cava l’acqua de la maggiore fossa del piano

L’ACQUA, de la maggiore fossa del piano, neuna persona possa nè debba trare se non per quella menare al mulino a macinare, a la pena di soldi cento di denari per ciascuno et ciascuna volta.

133 – De la pena di chi fa ractenuta d’acqua ne la maggiore fossa del piano

NE la maggiore fossa del piano, neuno possa fare steccaia nè trattenuta per modo che l’acqua non abbia el suo usato corso, a la pena di soldi cento di denari per qualunque contrafacesse. salvo se con licenzia el facesse, secondo el modo ne presenti statuti ordenato.

134 – De la pena di chi facesse steccata ne le brone

NEL FIUME de le brone neuno faccia steccata nè rattenuta d’acqua, a la pena di soldi cento, et fra ‘l termine di tre digrave;, poichè sarà venuto a notizia, la debba avere levata socto la detta pena.

135 – De la pena di chi non monderà le fosse del poggio

LE FOSSE maestre del poggio, quanto tiene da ogni parte la posessione di ciascuno, infra ‘l termine che da priori et consiglio sarà o da altri, che comissione n’avesse, sarà ordenato, ciascuna debba votiare et rimunire, a la pena di soldi cinque per ciascuno che non observasse le predette cose.

136 – De la pena di chi macerasse lino ne li infrascripti luoghi

LINO nessuna persona mecta a macerare ne baii o ne la fossa maestra maggiore di Montepescali o nel rivo de fossategli o ne le gore del mulino o nel bagno de le caldane o vero nel letto di sopra de bagnuoli o vero nell’acque da detti bagnuoli in su che escon ne la contrada de le fontanelle da anghi o in alcuno rivo o in piei del poggio del detto castello di Montepescali, a la pena di soldi cento per ciascuno che contrafacesse et ciascuna volta.

137 – De la pena di chi facesse sozzura nel bagno al calvello

NEL BAGNO al calvello di Montepescali neuna persona bagni o vero a bagnare mecta per sè o vero per altri alcuna sozzura nè bructura alcuna faccia o vero gitti in esso bagno nè ponga in luogo che nel detto bagno trascorra, a la pena di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta.

138 – De la pena de porci che bevessero ne la gora o nel fiuto del mulino

NE LA GORA del mulino et fiuto di Montepescali nessuno lassi abeverare porci nè troie, a la pena di soldi quaranta per fiocca et per ogni volta.

139 – De la pena di chi ponesse quoia presso a pozzi, fonti o ne l’acqua de la maggiore fossa o negli altri rivi

PER chonservare l’acque necte, de le quali a Montepescali n’è grande caro, aviamo deliberato che, da kalende maggio infino a sancto Michele di septembre, neuna persona debba scarnare, sciacquare, scalcinare o lavare alcuno quoio o coiame o cuoia pelose o veramente pelate, appresso a alcuno pozzo o fonte del detto commune o veramente d’essi pozzi o fonti trare acqua per scarnare, sciacquare o scalcinare quoia o cuoiame o veramente mectere o lavare esse cuoia et tutte le sopradette cose fare nella cava de baij, la quale corre per la maggiore fossa maestra del piano predetto di Montepescali, o veramente in alcuna gora di molino o ne fiuti o carcerai d’esso molino, a pena et bando di soldi quaranta di denari per ciascuno et ciascheduna volta che contrafarà o in alcuno de detti luoghi farà alcuna de le sopradette cose.

140 – De la pena di chi lava panni presso a pozzo o fonte

PANNI lavare neuna persona debba appresso a quattro canne a alcuno pozzo o fonte di Montepescali o de la corte, a pena di soldi cinque di denari per ciascuna persona et ciascuna volta.

141 – Di non trare di suo corso l’acqua del turione

DEL RIVO del turione nessuna persona cavi l’acqua di suo corso, a la pena di soldi vinti per qualunque contrafarà.

142 – Di rimondare el rivo del turione

QUALUNQUE persona à terra vicina al rivo del turione debba esso rivo mondare quanto tiene la sua terra sì che l’acqua per esso rivo liberamente corra, a la pena di soldi diece a chi contrafarà et per ogni volta.

143 – Di rimunire e fossatelli

A LATO al rivo de fossatelli qualunque à vigna o terra, quanto tiene la sua posessione debba per tutto el mese d’agosto roncare et mondare, a la pena di soldi diece di denari per ciascuno che contrafarà.

144 – Di fare roncare le siepi

LE SIEPI et macchie, a lato a le vie maestre et vicinali et anco a lato a chiassi de le posessioni che ànno gli uomini et persone di Montepescali et altre qualunque sieno, due volte l’anno de mesi di maggio et d’agosto, ciascuno, quanto tiene la sua posessione, debba talgliare et roncare, a la pena di soldi cinque per qualunque contrafarà. et per le chiese o persone che non habitino a Montepescali e lavoratori d’esse o fictaiuoli sieno tenuti questo fare, a la detta pena.

145 – Di non trare acqua che piova di suo andito

QUANDO piove nel castello di Montepescali nessuno tragga l’acqua del suo corso ma essa lassi andare per la sua via a la pena di soldi cinque per ciascheduno et ciascheduna volta.

146 – Di non fare bocata in vie publiche

BOCATA, in vie publiche del castello di Montepescali nè de borghi nè in luoghi che ne le vie l’acqua d’essa bocata possa trascorrere, neuna persona faccia, a la pena di soldi cinque di denari due per ogni volta et persona che contrafacesse.

147 – De la pena di chi gittasse da le finestre bructura

LAVATURA di scudelle o altra bructura da le finestre ne le vie non si gitti per alcuna persona, se, prima, chi la gitta non dice tre volte, guarda, guarda, a la pena di soldi cinque di denari per ciascuna volta et mendi el dampno a chi l’arà ricevuto senza alcuna dilazione.

148 – Di non fare cava per via per ritenere sugo o limaccio

NE LE VIE publiche di fuore del castello, neuno faccia cava per fare ritenimento di sugo o di letame, a la pena di soldi cinque di denari per ogni volta et levi via tale fossa o ritenimento.

149 – De la pena di chi lassa per vie palglia o letame

QUALUNQUE à stalla in Montepescali o ne borghi presso a la piazza o vie di commune debba esse sì acconciare o tenere et la via nettare che letame o pagliariccio de le dette stalle o alcuna d’esse non trascorra et si spanda per la piazza et per le vie, a la pena di soldi cinque per qualunque contrafarà. Et qualunque in vie el giptasse o ponesse et fra tre dì el levasse non paghi pena.

150 – Di non gittare morca d’olio nè feccia di vino per le vie

FECCIA di vino nè acqua d’ulive o vero morca nessuno gitti per le vie di Montepescali, a la pena di soldi cinque per ciascuno et ciascuna volta.

151 – Di non porre letame in vie

SPAZZATURA, letame nè altra lordura, nessuno ponga in via di commune, a la pena di soldi cinque per ciascuno et ciascuna volta, et non di meno, infra tre dì poi che ve l’arà posto, ne ‘l debba levare, a la detta pena.

152 – De la pena di chi ponesse letame spazzatura o altra bructura sopra de le carbonaie del castello

LETAME, spazzatura nè altra lordura sopra le carbonaie del castello di Montepescali nè ne fossi del detto castello, neuno gitti nè ponga, a la pena di soldi dieci di denari per ciascuno et ciascheduna volta.

153 – Di spazzare le vie del castello

DA kalende aprile infino a kalende septembre ciascuno debba spazzare le vie del castello quanto tiene la casa sua et suo casalino o orto o piazza che abbia nel castello, a la pena di soldi due per ciascheduno et ciascuno luogo et ogni volta che non si spazzasse

154 – Di non porre sozzura ne cimiteri

LETAME, sterco nè alcuna lordura ne cimiteri nè ne le piazze de le chiese di Montepescali neuna persona gitti, faccia nè ponga, a la pena di soldi vinti per ciascuno et ogni volta che contra facesse.

155 – Che viari sieno solleciti et non pigri nè negligenti

VIARI del commune ai quali appartiene provedere a capitoli sopra scripti sieno solleciti al loro officio exercitare et se con vizio, pigrizia o negligenzia si portaranno, in soldi diece di denari sieno condempnati per ciascuno di loro.

156 – De la pena di chi non pone piante o non fa inesti

PERCHE’ proveduto è di sopra che chi à posessione nel poggio, debba in essa porre piante d’ulivi et anco fare in essa inesti, et forse tutti gli huomini di Montepescali in esso poggio non ànno posessione, qualunque persona in esso poggio posessione non à, sia tenuto ogni anno porre due piante d’olivi o d’altri arbori ne le sue possessioni, in qualunque luogo sieno et fare due inesti, a la pena di soldi cinque di denari per ogni pianta et soldi due per ogni innesto che non ponessero et non facessero.

157 – De la pena di chi non rimunisce et non vota le fosse facte

LE fosse del piano mese o che per l’avenire si mectessero per sanificare le lavoriere, acciò che stieno necte et bene in punto, qualunque persona à terra a esse vicina, tanto quanto tiene essa sua terra a lato a esse fosse, del mese d’agosto et di septembre, ciascheduno anno debba rimunire mondare et acconciare in forma che stia bene, a la pena di soldi diece di denari per ciascuno et ciascuna volta et per ciascuno luogo che non avesse le decte cose observate. et questo sia in quanto ciascheduno anno, del mese d’agosto, publicamente si bandisca. et passati e detti due mesi, cioè agosto et septembre, el vicario e i viari debbano andare a rivedere esse fosse et quelli trovaranno non avere obbedito in non avere bene rimunite et mondate esse fosse quanto tiene el suo, debba il vicario condempnare ne la detta pena, et di nuovo comandare, infra condecente termine, che le dette fosse abbia rimunite et mondate come si conviene, a la detta pena et tante volte li sia comandato et sia condempnato che la fossa abbia suo dovere. et se i viari fussero negligenti sieno condempnati in soldi XX per uno dal vicario, passato el termine sopradetto.

158 – De la pena di chi lavora ne la selva tibbianese

NE LA SELVA tibbianese del commune di Montepescali da la via di muriccia in su et da la stradella d’ essa selva in là, neuno debba lavorare, a la pena di soldi diece. et non di meno la terra lavorata rilassi, et essa, a la detta pena, più non lavori.

159 – Dinanzi a casa d’alcuno in via, neuno ponga corna nè altra sozzura a ingiuria altrui nè quando donna va a marito in via donde abbia a passare

CORNA, ossa, carname di bestie nè altra sozzura, a ingiuria, vergogna o vituperio altrui, in via o ne le vie quando alcuna donna andarà a marito, et per essa via terrà o vero inanzi a la casa o a l’uscio de la casa d’alcuno, neuna persona debba porre, a la pena di lire diece di denari per ciascuno et ciascuna volta.

160 – Di non impedire sepoltura

CORPI morti humani, neuna persona in publico debba vetare che non si soppelliscano, a la pena di diece lire di denari; possa bene et licito sia a ciascuno vetare et contradire che, in sua sepoltura, neuno corpo morto si mecta senza sua volontà, senza alcuna pena et questo in quanto chiaro et manifesto sia che tale sepoltura sia sua et de suoi antenati, ne la quale e proximi suoi morti sieno stati sepolti et publicamente si dica et tenga essa sepultura essare sua.

161 – De la pena di chi fusse stato pagato dal commune et di nuovo domandasse essere pagato del servigio o d’altra cosa avesse avuto avere

SERVIZIO facto al commune per qualunque si fusse, una volta pagato o denari che ‘l commune avesse avuto a dare per qualunque cagione gli avesse pagati et colui che per esse cagioni domandasse di nuovo essere pagato, in soldi cento di denari per lo vicario sia condempnato et se caso fusse che per errore el commune li pagasse, credendo al domandante, et poi si ritrovasse averli avuti, prima, in essa pena sia condempnato et a restitutione del doppio, di quello avesse indebitamente ricevuto, sia tenuto.

162 – Che ‘l mugnaio non venda grano nè farina

GRANO nè farina al mulino di Montepescali neuno mugnaio possa vendare a neuna persona forestiera nè terrazzana nè anco possa comprare d’alcuna persona nè e mercato in esso mulino ne debba tenere, a la pena di soldi quattordici per ogni staio che vendesse o comprasse.

163 – Che ‘l mugnaio non tenga porci nè polli etc.

PORCI, polli, oche nè colombi nel mulino di Montepescali neuno mugnaio debba tenere, a la pena di soldi XL per ciascuna de le spezie de detti animali.

164 – Di non tenere porci nè capre in Montepescali

PORCI nè capre tormarecci neuna persona possa tenere in Montepescali di neuno tempo, a la pena di soldi cento per fiocca in giù, soldi cinque per porco o per troya. ma in tempo di guerra, a ciascuno sia licito, senza pena et bando, quante bestie porcine o caprine arà, potere tenere et mectare et trare nel detto et del detto castello; possansi ancho menare a Montepescali per macellare o per insalare o per mectarli nel castro, senza alcuna pena.

165 – Che a porci sieno dati e confini et observare li debbano et de la pena

DA kalende maggio in fino a santo Michele di septembre neuno debba tenere porci ne borghi di Montepescali nè sopra el poggio del detto castello nè anco possano passare verso el castello o confini che lo saranno assegnati da priori et consiglio minore, e quali confini e priori et consiglio possano assegnare a quelli che ànno porci dal primo di maggio infino a dì vinti del decto mese, et non di meno ne borghi nè nel poggio non possano essere tenuti, a la pena di soldi quaranta per fiocca per ogni volta che contra facessero, sia però licito a priori potere dare licenzia a chi à troye figliate poterle tenere infino a mezzo maggio ne detti borghi senza alcuna pena, et dappoi che e confini saranno assegnati ciascuno li debba guardare et observare, a la pena di soldi quaranta per fiocca et per ogni volta che fussero trapassati.

166 – Castro non si faccia dentro nel castello

CASTRO nel quale si tenga porco dentro nel castello di Montepescali nè ne borghi neuno ne faccia, a la pena di soldi vinti et non di meno el castro debba levare. in ogni altro luogo ciascuno el possa porre et tenere senza alcuna pena.

167 – De la pena di chi tiene acquaio o privale presso a vie

PRIVALE nè acquaio presso a via di commune per modo che l’acqua o bructura n’esca ne la via o che fetore faccia a chi sta o passa per via publica del castello di Montepescali neuna persona tenga, a la pena di soldi diece per ciascuno et ciascuna volta et per ciascuna de le dette cose; el privale o acquaio levi via et se per lo primo comandamento no ‘l levasse, tante volte, assegnandoli competenti termini, sia condempnato che levi.

168 – De la pena dell’oche che stanno in Montepescali

OCHE nè papari dentro nel castello di Montepescali neuna persona tenga, a la pena di dodici denari per ocha o paparo che si tenessero.

169 – Nel castello non si macendoli lino

DENTRO nel castello nè ne borghi di Montepescali nè in alcuno luogho che la lisca trascorre ne le vie publiche del commune alcuna persona non possa infragnere lino, a la pena di soldi dieci per ciascheduna persona et ciascheduna volta.

170 – Nessuno huomo vada a le macendole del lino

PER servare l’onestà aviamo statuito che, quando le femmine macendolano el lino, nessuno huomo vi s’accosti nè vada a esse nè presso a esse si ristia passando per via nè co le femmine favelli, a la pena di soldi V per ciascuno et ciascuna volta. Sia però licito senza pena a ciaschuno che ine arà femmina di sua famiglia potervi andare et stare per acconciare le macendole o porvele di nuovo o aiutare a conciare el suo lino o veramente portarvelo.

171 – Nessuna femmina vada a pozzo nè fonte filando

A POZZO o fonte filando neuna femmine possa andare, a la pena di soldi cinque di denari per ciascheduna et ciascheduna volta.

172 – Messo non tolga denari per pegni

PER PEGNO che ‘l messo tollesse a alcuno da Montepescali, per comandamento del vicario o d’altro officiale da colui di cui è el pegno, neuno denaro nè altro debba tollare, a la pena di soldi diece di denari per ogni volta contra facesse, salvo se tollesse pegni in tenuta per li quali abbia quello è taxato ne lo statuto.

173 – De la pena de fornari et fornaie che guastessero el pane

FORNAI o fornaie a quelli che vogliono cuociare el pane al forno loro debbano a condecente hora comandare a chi vuole fare el pane a che ora el faccia et poi a congruo tempo cuocerlo et governarlo in modo che sia bene cocto et bene stagionato. et se, per difecto del fornaio o de la fornaia, el pane arà difecto, sia condempnato, per ogni volta, in soldi diece et a la menda del dampno. el vicario proceda contra de fornari summariamente et prova sia testimone uno o una di verità o tre di fama che giurino se credere che ‘l detto dampno per difecto del fornaio o de la fornaia sia stato commesso.

174 – De la pena di chi non riceve acqua del vicino

L’ACQUA che corre et esce de la posessione del vicino el suo proximo vicino che è di socto la debba ricevare con più comodo modo può, sì che nè la via nè la posessione ne sia offesa. et se di questo ne nascesse questione, per li viari si debba terminare, al giudicio de quali ognuno debba rimanere contencto, a la pena di soldi quaranta per qualunque contra facesse. et se la posessione fusse di persona non sottoposta, el lavoratore sia tenuto. et qualunque a ragione dovesse l’acqua ricevare et non la ricevesse in soldi quaranta di denari sia condempnato.

175 – De la pena di chi non lavora terra di commune

CIASCUNO lavoratore debba et sia tenuto lavorare de la terra del commuue dodici staia per aratro fornito a ragione et usanza del paese, et chi non avesse più che uno paio di buoi o bufali sia tenuto a lavorare staia sei di terra et rispondare al commune l’usato terratico o l’usata parte che si dà, pena soldi cinque per staio che dare si dovesse al commune per terratico o parte de frutti che d’essa terra dare si dovesse, se no ‘l desse a massari dell’entrate.

176 – De la pena di chi talglia suvere dal pedone

NEL SUVARETO piano come acqua pende et ne le cerlecte neuno talgliare possa suvara dal pedone, salvo che diramorando, rimanendo uno buono ramo in sul pedone, a la pena di soldi quaranta Per qualunque contra farà et ciascuno ne possa essere accusatore, el suo nome sia tenuto segreto et abbia la quarta parte de la pena.

177 – De la pena di chi abbevera porci ne la fossa maestra

NE LA FOSSA maestra neuno abevari porci dal padule del sodo al padule di cafaggio cioè ne la fossa vecchia, da kalende giugno a kalende septembre, a la pena di soldi quaranta per fiocca et se vi volessero passare, passino per le vie usate et simile bestie bufaline non vi si possino abevarare, a la pena di soldi diece per bestia. et de le predette cose ciascuno possa accusare et abbia la quarta parte de la condepnagione, el suo nome sia tenuto segreto.

178 – De la pena di chi non fa l’orto

ORTO nel quale sieno olera, lactughe, cavoli, porri, agli, cipolle et simili cose che a orto s’appartengono o la maggiore parte d’esse, ciascuno capo famiglia ne la corte di Montepescali in qualunque luogo più se gli ataglia in sua terra o vero condocta, ciascuno anno debba fare et le dette cose o maggior parte d’esse in esso orto seminare o vero piantare, a la pena di soldi vinti per ciascuno che contrafarà, et ne la bandita degli orti nessuno sia tenuto a farli più che sia di suo piacere, se già dal consiglio non fusse ordenato, nel quale caso ognuno debba fare quello che dal consiglio sarà proveduto.

179 – Che ‘l fiuto del molino sia mantenuto necto

A LATO a gora et al fiuto del mulino qualunque à terra, debba, quanto tiene el suo, roncare ciascuno anno del mese di maggio per infino a tutto septembre, a la pena di soldi vinti di denari, e viari sieno tenuti questo fare nel detto tempo et ricercare chi non l’avesse facto et quelli che trovaranno non avere obbedito denumptiare al vicario et farli condempnare ne la detta pena et, se in ci˜ saranno negligenti, sieno condempnati in soldi V per uno.

180 – Di non mectare fossa presso a la gora, et de canneti vicini

FOSSA alcuna, da vicino a la gora del mulino, nessuna persona, presso a dodici canne debba mectare, a la pena di soldi quaranta di denari chi contra facesse, et qualunque a canneto vicino a la gora debba mantenere le grotte che l’acqua non si versi et roncarle et tenerle necte et monde, quanto tiene el suo, ciascuno anno da kalende maggio a kalende septembre, a la detta pena. e viari sieno tenuti ogni mese una volta ricercare et ne luoghi, ove vedranno bisogno,debbano fare acconciare et se fossa che facesse dampno fusse appresso a essa gora, la debbino fare riempire et acconciarla in modo stia bene, a la pena di soldi diece per ciascuno detti casi ne quali negligenza usassero.

181 – Nessuno cavi acqua di suo lecto nè impedisca suo corso

ACQUA che venga al mulino di Montepescali neuno debba levare di suo lecto nè torre di sua via nè essa impedire con steccaie nè con altro impedimento per modo che ‘l molino ne riceva dampno, a la pena di lire diece di denari et l’acqua debba restituire nel pristino stato.

182 – De la pena di chi mecte bestie nel bagno al calvello

NEL BAGNO al calvello, neuno mecta nè lassi entrare bestie d’alcuna ragione, a la pena che di socto si contiene. salvo che licito sia a ciascheduno lavare in esso bagno le pecore per tondare la lana due volte l’anno cioè ne la primavera et ne l’auctumpno, pagando al commune soldi vintidue per fiocca, et altrementi, no.
Bestie bufaline soldi diece per una s. X
Bestie porcine soldi quaranta per fiocca s XL
Et da fiocca in giù, soldi due per una. s. II
Bestie pecorine soldi quaranta per fiocca s. XL
Et da fiocca in giù, soldi uno per una s. I

183 – Femmine non portino algli uomini mangiare nè bere

PER conservare l’onestà de le donne et a riparare che inconvenienti non seguino, aviamo deliberato che nessuna femmina, nel tempo si lavorano le vigne et si fa la ricolta de biadi, pogga portare agli uomini mangiare nè bere, a la pena di lire vinti di denari per ciascheduna che contra facesse et ciascheduna volta, e mariti o altri huomini capifamiglia de la casa di tale che contra facesse, sieno tenuti per le molgli, filgliuole, sorelle o altre femmine fussero de la familglia loro.

184 – Carni bufaline non si talglino nè vendano in Montepescali nè ne borghi

CARNI bufaline neuna persona per alcuno tempo tagli nè venda in Montepescali nè ne suoi borghi, a la pena di soldi vinti per ciascuno che talgliasse o vero ne vendesse et per ogni volta.

185 – Carni allupate si possano vendare

CARNI morbose, come di sopra aviamo proveduto, neuno può vendere. ma licito sia a ciascuno potere vendare carni allupate et spallate, senza alcuna pena, sempre inteso che chi tali carni vorrà vendere, debba prima far fede a giudichi et soprastanti che tale carne sia stata laniata da lupi o spallata et non abbia altro difecto et altrementi non la possa vendare, a la pena di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta che contra facesse, sempre inteso che con licenzia de sindichi o soprastanti si vendano et altrementi, no.

186 – De la pena di chi mectesse strame o lino nel castello

STRAME nè lino nel castello di Montepescali neuna persona possa mectare, a la pena di soldi diece per soma. el vicario sia tenuto formare di ciò inquisitione et quelli trovarà colpevoli condennare li debba ne la detta pena.

187 – E priori facciano votiare el fosso

EL FOSSO del castello di Montepescali ciascheduno anno, del mese di maggio, e priori sieno tenuti far votare et nectarlo in modo et forma che stia bene, a la pena di soldi vinti per ciascuno de detti priori, se in ciò saranno negligenti.

188 – De la pena di chi ricepta giocatori in sua casa, cella o altro luogo

GIOCARE a giuoco di dadi di sopra aviamo vetato et perchè a le volte e ricetti fanno sdrusciolare altrui a fare quello che l’uomo non à deliberato, oltra esso vetamento voliamo che neuno ardisca ricectare alcuno giuoco di dadi nè nessuno che giuochi, nè debba prestare tavoliere, dadi, lume nè alcuna altra cosa argomentevole al giuoco, a la pena di soldi quaranta per ciascheduno et ciascheduna volta che contrafacesse. et di nocte paghi pena doppia.

189 – Come si proceda per lo vicario in maleficii et dampni dati

SIA tenuto el vicario di Montepescali di tutti e maleficii, excessi et dampni dati che si commectaranno in Montepescali et ne la corte, de quali licito è a lui potere conoscere, secondo la forma de presenti statuti, come a sua notizia saranno pervenuti per inquisizione, accusa o denumptia, procedere contra quelle persone che gli avaranno commessi o facti, in questo modo, cioè: che formata arà la inquisizione o veramente ricevuta che arà l’accusa o la denumptia, debba fare citare lo inquisito, accusato o denumptiato co la cedola contenente el nome suo, el delicto commesso o dampno dato, con più brevità si può, che fra ‘l termine di due dì debba comparire dinanzi a esso vicario a sè defendare da la inquisitione, formata contra di lui, o veramente accusa o denumptia di lui facta. el quale inquisito, accusato o denumptiato, se fra ‘l termine de la citazione comparirà et confessarà o negarà, assegnato li sia termine tre dì a fare la sua difesa, la quale, se giusta la farà, gli sia accepta et sia absoluto et ge giusta non la farà, passato el termine, sia condempnato come vuole ragione, secondo la forma de presenti statuti. sempre inteso che del maleficio o dampno dato chiaramente appaia et consti a la corte. et se ‘l citato, inquisito, accusato o denumstiato non comparirà nel termine de la citatione, sia avuto per confesso et passato el termine, senza altro acto fare, sia condempnato, secondo la forma de lo statuto. et sia tenuto esso vicario, almeno una volta el mese, contra gli inquisiti, accusati o denumptiati proferire le sue sentenzie absolutorie o condempnatorie, secondo vedarà le cagioni meritare, nel generale consiglio del detto commune, a suono di campana et voce di banditore, chiamato et chiamati, anco col suono de la tromba premesso, tutti inquisiti, accusati o denumptiati et ogni altra persona che volesse venire, che venga a udire leggiere le condempnagioni. el quale bando abbia effecto et vigore, quanto se ciascuno inquisito, accusato o denumptiato fusse stasto monito o citato che venisse a udire la sentenzia che si sarà a dare per lui o contra di lui, da le quali condempnagioni o veramente sentenzie absolutorie o condempnatorie gia licito a ciascuno, durante l’officio del vicario che arà absoluto o condempnato per infino a tanto che la condempnagione non arà pagata, da la sentenzia sua appellare et ricorso avere a priori di Montepescali. e quali, in questo caso, cio ne dampni dati tanto et extrahordenari, sieno giudici competenti, et udito l’appellante e la parte adversa et le ragioni loro udite, intese et descusse, et anco udito el vicario, et tutto el processo, essa sentenzia confermare o veramente annullare in tutto o vero in parte, come vedaranno di ragione convenirsi. et abbia esso vicario, per vigore del presente capitolo, arbitrio, auctorità et baylia in essi maleficii, dampni dati et extrahordenari, servato l’ordine de lo statuto, potere absolvare et condempnare et per avere obmesse alcune solempnità che di ragione si richiedessero oltra el sopradetto modo dato, se del delicto et dampno dato aparirà, la sua sentenzia stia ferma et inritare non si possa.

190 – Che ‘l vicario ammecta la difesa agli inquisiti, denumptiati o accusati

NON obstante che nel precedente capitolo sia che agli inquisiti, accusati o denumptiati, per lo vicario si debba assegnare termine tre dì a ogni sua difesa fare, veduto che ‘l vicario è tenuto, una volta el mese, leggiare le condempnagioni, voliamo che infino a leggiare le condempnagioni ciascuno si possa difendare et chi à la difesa et legiptima escusa el vicario la debba acceptare per infino a tanto che non avarà condempnato come se fra ‘l termine a lui assegnato si fusse difeso.

191 – Chi à licenzia dal signore de la posessione si possa difendare

ET se lo inquisito, accusato o denumptiato arà avuta licenzia dal signore de la posessione o arbori, ne la quale o a quali arà dato dampno co la persona o bestie sue, et per lo signore si giurarà innanzi al dampno averli data licenzia, per lo vicario si debba tale scusa acceptare se già dal consiglio altro di nuovo non fusse ordenato.

192 – De la prova che si debba fare in maleficii, dampni dati et extrahordenarii

LA CONFESSIONE de lo inquisito, accusato o denumptiato o veramente la testimonanza di due testimoni di verità o vero uno di verità et cinque di fama, che dichino credare così essare come si contiene nel processo, ne delicti o dampni dati per li quali si meriti essare condempnato da quaranta soldi in su, sieno legiptime prove. ne delicti o dampni dati che meritino pena di soldi quaranta o da inde in giù, uno testimone di verità basti et sia legiptima prova. et anco in essi piccoli delicti o dampni dati,el giuramento di chi à ricevuto el dampno o la ingiuria se a la discrezione del vicaro parrà el sacramento dare sia sofficiente prova.

193 – De la pena di chi facesse falsa testimonianza

QUALUNQUE persona inducta a testimonanza con giuramento testimonarà alcuna cosa in cagione civile o criminale de le cose può cognoscere el vicario, et tale persona sarà reprovata et cognoscerassi veramente el suo testimonio essare falso caggia in pena di soldi cento et a sua testimonanza non si debba più credare et sia scricto con lectare grosse ne la colonna dinanzi al banco de la ragione el nome suo, et come è caduto in spergiuro.

194 – De la pena de pastori che cessassero dire la verità in examine di quello sapranno

PASTORI di bestie grosse o minute che stessero colgli uomini da Montepescali sieno tenuti al vicario dire la verità di ciò che saranno da esso vicario domandati et se ciò recusassero, paghino soldi quaranta di denari. et in simile pena caggino essi pastori, se, domandati dal campaio di cui sono le bestie, nol vorranno dire.

195 – Bestie che dessero dampno contra la volontà del pastore non caggiano in pena

QUANDO accadesse che bestie sforzassero el pastore et contra sua volontà facessero dampno in beni altrui et esso a giusto suo potere seguendole traesse del luogo ove fossero entrate, neuna pena al pastore nè al signore d’esse per esso dampno sia data ma solo a la menda del dampno sieno tenuti.

196 – E pastori paghino la metià de la pena

PERCHE’ le bestie non dieno dampno et perchè da le fiere non sieno devorate si pongono e pastori a guardia d’esse. et se per mala guardia facessero dampno, giusta cosa è ne patano pena. et però è deliberato et ordenato che de la pena de dampni dati per le bestie socto la guardia di colui che è astore, la metià ne paghi el signore de le bestie et la metià ne paghi el pastore. et per essa parte el vicario el debba convenire, et se ‘l signore fugge costrecto a pagare la pena intera, non potendosi convenire el pastore, possasi el signore conservare et restituire sopra del salario suo.

197 – Del beneficio de la confessione

PER DAMPNO dato o delicto commesso procedendosi per inquisizione o per accusa, qualunque sarà richiesto et comparendo confessarà el delicto o dampno dato sia condempnato nel quarto meno di quello che dice lo statuto. ne le denumptie del campaio la confessione non abbia luogo perchè al campaio si rende fede et non vale el negare.

198 – Del beneficio di chi paga le condempnagioni fra ‘l termine

QUALUNQUE sarà per alcuno delicto o dampno dato dal vicario condempnato et la sua condempnagione pagarà fra ‘l gli otto dì da la detta condempnagione, a tale pagante sia relassata la quarta parte de la condempnagione. quelli che pigri et negligenti saranno in non pagare perdano esso beneficio et passato el termine, a tutta la condempnagione senza alcuno rilasso siano costrecti.

199 – Come per li stimatori si lodi sopra de dampni dati

QUANDO li stimatori de dampni dati giudicaranno et faranno al vicario scrivare le extime de dampni dati debbano fare richiedere quello o quelli che di’tale dampno sono incolpati et loro presenti, se vorranno comparire dare el loro giudicio, et, se non vorranno comparire, facta di loro citazione, et rapportato per lo messo in persona o a la casa avergli richiesti, dieno et proferino el loro giudicio et vaglia come se fussero presenti et altrementi facendo non vaglia.

200 – In che tempo si debba fare la menda de dampni dati

LE EXTIME de dampni dati, per chi li arà ricevuti domandare si debbano ogni anno per la festa di sancta Maria del mese d’agosto et da inde in là. et allora chiunque l’à à a dare le debba sodisfare secondo la stima facta per li extimatori del commune et prima non si possa domandare, intendendosi solamente ne biadi.

201 – Per che cagioni chi entra nel’altrui fondo non debba essere condempnato

SE caso fusse che alcuno avesse nascoso tesoro o altra cosa nell’altrui posessione o veramente suoi lapi sopra arbore stante ne la posessione altrui o sue bestie fussero in altrui posessioni entrate o veramente sue ghiande, noci o altrui fructi fussero in essa caduti, per riavere el suo tesoro o altra cosa nascosa, per cogliere gli api, per cacciare sue bestie et colgliere e suoi fructi licito sia a ciascuno entrare nell’altrui fondo senza alcuna pena.

202 – De la pena di chi non viene al consilglio

AL suono de la campana che sonarà a consiglio, qualunque è nel castello o ne borghi di Montepescali al consiglio debba venire inanzi che ‘l vicario ne faccia la rassegna, a la pena di soldi due. ma se venisse poi che sarà stato apuntato, paghi uno soldo. et se la sera inanzi sarà stato bandito che ognuno debba, la mactina o dì seguente, venire al consiglio, et alcuno andarà fuore del castello, paghi soldi cinque di denari. questo sempre inteso che chi arà giusta scusa li sia acceptata. el quale acceptare stia al vicario.

203 – Quando d’uno delicto si trovassero varie pene, la minore abbia luogo

PUO’ accadere nel volume de presenti statuti essere replicata una medesima cagione, discordandosi l’una coll’altra ne la pena, nel quale caso, el vicario la più benigna via debba pilgliare et ne la minore pena condempnare.

204 – Ne le sue proprie stoppie nessuno mecta suoi porci, se saranno fuore de confini assegnati

A PRIORI et al consilglio minore sta assegnare e confini a porci, come di sopra si contiene et per che aspectare che in tutto la ricolta de biadi si faccia, prima che porci possano pascere le stoppie, sarebbe lungo, dieno essi priori et consilglio, se apieno a porci non avessero assegnati e confini, di tempo in tempo assegnarli come et dove debbano pascere et qualunque rompesse e detti confini, caggia in pena di soldi quaranta per ogni fiocca et ogni stoppia pascesse fuore de confini, quantunque tale stoppia, fusse del signore de detti porci, però che in esse stoppie, fuore de confini assegnati, dampnificare voliamo s’astenga così colui che n’è signore come gli altri. sia però licito a ciascuno che arà porci, avendo grano, orzo o altro biado che non fusse segato, potervi mectare e suoi porci nonostante che fusse fuore de confini assegnati a porci, senza alcuna pena; et simile possa negli altrui biadi non segati, con licenzia del signore, e suoi porci tenere a pascere liberamente et senza pena. na faccia, a la pena di soldi cinque di denari due per ogni volta et persona che contrafacesse.

205 – Di simile ad simile si proceda

PERCHE’ a chi di nuovo compone leggi et statuti è dificile potere a tutte le cose provedere. aviamo ordenato che se al vicario fusse denumptiato o a sua notizia venisse alcuno delicto o dampno dato de quali ne presenti statuti non fusse facta menctione nè determinata pena posta, possa esso vicario et arbitrio abbia procedare a la punizione di tale delicto o dampno dato a similitudine delgli altri delicti, o dampni dati, simili a quelli trovati nel presente volume.

206 – De la pena de le bestie senza guardia

BESTIE che saranno trovate ne la corte di Montepescali senza guardia, paghi el signore d’esse come di socto è scripto, de le quali ciascheduno possa essare accusatore, el nome suo sia tenuto segreto et abbia la quarta.
Bestie vaccine soldi due s. due delluna
Bestie cavalline soldi tre s. tre dell’una
Bestie bufaline soldi cinque s. V dell’una
Bestie porcine soldi uno s. I dell’ una
Et per fiocca di porci soldi vinti s. XX per fiocca.

207 – De la pena de bufali che stessero ne li Infrascripti luoghi

DA kalende maggio a kalende octobre bestie bufaline non possano stare in su la sora nè presso a la fossa maestra dall’uno padule a l’altro, a la pena di soldi cinque per ogni bestia bufalina che nel detto tempo stesse ne detti luoghi.

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