QUARTA DISTINCTIO
INCIPIT QUARTA DISTICTIO DE EXTRAHORDENARIIS
Que ad gubernationem communis Montispescalis pertinet, continet prima distinctio. indicat secunda quo ordine agitetur in litibus et quomodo iudicia promulgentur. tertia delinquentibus penas imponit. restant complura, ad regimen dicti communis necessaria que in hac quarta et ultima distinctione, tamquam extrahordenaria, subiungemus.
1 – Che tutti e beni che sono in Montepescali et ne la corte di qualunque persona sieno si pongano ne la libra del commune
AVIAMO ordenato, per sopportare ugualmente gli incarichi del commune, che ciascuna persona di Montepescali o d’altronde, che à, tiene e possiede in Montepescali o ne la corte beni immobili, tutti essi beni debba nel catasto de la libra del commune fare scrivare et porre. et se alcuno contrafacesse, occultando e suoi beni o alcuno d’essi, tale cosa o possessione occultata perda et torni a commune et per lo commune si possegga et si fructi. et de le predette cose el vicario sia tenuto a farne inquisizione et tutti quelli beni trovarà non sieno scripti nel catasto, li debba confiscare et appropriare a commune.
2 – De beni et cose che s’alienano e quali si debbano rimuovere ne la libra
QUALUNQUE persona da Montepescali, o d’altronde, che a Montepescali o ne la corte arà beni immobili et essi o parte d’essi vendarà a alcuna persona o veramente li darà in dote o in pagamento a chi dovesse avere da lui et per qualunque altro modo gli alienarà, levare si debbano da la libra di colui che gli arà alienati et porli a la libra di colui che gli arà acquistati, per quella stima che è in sul catasto et questo el vicario debba fare, presenti le parti et di loro commune concordia. et se alcuno di loro cessasse non volere, se della alienazione apparirà carta o chiaramente si cognoscerà che si debbane levare da la libra d’uno et porli a un altro, presenti ambo le parti, o quella che cessasse citata che venga a dire et contradire ciò che vuole per che porre alcuno non si debba el vicaria sia tenuto, a petizione di quello che domandarà, levalli et ponerli a la libra di colui che di nuovo li possedarà. et abbia esso vicario uno soldo per parte e ogni posta et posessione rimoverà. salvo che chi vendesse a persona che non conferisse, da la libra sua mai non si debba levare ma perpetuo per essa cosa esso debba conferire.
3 – Come et in che tempi la libra si debba rifare
OGNI volta che l’entrate del commune non fussero sufficienti a sopportare e pesi d’esso commune, la libra delgli uomini da Montepescali si debba muovare et di nuovo rifare. et tale caso advenendo, acciò che ‘l commune non entri in debito, sieno e priori tenuti radunare el consilglio e la radocta et in esso proponare come l’entrate del commune non sono sofficienti a sopportare e pesi del commune et è bisogno porre el dazio et che di necessità è fare la libra di nuovo et quello modo che per lo consilglio sarà dato a rifare essa libra, quello si debba observare. et se concordia non fusse nel consilglio et non si octenesse di rifarla, allora, per vigore di questo capitolo, facciano e priori nel detto consilglio, inanzi che alcuno se ne parta, eleggere nove huomini a solempne scontrino, e quali sieno allibratori et rifacitori de la nuova libra, cioè tre de la maggiore libra, tre de la mezzana et tre de la minore, in questo modo che de le dette tre ragioni d’uomini, d’ognuna se n’eleggano nove, et mectansi a partito et quelli tre che per più lupini saranno octenuti, rimangano et sieno allibratori et rifacitori d’essa libra, et essa debbano rifare per quello savio modo deliberaranno et basti quello tempo da loro sarà ordenato; et per quella libra per loro sarà facta, ciascuna persona debba conferire per la rata sua come toccarà nè rimuovare si debba durante el tempo vi porranno, se già dal consilglio co la radocta non fusse altrementi deliberato. e facta sarà la detta libra, aprire non si debba se prima non saranno electi gli allibratori delgli allibratori et la loro libra, non aranno facta, a quali allibrare, per lo consilglio maggiore eleggere si debbano tre huomini, uno de la maggiore libra uno de la mezzana et uno de la minore o più o meno come al consilglio piacerà, e quali a fare abbino la libra delgli allibratori, et facta che l’avaranno, tutta la libra si debba aprire et publicare. et sieno tenuti e detti allibratori, per conservatione de le chiese et delgli altri luoghi pietosi, nel fine de la libra di per sè scrivare tutte le posessioni d’esse chiese et luoghi, particolarmente ogni chiesa et luogo pietoso di per sè, et a la posta sua porre tutte le posessioni che tale luogo à dichiarate per luoghi, vocaboli et confini, chiamati a questo et bene examinati el piovano, el rectore di sacto Stefano, el frate de lo spedale sancte Marie et chiunque fusse per lo munistero di sancto Galgano et ogni cittadino et tutti quelli che in Montepescali o ne la corte ànno alcuna posessione e quali tutti debbano nominarle et dichiararle non per che conferire abbiano col commune ma perchè si ricognoscano le cose loro et se questione ne apparisse, la libra sia testiomonio del dominio ànno sopra de le cose loro; la quale libra e priori debbano tenere socto fida custodia per modo che illesa si conservi et nulla gattività vi si possa fare et tanto stia fuore del goffano quanto bisogna adoperarla et più no.
4 – Di scrivare e contracti del commune nel libro de le memorie di carta pecorina
E PRIORI, consilglieri, camarlingo et quelli de le rendite et ogni officiale da Montepescali che, per suo officio o commessione in lui facta, farà alcuno contracto sieno tenuti et debbano essi contracti fare registrare in su libro de contracti di parola a parola per mano del vicario se rogato ne sarà stato et se altro notaio ne fusse stato rogato, insinuallo in su esso libro et tale carta ponere in conserva fra l’altre carte del commune acciò che perpetua memoria se ne possa avere, et per che in esso libro non sono altro che contracti nuovi sieno tenuti e priori fare ritrovare tutte le carte vecchie del commune, et per inventario porle in su esso libro, facendo menzione di quello contiene la carta et del tempo et del notaio che ne sarà stato rogato et anco si faccia menzione in esso libro de contracti di tutti crediti che ‘l commune à avere da qualunque si sia, del qnate credito appaia carta publica et similemente de le quietanze di debiti che ‘l commune avesse avuti o per l’avenire avesse e quale notaio ne sarà stato rogato. e oltra le sopradette cose, sieno tenuti e priori, a la pena di soldi vinti di denari per ciascuno di loro, fare publicare ogni carta appartenente al commune, facta et rogata al tempo loro, per mano del vicario o d’altro notaio che ne sia stato rogato et accomandarla fra l’altre carte del commune et ponarla in su lo inventario.
5 – Nel libro de le memorie di papiro si scrivano tutti debiti et crediti di commune et quello si riceve et paga
PER conservatione de le ragioni del commune facto è uno libro di papiro con fogli reali nel quale si scrivono et scrivare si debbano tutti qnelli che ànno a dare al commune per compre facessero da esso commune di posessioni o cabelle, bandite o simili cose, et anco ogni debito che ‘l commune à o vero per l’avenire avesse per qualunque cagione et a piei le poste di chi die dare debba essere posto quello che ‘l commune riceve et a piei le poste di chi dè avere e pagamenti che se lo fanno. et per che nulla trapassi per negligenzia o per errore, in tenere el conto de crediti et debiti di commune, questo ordine diamo. che ‘l detto libro sia diviso in due parti; ne la prima, sieno e crediti cioè tutti contracti et vendite de le cose et ragioni di commune per le quali el commune die avere da alcuna persna, ponendo per debitore ne la quantità convenutosi per vendita o altra cagione et a piei di tale debito dìcome si faranno e pagamenti, porre ciò che commune ricevarà, mectendo a entrata a quelli de le rendite o al camarlengo come, quando si pagarà, si vedarà dovere fare. et ne la seconda parte del detto libro si pongano tutti e debiti del commune per qualunque cagione, in questo modo. che pongano ogni capo di sei mesi, quando el vicario entra in officio, tutti e debiti che trovarà non essere scripti in esso libro (presa d’essi vera informatione) scrivare debba et porre per creditore chiunque dovarà avere ne la quantità vera, et successive, durante el suo officio, se accaderà farsi alcuno contracto o obligagione, per creditore ponga in essa seconda parte del libro tutti quelli vedrà convenirsi in quello vederà debba avere, et quando el commune pagarà, a piei del debito porre e pagamenti che ‘l commune farà et a uscita del camarlengo et per tutte seguitare l’ordine d’essa materia posto ne la prima distinctione socto la rubrica: che nel libro de le memorie si scrivano tutti e pagamenti del commune.
6 – Tutti e pagamenti si facciano per lo camarlengo et a sua uscita si pongano
PER che la maggior parte de le rendite del commune, per l’ordine dato, venire debbano ne le mani di quelli de le rendite per fare e pagamenti de le taxe et taxagioni, salari d’officiali et d’altri debiti di commune, non voliamo però che pagamenti si facciano per essi exactori d’esse rendite. anco voliamo che, quando sarà bisogno mandare e Siena e denari de le taxe o pagare e denari del sale o del palio, ogni denaio venga a le mani del camarlengo et pongansi a sua entrata, da poi pagati saranno, si pongano a sua uscita per modo che tutto el conto del commune per lo libro del camarlengo si debba et possa ritrovare. et se quelli de le rendite o l’exactore del sale o altri che ricolgliesse denaro di commune, di qualunque ragione, contrafacessero a le predette cose pagando alcuno denaio in altre mani che del camarlengo, caggia in pena di soldi quaranta per ogni volta, ne la quale el vicario di facto el debba condempnare et farla pagare et abbia la quarta. et se per lo vicario non fusse condempnato et per li sindichi che ànno a rivedere le ragioni del commune si trovasse alcuno avere contrafacto et non fusse stato condempnato, ne la detta pena di soldi quaranta el debbano condempnare.
7 – Che ‘l camarlengo dichiari nel suo libro partitamente le spese
SIA tenuto el camarlengo, quando si fa desinare o cena a forestieri, o per altra cagione, in corte, nel suo libro tutte le cose particolarmente fare scrivare, et da cui le compra, et non socto el generale. et se ‘l contrario facesse tali spese non li sieno acceptate. et se ‘l camarlengo prestarà al commune alcuno denaio o altra cosa et no la mectarà a entrata, et riveduta la sua ragione, restarà avere, tutto quello che per li sindichi sarà trovato debba avere si perda, et giudicare si debba che non l’abbia. ma se a entrata si troverà, quello tanto rimanga avere come se un altro avesse prestato et avere dovesse.
8 – Che le carte et scripture del commune stieno in luogo salvo
TUTTE le carte, scripture et ragioni del commune di Montepescali socto buona guardia et con buona diligentia si debbano servare et deponare apo uno buono et confidato huomo di Montepescali et a lui assegnare si debbano per li priori et fare se ne debba solempne inventario el quale scrivare si debba nel libro de contracti, come di sopra, nel capitolo precedente al proximo a questo, è notato. el quale depositario le dette carte, scripture et ragioni debba con somma diligentia servare, salvare et guardare et mai a nessuna persona le debba mostrare nè prestare senza expressa licenzia de priori. et se, per cagione di commune o di singulare persona, necessità fusse alcuna de le dette carte o scripture mostrare et prestare, avuta licenzia da priori, prestare la debba a quella persona n’avarà bisogno. et tale conservatore et guardia d’esse scripture ne debba tenere contio in uno suo memoriale, nel quale, nel principio, per inventario, sieno scripte tutte esse carte et scripture et doppo esso inventario, quando bisogno è esse carte o scripture portare in alcuno luogo, fare debba memoria a cui tali scripture dà; faciendo menzione de l’ anno, dì et mese et persona che tale scriptura riceve, come l’à in prestanza a difesa de le ragioni del commune o di singulari persone et, quando le restituisce, scrivare da piei el dì che le rende et cassare la posta, pena lire diece di denari, a qualunque l’avesse in guardia, se ‘l contrario facesse, per ogni volta.
9 – Che le condempnagioni et altri denari di commune si riscuotano nè rilasso o grazia se ne possa fare se prima non si paga al commune soldi due per lira
ACCIO’ che ‘l commune possa sopportare l’incarichi et satisfare a le spese occorrenti, riscuotare si debbano le condempnagioni ogni sei mesi al tempo di ciascuno vicario et tutte quelle rimarranno al tempo del vicariato, ne la fine del suo officio, mectare si debbano in kaleffo col quarto più. sale, paschi, cabelle et altri denari di commune riscuotere si debbano a tempi et con quella pena che dal generale consilglio co la radocta sarà deliberato. et se per alcuna persona di denari di condempnagioni, o d’altra cagione, rilasso, grazia o termine si domandarà, prima che proposta se ne tenga, pagare debba cotale grazia domandante soldi due per lira di tutto quello che grazia domandasse, et se la grazia non octenesse, tutto quello avesse pagato ne la quantità avesse a pagare li sia sconto. et qualunque domandasse termine et non rilasso sia udito et deliberare si possa sopra la sua domanda che abbia termine, pagando prima essi due soldi per lira e quali poi a la fine del termine lo sieno sconti. dummodo non sia con fraude, cioè ponendo termine anni cento o tempo tanto lungo che venga a dire che mai a sua vita non li paghi, e quali termini, se così si ponessero, per non posti si tengano et a pagare gli officiali del commune di Montepescali, sia tale persona costrecta, tale termine assegnato et facto nonostante, pena a priori soldi quaranta per uno, se proposta facessero de le predecte cose.
10 – Che qualunque fusse dampnificato per lo commune sia conservato senza dampno
QUALUNQUE persona da Montepescali per lo commune, per qualunque modo o cagione, fusse dampnificata o, per cagione di commune, sostenesse alcuna spesa, per esso commune sia restituita et conservata senza dampno, e priori, el consilglio così debbano observare et se per lo consilglio non si deliberasse, el vicario debba tale cagione cognoscere et se giudicarà tale persona dampnificata dovere essere restituita et conservata, costrignere et gravare debba el camarlengo del commune a satisfare de la pecunia d’esso commune a tale persona quello avesse per lo commune pagato o, se pagato non avesse, dampni, spese et interesse avesse sostenuti per tale cagione di commune.
11 – De la restituzione che per lo commune si dè fare de le cose el commune avesse tolte
E PRIORI di Montepescali, el consilglio sieno tenuti et debbano de beni del detto commune restituire et satisfare a tutte et ciaschedune quelle persone da le quali el commune avesse tolta alcuna cosa et, facta ragionevole stima de la cosa avuta o tolta per lo commune, de la pecunia o de le cose sue, giustamente extimate, restitutione se ne debba fare.
12 – Come et per quali persone si debba fare la guardia
LA GUARDIA di dì et di nocte, quando bisogno fusse,fare si debba per capo di huomo et ciascuno maggiore di quattordici anni et minore di septanta a fare la guardia di dì et di nocte sia tenuto, e minori et maggiori di tale età exenti sieno da essa guardia. voliamo anche essere exenti tutti quelli che fussero debilitati in servigio del commune,cioè che, essendo andati in exercito, fussero stati percossi o feriti, per le quali percussioni fussero rimasti ciechi d’uno occhio o d’ambedue o doppi o sciancati o per altro modo impediti et di tale impedimento non fussero liberati, a fare guardia di dì di nocte nè alcuno peso personale sieno obbligati. et anco sieno exenti tutti quelli che dal commune avessero alcuna franchigia.
13 – Di concedere franchigia a chi diventasse nuovo castellano di Montepescali
A TUTTI quelli che di nuovo venissero a habitare a Montepescali et domandassero volere perpetuo co le loro familglie (avendole et se non l’avessero co la persona loro stare et habitare in Montepescali sia data et conceduta immunità et franchigia per tempo di cinque anni, nel quale tempo non sieno tenuti nè obligati a pagare dazii, preste, nè altro peso portare reale nè personale, salvo che de le guardie di dì et di nocte, et di tutte quelle cose che tutta la communità v’abbia a concorrare, de le quali cose non abbiano exentione nè franchigia, et dando le ricolte di stare et habitare perpetui, abbiano luogo nel castello ove possano fare l’abitatione loro et terra ove possano piantare la vigna, per quello modo et forma dal consilglio lo sarà assegnato, con questa condictione, che tale casa et vigna non possano vendere nè obbligare a persona, salvo che per maritare loro filgliuole o per ricomprarsi da prigionia, ne quali casi lo sia licito poterle dare, vendere et concedere. et se, passati cinque anni, si partissero et andassero a habitare in altro luogo, tale ricolta rimanga obligata a restituire al commune tutto quello fusse corso nel commune nel tempo de detti cinque anni et che pagato avesse, se franchigia non avesse avuta. et quando si danno esse ricolte, scrivare si debbano nel libro de contracti et obligate sieno esse ricolte (una o più che nel detto consilglio si determini) a fare le sopradette cose, et tutte altre quelle che dispongono e presenti statuti.
14 – Che per li nuovi castellani si faccia la casa et piantisi la vigna
QUALUNQUE di nuovo verrà castellano di Montepescali et saralli dal commune stata assegnata piazza o casalino per fare casa et terra per porre vigna, sia tenuto et debba infra l’anno essa casa avere facta e la vigna piantata o veramente fra ‘l tempo che dal consilglio li sarà assegnato, et se fra ‘l detto tempo o termine a lui assegnato la casa non avarà facta et la vigna piantata, sia licito al commune essa piazza o terra torli et a le mani del commune reducerle, se già dal consilglio non li fusse prolongato el termine, el quale e priori et consilglio li possino prolongare, come sarà di loro piacere. et facta aranno, la casa et piantata la vigna, el commune sia tenuto a disbrigarla da qualunque persona lili molestasse et se li fusse convincta, dal commune sia satisfacto d’ogni suo dampno, spese et interesse.
15 – Una volta tanto a nuovi castellani si dia piazza o casalino per fare la casa et terra per porre vigna et non più
SE alcuno nuovo castellano avarà avuto dal commune luogo per fare la casa et terra per porre la vigna o per fare orto et se fra termine uno o più li sarà stato assegnato, essa casa non arà facta et la vigna piantata et esse cose a commune saranno ritornate, non possa tali cose a lui date più domandare, et se le domandasse, non li possano essere date et se date li fussero, essa concessione non valglia et tolte li sieno et apropriate a commune per lo rectore di Montepescali, summariamente, ogni indugio et dilazione rimossa.
16 – Che neuno terrato, volta o cantina, stanti socto via, si levino da la via in su
TERRATO, volta o cantina che alcuno avesse socto via o piazza di commune o altro hedificio, neuna persona possa sopra esso alzare o elevare o alcuno hedificio fare, nè murare dal terreno in su et se si murasse o alcuna cosa si facesse dal terreno in su, si debba guastare et levare via.
17 – Di mantenere et conservare la corte di Montepescali et di fare rivedere una volta l’anno e confini
ACCIO’ che de confini dì Montepescali sempra buona notizia se ne possa avere et per morte delgli antichi, se diferenzia nascesse fra le communità vicine, la ragione del commune non perisca et prima che muoiano, quelli che vivono et viveranno scientia n’abbiano, aviamo deliberato che priori di Montepescali che per li tempi saranno, ciascuno anno del mese di maggio debbano eleggere tre buoni huomini, cioè uno d’età di sexanta anni o più che melglio de confini di Montepescali sia informato et uno di trenta et uno di diciotto anni e quali vadano et circundino tutta la corte di Montepescali et tutti e confini rivedino et se trovano essi confini in alcuna parte maculati, riferiscano a priori e quali essa macula nel generale consilglio de la radocta debbano publicare et quello che nel consilglio se ne deliberrà si debba ad executione mandare. et abbiano essi electi a andare a rivedere e confini vacazione per tempo di cinque anni (se a priori piacerà) et se a loro paresse el melglio che, de tre, el più antico vi ritorni infra ‘l detto tempo di cinque anni, vacazione non abbia, gli altri due al tutto vacazione abbiano et eleggere non si possano, pena soldi cento a chi li eleggesse et a loro, se acceptassero, soldi vinti per uno et la loro electione non valglia.
18 – Di mantenere le molina del commune et esse fornire di quello ànno di bisogno
GLI OFFICIALI sopra le rendite del commune sieno tenuti et debbano per debito di loro officio avere guardia et sollecita cura del mulino del commune, de forni et di tutte altre cose di commune et quando vedranno alcuna cosa di commune avere bisogno di riparo, el debbano notificare a priori, e priori ne debbano fare consilglio et fare provedere et deliberare quello che fare si debba sopra quello notificato sarà per essi huomini et se essi officiali de le rendite negligenti saranno in avere sollecita cura et guardia d’esse cose del commune, caggiano in pena di soldi quaranta per ciascuno di loro et per ciascuna cosa. ne la quale pena el vicario, cognosciuta la negligenzia, condempnare li debba et di facto la condempnagione riscuotare, senza altra solempnità observare.
19 – Di dovere avere et tenere misure et pesi dricti
STAIO da misurare el grano et staio da misurare el vino et le misure dell’olio et stateia et doppia da pesare co le bilance, a misura et peso senese, el commune di Montepescali debba avere, le quali cose e priori debbano fare comprare de le pecunia del commune et esse comprate tenere continuo acciò che con esse si possa vedere tutte misure et pesi che sono in Montepescali se sono dricte, et similemente la canna et braccio a passetto di Siena, a la pena di soldi vinti per ogni priore che negligente sarà a esse misure et pesi fare comprare. et se ‘l camarlengo non avesse denari per esse comprare, quelli de le rendite al camarlengo li debbano dare. a la pena di soldi quaranta per ciascuno di loro.
20 – D’avere uno staio di cinque quarti per misurare le fructa
PER misurare le fructa, el commune debba avere et tenere continuo uno staio o bigonzello cbe tenga cinque quarti al senese. el quale e priori debbano fare comprare, a la pena di soldi quaranta per uno.
21 – De le vie, ponti, fosse, fonti, pozzi et altre cose di commune mantenere et acconciare
NON obstante che nel capitolo de la electione de viari assai chiaro sia determinato che e viari sieno tenuti le vie dentro et di fuore fare acconciare, anco melglio dichiarando, nuovamente ordeniamo che essi viari sieno tenuti le vie di fuore, ponti, pozzi et fosse di commune et tutte altre cose di commune due volte l’anno rivedere cioè del mese di maggio et del mese d’agosto, infra octo dì a l’entrata d’essi mesi et, secondo vederanno el bisogno, referiscano a priori veduto sia bisogno che a commune ognuno essere vi debba, facciano radunare el consilglio minore, et ine fare deliberare che ognuno vi vada et faccia ciò che per essi viari o altri officiali, che ‘l consilglio vi ponesse, sarà comandato, a la pena di soldi diece per ciascuno che non vi fusse o standovi non facesse quello li fusse comandato, et se viari riferiranno essere bisogno di minore aiuto, insieme co priori ordinino in che modo tale acconcime si debba fare et per quello modo deliberranno a execuzione si mandi. La fossa maestra, la fossa del pozzo, la fossa de la lama a bondareschi vallacchi infino a le bondele et la fossa di cavalmorto, le fosse di corneccoli, la fossa de le pastine infino a la lama mantelluccia, la fossa a lato a la via de pastini et la fossa de le roveta, la fossa del piano di sancto Martino, la fossa di sansucola, la fossa d’archi et la fossa de la piscina di prato vecchio el commune di Montepescali faccia mantenere et acconciare da quelli che sono vicini a esse fosse quanto tiene el loro. salvo che la fossa maestra, la quale si debba mantenere per quello modo che viari o altri dal consilglio electi vi daranno. et sieno tenuti e detti viari due volte l’anno rivedere esse fosse et quelli troveranno avere obmesso el talgliare le siepi vicine a esse fosse, cioè del mese di maggio et d’agosto, denumptiare debbano al vicario, el vicario li debba condempnare in soldi cinque per ciascuno et di ciascuno luogo. questo inteso che essi viari, a l’entrata de detti mesi, dieno fare bandire che ognuno abbia remunite esse fosse quanto tiene el suo, et altrementi non sieno condempnati. E ponti, fonti et pozzi tenuto sia el commune a mantenerli et acconciarli come e viari vedranno sia di bisogno, e quali viari a le predette cose et ciascuna d’esse, dieno essere solleciti, a la pena di soldi vinti per ciascuno et per ogni caso obmectesseno et per pigrizia o negligenzia lassassero. el fosso del castello et la via intorno a esso ciascheduno anno, una volta, o più o meno come el consilglio provedarà, per li viari si faccia rimondare et acconciare et la via fare mantenere larga dua braccia per li vicini quanto tiene la posessione di ciascuno, a la pena di soldi diece per ogni vicino che meno la mantenesse. Et se vicini in ciò seranno negligenti caggiano in pena di soldi diece di denari per ciascuno di loro. ne le quali pene el vicario li debba condempnare, et se dal vicario non fussero condempnati, sieno condempnati da sindichi del commune che saranno electi in kalende gennaio, se di ciò li trovaranno colpevoli.
22 – Di non portare fuoco per lo castello di Montepescali mentre traie vento
QUANDO traie forte vento, sia tenuto el vicario mandare el bando publicamente per li luoghi usati di Montepescali che neuna persona porti per Montepescali nè per li borghi fuoco scuperto per modo che ‘l vento ne possa alcuna sintilla portare a torno, a la pena di soldi cinque per qualunque contrafacesse ne la quale el vicario sia tenuto qualunque contrafacesse condepnare et la condempnagione di facto debba riscuotare.
23 – Che ‘l camarlengo mendi e vasi rocti o perduti per chi traie al fuoco
ET quando romore si levasse in Montepescali per fuoco che fusse acceso nel castello o ne borghi et alcuno che vi traiesse per spegnare perdesse o rompesse alcuno vaso, el camarlengo sia tenuto quello mendare a chi l’averà rocto o perduto, avuta legiptima fede che ve ‘l portasse, per quella stima da chi l’averà veduto facta. el vicario così debba fare observare.
24 – Di quello abbi chi pilglia lupi
ANTICATA consuetudine che chi pilglia lupi, et appresentali a la corte di Montepescali n’abbia premio; et noi quella confermiamo et deliberiamo che qualunque appresentarà a la corte di Montepescali, lupo o lupa grande, abbia dal camarlengo, senza altro stanziamento fare, soldi vinti. et se lupattella appresentasse, so1di diece; et se più lupattelli appresentasse, come a le volte tutta la covata si trova, soldi vinti el camarlengo a tale appresentante debba dare.
25 – Di mondare et rimunire le caldane
CIASCUNO anno del mese d’aprile, sieno tenuti e priori votare, sgomberare et mondare fare le caldane sì che bene stieno, et a ciò fare vi debba essere uno huomo per casa, a la pena di soldi diece per priore se negligenti saranno, et altretanti per chi non sarà a tale cosa fare.
26 – Di cavare l’acqua del bagnuolo
SIENO tenuti e priori che entraranno del mese d’aprile ciascuno anno fare mondare el bagnuolo, sì che lacqua liberamente abbia el suo corso et esca et che la fossa del bagnuolo si faccia et mectasi infino al distrecto di Sticciano. et questo facciano fare per tre huomini e quali eleggere facciano nel consilglio minore.
27 – Di fare uno ponte sopra la fossa maestra in capo del proto di cafaggio
PER agio de le persone et de le bestie et anco per conservazione de la fossa, per lo commune di Montepescali si faccia uno ponte buono et sofficiente sopra la fossa maestra del piano in capo al prato di cafaggio in quello luogo che piacerà a due operari da doversi eleggere per lo consilglio minore et ogni priorato ne debba tenere proposta per infino a tanto che esso ponte si fa. el quale fare si debba quando per lo consilglio minore sarà dichiarito.
28 – Di mantenere la fossa per lo piano di sancto Martino da le roveta infino a la fossa del pozzarello
PER bene et utilità de le posessioni che sono ne la contrada, mantenere si debba la fossa per lo piano di sancto Martino posta ne le roveta infino a la fossa del pozzarello per quello modo piacerà a viari, et faccia, le spese de vicini et persone che ne bonificano a dichiarazione de detti viari.
29 – El mugnaio si conduca a salario, non a parte et di quello debba fare
EL MUGNAIO che si conducerà per lo mulino del commune per quelli de le rendite o altri che commessione abbia dal commune potere conducere, a salario et non a parte de la molenda si debba conducere, pena soldi cento a quelli de le rendite o a altri che avesse commessione, se ‘l contrario facessero. Et qualunque mugnaio starà nel detto mulino sia tenuto et obligato d’assegnare ragione di tutta la molenda fructata al tempo de la sua condocta et tenerne buono et chiaro conto et partitamente scrivare el dì che grano si cava del mulino et a cui el dì et ogni anno a sindichi debba farne fede et a loro assegnarne ragione.
30 – Che le donne di quelli de le rendite non vadano al mulino per la molenda
NEUNA DONNA d’alcuno de le rendite o di sua familglia, ardisca d’andare al mulino per molenda et a recarla a Montepescali, a la pena di soldi vinti per ogni volta contrafacessero.
31 – Riscuotansi l’entrate del commune a debiti tempi
PER negligentia et lunghezza delgli officiali de le rendite del commune, già si sono assai denari perduti. et però aviamo ordenato che essi officiali sieno tenuti l’entrate del commune risquotare a debiti tempi et con sollecitudine; cioè e paschi si debbano pagare in quattro paghe cioè ogni tre mesi, cominciando a octobre la prima paga; le kabelle, bandite et altre entrate si paghino di tempo in tempo come sarà pacto con chi comprarà. et qualunque a decti termini non pagasse, debbano dare a riscuotare al vicario con quella rescussione saranno in accordo.
32 – Come la pescagione si venda
QUANDO LA PESCAGIONE de lo stagno si vende, sieno tenuti quelli de le rendite o altri che commessione avessero dal consilglio di Montepescali, vendare essa pescagione con pacto che e compratori debbano di pesce tenere abundante el castello di Montepescali secondo e tempi di quelli pesci che abile è potere avere et di quelli che allora si pilgliano et ne tempi de la quaresima debbano essi compratori recare a sufficienzia pesce due volte la semmana cioè la mezzedima et ‘l sabato, et nelgli altri tempi che si mangia carne, una volta la semmana ciò el venardì a la pena di soldi quaranta per ogni dì et ciascheduna volta che non ne recassero et debbanlo vendare quello che da soprastanti sarà deliberato et con pacto che essi compratori non debbano fare alcuna para, serra nè chiusura nè impedimento per lo quale non si possa pescare col bol di reti o che ritenga el pesce che non ritorni a le fosse et nulla cosa fare per la quale liberamente non si possa pescare. questo sempre inteso che quelli che pescaranno, a compratori sieno tenuti dare de le tredici l’una di ciò che pilgliaranno. et se contra si troverrà facto per quelli che pescassero, caggiano in pena al commune di lire vinticinque et a la menda del dampno a quelli che volessero pescare et a sodisfacimento de le spese et de l’interessi, et con questi pacti debbano vendare essa pescagione et, altrementi vendendo, essa vendita non valglia et sia di neuno valore. e venditori caggiano in pena di lire diece per uno, ne le quali el vicario li debba condempnare et di facto riscuotare la condempnagione senza alcuno indugio.
33 – Uno balestro buono ogni anno comprino quelli de le rendite
PER difesa del castello di Montescali et de le persone in esso habitanti, sieno tenuti et obligati quelli de le rendite, ciascuno anno, al tempo del loro officio, comprare uno bello et buono balestro col crocco, carriuolo o altro instrumento acto a caricarlo, et co la coverta del quoio, di valuta di dodici lire, a la pena di quaranta soldi per ciascuno di loro, ne la quale e sindichi li debbano condempnare quando rivederanno le loro ragioni, se trovaranno non averlo comprato.
34 – Che si faccia uno luogo bene serrato di calcina et gesso ove si tengano le balestra del commune
UNA CAMERA bene chiusa in casa del commune o altrove, ove piacerà al consilglio, si faccia, ove si tengano le balestra del commune et uno goffano nel quale si tengano le carte de le ragioni del commune bene chiuso et serrato con calcina et gesso per modo che la polvere non caggia di sopra nè topi nè altra cosa possa nuocere le cose che in esso luogo si terranno. Et di questo e priori sieno tenuti nel minore consilglio farne proposta et deliberare si debba ove et in che modo essa camera si faccia, pena soldi X a ciascuno de priori se in ciò saranno negligenti.
35 – Uno archivio si faccia per tenere e libri delgli officiali del commune
PER che da qui adietro gattivissima cura s’è avuta de libri delgli officiali et assai se ne sono guasti et perduti et non senza dampno del commune, aviamo deliberato che per l’avenire e sindichi del commune et riveditori de le ragioni delgli officiali, sindicati aranno gli officiali et rivedute saranno tutte le loro ragioni, tutti e loro libri de quali le ragioni saranno state rivedute, si leghino insieme et pongansi in uno archivio che è ne la sala del palazzo, el quale e priori sieno tenuti di farlo trare a fine, cioè di serrarlo dal lato et dietro et farvi dentro e balchi et in esso ogni sei mesi si mettano e libri delgli officiali di quello tempo legati insieme come detto è con uno breve ataccato a la legatura, el quale dica el tempo di quale vicario sono essi libri et gli anni Domini, di gennaio o di lulglio, pena a priori soldi diece per uno se in ci˜ saranno negligenti et quando alcuno ne bisogna, adoperato che è, si rimecta nel luogo suo, el camarlengo ne tenga la chiave et per invenctario li debba ricevere et a la fine del suo officio rassegnare et se neuno ve ne manca, caggia in pena di soldi diece per libro et a la menda del libro sia tenuto.
36 – Selicinsi le vie del castello
PER bellezza et conservazione de le vie del castello di Montepescali aviamo deliberato che si selicino. ma per che dificile sarebbe in uno anno seliciarle, che ogn’anno, al tempo d’ogni officio di viari, se ne debba fare una parte per quello modo che per essi viari et consiglieri del minore consilglio sarà deliberato. e priori, che saranno ciascuno anno del mese d’aprile, ne debbano in esso mese tenere proposta et quello che per loro e per lo consilglio minore et essi vipri ne sarà ordenato, a execuzione si mandi, pena soldi X a essi priori, se in ciò saranno negligenti.
37 – Che chi fa casa di nuovo o pone vigna abbia una opera per huomo
PER riempire el castello di Montepescali di case et per stare in abundanzia di vino, ciascuno huomo maggiore di vinti anni sia tenuto aiutare co la persona sua o mectere lo scambio senza alcuno premio, uno dì, a qualunque farà casa di nuovo et similemente a qualunque porrà vigna, a la pena di soldi vinti per qualunque denegasse esso aiuto fare. ne la quale pena el vicario debba condempnare qualunque non observarà quello che detto è nel presente capitolo.
38 – Qualunque vende vino a minuto, debba dare la ricolta di pagare la kabella
VINO a minuto nel castello di Montepescali o ne la corte qualunque venderà, a gli officiali de le rendite (se per lo commune essa kabella si colglierà) o a chi l’avesse comprata, inanzi cominci a vendere debba prestare buona et sufficiente ricolta di pagare la kabella et se quelli de le rendite non la riceveranno et tale kabella per chi averà venduto el vino non sarà pagata, per essi officiali de le rendite si debba essa kabella pagare et se ricevessero gattive ricolte, anco essi sieno tenuti a farle buone. se e compratori de le kabelle non riceveranno ricolte a loro si …
39 – De la pena del messo che non accusasse o denumptiasse chi contraffacesse
EL MESSO del eommune sia tenuto et debba continuamente servire al vicario et agli officiali di commune, et de la porta non uscire a andare a fare alcuno lavoro per sè o vero per altrui senza licenzia del vicario, a la pena di soldi cinque per volta et sia tenuto, come è dichiarito nel capitolo de la sua electione, a denumptiare al vicario qualunque persona giocasse a giuoco di dadi, dicesse villania o ingiuriasse alcuna persona o commectesse alcuno delicto et tutti quelli che non tengono spazzato dinanzi all’uscio quanto tiene el suo da kalende aprile a kalende octobre et chiunque tiene vie di commune ingombre et chiunque gitta letame per le vie, nel borgo o in luogo vetato, et tutte le cose che contra forma di statuto saranno commesse et debba andare et menare al castello tutte le bestie vedarà in dampno di fuore in qualunque parte o se non ne le potrà menare, denumptiare di cui sono, a la pena di soldi vinti per ogni caso obmectesse. ne la quale pena el vicario el debba condempnare et di facto ponarli a sua ragione del suo salario.
40 – Che ‘l campaio sempre sia in Montepescali
CHAMPAIO semprc et d’ogni tempo debba essere et stare condocto dal commune, pena soldi quaranta di denari per priore che nol conducesse qnando vacasse. el quale campaio debba l’officio suo sollecitamente fare et exercitare et se s’assentasse dall’officio senza licenzia del vicario et de priori, caggia in pena di lire V per ogni volta et ogni caso contrafacesse. Ne la quale el vicario, ritrovata la verità, el debba condempnare.
41 – Qualunque debba avere, possa scontare in ogni denaio à a pagare al commune di Montepescali
GIUSTA cagione à qualunque à avere dal commune di Montepescali dovere scontare et fare compensatione di quello à avere dal commune a quello debba dare. ma per che a le volte interviene che ‘l commune riscuote la kabella del mosto la quale el commune di Siena à recata a sè et per lo commune di Siena si riscuote, che ‘l commune di Montepescali ogni volta che essa kabella del mosto per lo exactore electo da esso commune di Montepescali si riscotesse, et veduta la ragione e residui si mectessero in kaleffo, deneghiamo di tali denari lo scontio et voliamo in contanti si paghino et mandinsi a Siena acciò che ‘l commune non rimanga al commune di Siena debitore. et se ‘l camarlengo tali sconti o pagamenti acconsentisse a la sua ragione, lo sconto non li sia amesso, ma rendere debba contanti come in contanti gli avesse ricevuti et quello avesse sconto del libro de servigi reaccendere si debba a tale persona et porre come debba avere o veramente, in caso che ‘l camarlengo l’acconsenta, farne creditore el camarlengo nel libro de servigi predetto, restituiti arà e denari di tale sconto facto per denari de la kabella del molto o veramente d’altri denari del commune di Siena, non obstante che in kaleffo fussero stati scripti.
42 – Faccinsi in Montepescali le citerne
PER lo grande caro dell’acqua è nel castello di Montepescali avendo già ordenato fare una citerna ne la piazza in quello luogo che a Nello di Niccolò et Jacomo di Bartholomeo, operai sopra di ciò electi, parrà, conoscendo una citerna tanto non essere sufficiente al bisogno di tutto el popolo, aviamo deliberato et ordenato che facta che sarà essa citerna et veduto el fructo et l’agio se n’avarà, se ne facciano più in quelli luoghi ove piacerà al consilglio et a la radocta. et che facta sarà essa citerna, proposta debbano tenere e priori dove et in che modo più citerne si facciano et per quello modo si deliberrà nel consilglio fare si debbano.
43 – De le bestie forestiere che dessero dampno ne le cose del commune o de singulari
QUANDO LE BESTIE forestiere sono menate a Montepescali o ritenute, sia licito a quelli de le rendite del commune, per agio di colui di cui saranno, potere licenziare esse bestie, non obstante la pena non avessero pagata et anco la stima del dampno, con questo che dieno ricevare buone et sofficienti ricolte di pagare ciò che doveranno, secondo la forma de lo statuto, et se grazia domandassero, per li priori et minore consilglio deliberazione se ne debba fare, et quello che per lo minore consilglio se ne delibera, si debba mectare a execuzione, pena a priori et quelli de le rendite soldi XL per uno, se ‘l contrario facessero.
44 – De pacti si faccino con chi compra la kabella de la carne
SIENO tenuti e priori, quelli de le rendite o altre persone che commessione avessero di vendare la tabella de la carne, fare pacto col compratore, uno o più che sia, che se alcuno facesse carne a vendere, vendendo a quarti nulla debba pagare, et se vendesse a minuto carni di qualunque ragione o spezie fussero, dovere pagare al compratore de la kabella de tredici denari l’uno di ciò che venderà la carne che avarà talgliata, pena a qualunque vendesse soldi quaranta per uno se con questi pacti non la vendesse.
45 – Ognuno accepti l’officio al quale sarà electo
GLI OFFICI del commune a quali ciascuno sarà electo, debba ognuno acceptare, a la pena di soldi cento qualunque non l’acceptasse. et pagata la pena, l’officio debba pure exercitare; se già non avesse vacazione per parentado o altra legiptima cagione che lo impedisse, la quale per lo minore consilglio si debba cognoscere et acceptare, et altrementi, no.
46 – Quanto debbano pagare quelli tengono loro bestie ne paschi
QUALUNQUE da Montepescali metterà sue bestie ne paschi di Montepescali sia tenuto ciascuno anno a quelli de le rendite electi per lo commune a pagare le quantità infrascripte, da dovere pagare ciascheduno anno inanzi si riveggano le loro ragioni a tempi ordenati, et prima
Bestie bovine soldi quattro l’una s. IIII Bestie vaccine soldi octo l’una s. VIII
Bestie bufaline soldi quattordici l’una s. XIIII
Bestie cavalline soldi quattordici l’una s. XIIII
Bestie porcine soldi quattro l’una s. IIII
Bestie caprine soldi due l’una s. II
47 – De la pena di chi non denumptia a quelli de le rendite le bestie de forestieri
QUALUNQUE da Montepescali averà in accomandigia, in soccio o vero in guardia bestie d’alcuno forestiere, debba quelle denumptiare et fare scrivere a quelli de le rendite infra octo dì poi a le sue mani o di suoi fanti saranno venute, a la pena di soldi vinti per bestia et niente di meno a pagare sia tenuto el pasco come qui di socto si contiene:
Bestie vaccine soldi vintiquattro dell’una s. XXIIII
Bestie bufaline soldi trenta dell’una s. XXX
Bestie cavalline Bestie porcine soldi diece dell’una s. X.
48 – Facciasi el summario di ciò che dieno fare gli officiali el quale se legga per lo vicario quando se lo dì el giuramento
ACCIO’ che gli officiali del commune exercitino gli offici loro et in essi non usino negligenzia et dopo el fine dell’officio non possano allegare ignoranzia, aviamo deliberato si faccia nel fine del presente volume e summarii di ciò che contengono gli offici o la maggiore parte, et leggansi per lo vicario a tutti gli officiali quando se lo dì el giuramento. et se, in esso summario fusse alcuna cosa innovata, ad execuzione si mandi come se scripta fusse nel proprio capitolo donde è tracto esso summario.
49 – Dell’offerte si debbano fare ogni anno ne le feste infrascripte, et di potere fare ordini et provisioni et nuove leggi
AVIAMO, col nome dell’onipotente dio et de la sua gloriosissima madre sempre Vergine Maria et de gloriosi sancti misser sancto Niccolò, misser sancto Stefano et misser sancto Leonardo, avocati, protectori et defensori del commune et huomini di Montepescali et di tutta la corte celestiale, e decti statuti, constituzioni et nuove leggi municipali finite, avendo ordenate et facte tutte le cose aviamo cognosciuto utili per lo detto commune. ma per che quasi impossibile reputiamo avere a tutte le cose proveduto et assai può mancare, licenzia et auctorità diamo al consilglio et a la radocta del detto commune, nel quale sta tutto el reggimento et governo d’esso commune, potere aggiungere a essi statuti tutto quello a loro parrà necessario et vole, rimanendo fermo quello per noi è stato composto et ora nato et se pur paresse, in successo di tempo, alcuna cosa rimuovare o fare nuove leggi, che a quello di sopra aviamo ordenato contradicessero, fare si possano, dummodo prima a tale capitolo si deroghi et vincasi la derogatione per le tre parti de le IIII di quelli si ritrovaranno in consilglio. et tutte quelle cose si rinnovassero o di nuovo s’ordinassero, scrivere si debbano in uno libro di membrana, et uon nel volume de lo statuto. nel quale deliberiamo nulla s’aggiunga nè si minuisca ma se nuova leggie o riformagione si facesse, messa sarà in nel libro de le riformagioni, voliamo che valglia et meriti executione quanto li statuti et se a li statuti contradicesse, valglia la reformagione et non lo statuto, el quale non di meno non voliamo si cassi. et questo sì et in quanto per li regolatori esse reformagioni contradicenti a li statuti s’approvino et non in altro modo, le quali voliamo ogn’anno insieme co li statuti si portino a approvare a essi regolatori et che nell’approvagioni si faccia menzione per mano del notaio de regolatori che le innovazioni valgliano et non li statuti a quali contradiranno. Et ad laude et honore et reverentia d’esso nostro signore dio et de la sua sanctissima madre et de detti misseri sancto Niccolò, Stefano et Leonardo, aviamo deliberato che ogni anno per lo commune di Montepescali ne le infrascripte solempnità si facciano le infrascripte offerte, ciò è: Ne la solempnità de l’annumptiazione de la gloriosa Vergine Maria, addì XXV di marzo, ciascuno anno offerire si debbano a la pieve di Montepescali due doppieri di cera di peso di libre dodici et una falcola d’una libra, la quale porti in mano el vicario et septe falcole di cera di peso di sei once l’una, le quali portino in mano e priori, camarlengo et quelli de le rendite. Et facta essa offerta, simile offerta si faccia in essa mactina a la chiesa di sancto Stefano. et simile in essa mactina a la capella dell’anumptiata, tale offerta si faccia. Ne la festa di misser sancto Niccolò, ciascuno anno, a la pieve si faccia simile offerta di due doppieri et octo falcole d’esso peso. Ne la festa di misser sancto Stefano, ciascuno anno, simile offerta si faccia a la chiesa sua di Montepescali cioè di due doppieri et octo falcole, al peso et modo sopra detti. Ne la festività de gloriosi appostoli sancti Jacomo et Filippo, el primo dì di maggio, a la chiesa di sancto Guilglielmo, ne la corte di Castilglioni, si offeriscano due doppieri di cera di peso di libre dodici
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Et hic finis cum laude Dei.